5 marzo 1992 Ordinanza n. 5/91 della Pretura Circondariale di Pordenone

5 MARZO 1992

ORDINANZA N° 5/91 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI PORDENONE

Il Pretore, dott. Andrea Montagni,

a scioglimento della riserva che precede, occorre osservare quanto segue.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 3.1.1991, la Associazione OREB, titolare della omonima emittente radiofonica, chiedeva, previo accertamento della preutenza da parte della ricorrente della frequenza di 90.200 MHZ in ambito locale relativo alle province di Vicenza, Treviso, Venezia, Rovigo e zone limitrofe, disporsi la reintegra immediata della stessa (ricorrente) nel pieno possesso della menzionata banda di frequenza e, per l’effetto, ordinarsi all’emittente Radio Portogruaro s.r.l. LT2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.zza Duomo, 4 Portogruaro (VE), la disattivazione del ponte ripetitore o, se del caso, lo spegnimento dell’impianto emittente, che assumeva essere causa di disturbi ed interferenze sulla frequenza di 90.200 MHZ, nelle zone sopra indicate, tanto da disturbare, gravissimamente il segnale di Radio OREB.

Chiariva che i disturbi lamentati traevano origine dall’incremento di potenza del segnale di Radio Portogruaro, realizzato a far tempo dall’aprile 1990, mentre Radio OREB trasmette sin dal 1983 sulla frequenza di 90.200 MHZ per le zone di utenza, sopra indicate.

Si costituiva in giudizio la s.r.l. Radio Portogruaro LT2, eccependo, preliminarmente l’incompetenza territoriale del Pretore di Pordenone, per esserlo il Pretore di Portogruaro luogo ove si svolge l’attività produttiva dei lamentati effetti dannosi”. Nel merito; contestava il contenuto del ricorso, rilevando che Radio Portogruaro diffonde i propri Programmi per le zone di Venezia, Udine, Pordenone, Treviso e Trieste, sulla frequenza di 90.200 MHZ, dall’ottobre 1983, vantando, quindi, il preuso di tale banda di frequenza. Concludeva, chiedendo la reiezione della domanda.

Su istanza di entrambe le parti si procedeva alla escussione di alcuni testi come pure all’espletamento di consulenza tecnica volta ad accertare le caratteristiche degli impianti serventi alle trasmissioni di entrambe le emittenti in causa e l’effettivo verificarsi delle lamentate interferenze. Quindi, all’udienza del 25.2.92 questo pretore si riservava di decidere.

Primariamente, ritiene il giudicante di sollevare d’ufficio, ex art. 37 c.p.c.; il difetto di giurisdizione relativamente alla materia oggetto di causa.

A mente dell’art. 5 c.p.c., in coordinato col disposto di cui all’art. 700 c.p.c., si deve, al riguardo, fare riferimento allo stato di fatto che sia rilevante in punto alla giurisdizione, esistente al momento del deposito del ricorso, nel caso il giorno 3 gennaio 1991. In tale momento, già vigeva la L. 6.8.90 n. 223, pubblicate nella G.U. 9 agosto 1990, n. 185, ed, in particolare, il disposto di cui agli artt. 1 e 32 della stessa norma la cui vigenza non è stata differita dal legislatore rispetto ai rituali tempi di “vacatio”, ed anzi la seconda delle quali apre il titolo della L. 223/90 citata, rubricato “Norme transitorie e finali”.

Ciò premesso, si osserva l’incipit del provvedimento legislativo: “La diffusione di programmi radiofonici e televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale”.

Di seguito il legislatore statuisce la possibilità di affidare mediante concessione, a soggetti privati, la radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi. Quanto sopra porta a ritenere che il concessionario vanti, rispetto alla attività di diffusione, un interesse legittimo (e non già un diritto soggettivo).

Per quanto attiene al menzionato regime transitorio, l’art. 32 di detta legge non ritiene ammissibile la modificazione della funzionalità tecnico-operativa degli impianti già in esercizio, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro della poste e delle telecomunicazioni. Proprio il disposto del comma 2° dell’art. 32 citato ha indotto a ritenere (quanto meno l’odierno ricorrente) che il legislatore – transitoriamente – non abbia escluso dalla cognizione del giudice ordinario le controversie insorte tra emittenti private, in materia.

Invero, tale conclusione, non può essere condivisa.

La legge fissa all’art. 1 (non transitoriamente) la natura di interesse legittimo della posizione soggettiva dei privati relativa alla attività di diffusione sonora o televisiva.

Con ciò, il relativo contenzioso sfugge dai limiti di giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria, come fissati dalla L. 31 marzo 1889 n. 5992.

Il menzionato regime transitorio consente la modificazione della funzionalità tecnico-operativa degli impianti di diffusione con INTERVENTO derivante da provvedimento di organi GIURISDIZIONALI, senza specificare se con riguardo al giudice ordinario o al giudice amministrativo.

Una interpretazione del citato comma 2° dell’art. 32 che prescinda dalla collocazione sistematica della norma nel provvedimento legislativo da cui è tratta, non pare adeguata.

Nel sistema composto dalla legge 223/90, il riferimento all’intervento di organi giurisdizionali ORDINARI, non può che avere riguardo a provvedimenti emessi anteriormente alla entrata in vigore della legge, la cui esecuzione abbia comportato, o comporti, la modificazione delle funzionalità tecnico-operative degli impianti per la radiodiffusione.

Non sembra sostenibile ritenere che tale riferimento appartenga a provvedimenti di organi giurisdizionali ordinari emessi a capo di procedimenti instaurati successivamente alla entrata in vigore della citata legge; l’assunto appare in palese contrasto con il sistema di sanzioni di cui al titolo IV della legge e col regime concessorio dalla stessa instaurato, né una tale distonia col sistema pare sancibile con un semplice inciso.

Se il legislatore avesse inteso assegnare al giudice ordinario il coordinamento degli impianti radioelettrici gestiti da privati, adempienti al dettato di cui, al 1° comma dell’art. 32 legge 223/90, 190, avrebbe ben chiaramente sancito tale transitoria potestà di giurisdizione.

La materia oggetto del ricorso rientra nella giurisdizione generale in materia di interessi legittimi propria dei giudici amministrativi, salvo le specifiche competenze di cui al titolo IV della legge, già menzionato, secondo il regime di progressiva attuazione, ivi previsto.

Il difetto di competenza giurisdizionale del giudice adito comporta il rigetto del ricorso.

Stante la natura interpretativa delle questioni, le spese vengono interamente compensate tra le parti.

Le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, giusta metà.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Spese compensate. Spese di C.T.U. già liquidate, a carico di entrambe le parti, giusta metà.