5/4/19 – Il Tar Lazio respinge richiesta di sospensiva del provvedimento della Dgscerp del MiSe di previsione di un secondo acconto del 40% in favore delle tv locali commerciali utilmente collocate nella graduatoria per i contributi relativa al 2016

Il Tar Lazio, con ordinanza n. 2090/19, pubblicata in data odierna, ha respinto la domanda cautelare di sospensiva del provvedimento della Dgscerp del Ministero dello Sviluppo economico di previsione di un secondo acconto (del 40% dell’importo totale) in favore delle tv locali commerciali utilmente collocate nella graduatoria per i contributi di cui al Dpr n. 146/2017 relativa all’anno 2016.
Con la stessa ordinanza, il Tar ha confermato, ai fini della discussione di merito della causa, (che riguarda, tra l’altro, l’impugnativa dell’intero Dpr n. 146/2017) l’udienza pubblica del 4 dicembre 2019.
Nella motivazione del provvedimento, si legge, tra l’altro, testualmente quanto segue:
“Ritenuto che, dopo il vaglio collegiale del gravame, non possa trovare accoglimento la domanda cautelare della società ricorrente, tendente a negare la distribuzione alle imprese legittimate di un ulteriore 40% delle risorse economiche disponibili, secondo l’ordine della graduatoria approvata (e oggetto di impugnazione);
Considerato che, nel contemperamento degli opposti interessi, si debbano tenere in debito conto le aspettative di centinaia di imprese televisive che hanno beneficiato dei nuovi criteri di assegnazione delle sovvenzioni e che, dal 2015, sono in attesa dell’erogazione delle somme derivanti dai precedenti provvedimenti non sospesi;
Considerato che, con riguardo al decreto gravato con motivi aggiunti e in merito alla contestata insufficienza dell’accantonamento ivi disposto di un residuo pari al 10% delle risorse totali per l’anno 2016 (€ 7.870.668), la ricorrente, nell’ultimo anno di erogazione dei contributi pubblici previsti in favore delle emittenti locali (e cioè il 2015), ha percepito un contributo pari a euro 224.360,82 sulla base di una regolamentazione che la stessa ricorrente ritiene più favorevole;
Considerato che il predetto accantonamento si aggiunge all’accantonamento annuale dell’1% delle risorse complessivamente gravanti sul Fondo, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 146/2017 (pari al momento a € 974.696,00 che saranno incrementati dagli stanziamenti gravanti sul Fondo per gli anni successivi al 2016);
Considerato, in merito all’assenza del “periculum”, oltre a quanto già sopra evidenziato, che, in ogni caso, l’interesse azionato ha contenuto economico e la società ricorrente non allega alcun profilo di pregiudizio irreversibile derivante dalla mancata sospensione dell’erogazione;
Ritenuto, quanto al fumus, che il decreto ministeriale oggetto dei motivi aggiunti, fornisce in realtà plurimi supporti alla determinazione di liberare parte delle risorse già accantonate, rinvenibili:
– nel fisiologico allungamento dei tempi processuali di definizione dell’instaurato giudizio avverso il d.P.R. n. 146/2017;
– nell’esistenza di una serie di iniziative assunte da alcune emittenti televisive controinteressate, al fine di ottenere l’erogazione dell’intero contributo dovuto e momentaneamente congelato, correlato all’obbligo previsto dall’art. 5, comma 7 del d.P.R. n. 146/2017 di corrispondere i contributi gravanti sul Fondo “in un’unica soluzione entro i successivi sessanta giorni”;
– nella piena efficacia, finora mai sospesa, del d.P.R. n. 146/2017 e dell’obbligo di pagamento previsto dal citato art. 5, comma 7;
– nel rischio di perenzione degli importi non spesi;
Ritenuto pertanto di dover respingere la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti depositati il 5 marzo 2019”