5 febbraio 1998 Ordinanza del Tribunale di Milano


5 FEBBRAIO 1998

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MILANO

 

Il giudice designato

Sciogliendo la riserva che precede,

letti gli atti e i documenti,

rilevato che le emittenti in causa operano tutte in regime di concessione amministrativa (o di sospensiva del TAR, quanto a Radio Mare Azzurro, a seguito di decadenza dal decreto di concessione);

ritenuto che, pertanto,le rispettive posizioni giuridiche soggettive appaiono riguardabili non come diritti soggettivi, ma come interessi legittimi tutelabili semmai dinanzi all’autorità giudiziaria amministrativa (le pronunce di legittimità di segno apparentemente diverso hanno infatti sempre come presupposto l’assenza, in capo ai privati esercenti trasmissioni radio-televisive, di autorizzazioni o concessioni amministrative, cfr.Cass.S.U. 6339/84, 549/94, sez.I 3179/87, 1037/86, sez.II 4355/89, S.U.10919/95, 7380/92);

ritenuto che tale conclusione risulta altresì avvalorata dal provvedimento 12.11.97 del Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato territoriale Abruzzo-Molise, Nucleo Operativo Radioelettrico (cfr. all.10 ricorrenti, che, in relazione al procedimento amministrativo aperto nei confronti dell’emittente Rete Italia, ordina a quest’ultima di ripristinare l’orientamento del sistema radiante dell’impianto operante in località Maielletta sulla frequenza 101,800 MHz, secondo la configurazione rilevata nell’accertamento del 14.9.91, ovvero n.4 antenne costituite da dipoli verticali orientati in direzione di 120° nord, precisando che, in caso di inottemperanza, si procederà alla disattivazione amministrativa dell’impianto ex art. 3 del decreto di concessione) e dalla copia dell’ordinanza 29.1.98 del TAR Abruzzo sez. di Pescara (che, su ricorso di Radio 105 proposto nei confronti della P.A., di tele Radio C1, della stessa Radio Ponte Marconi, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del citato provvedimento 12.11.97, ne ha disposto appunto la sospensione), documenti tutti che evidenziano vieppiù il difetto di giurisdizione dell’AGO a conoscere delle medesime vicende già oggetto del procedimento amministrativo e dell’impossibilità, in ipotesi, di disporre CTU che potrebbe portare a risultati confliggenti con gli scopi di ottimizzazione e di compatibilizzazione radioelettrica istituzionalmente perseguiti dalla competente autorità amministrativa;

ritenuto pertanto che alle domande delle ricorrenti non può essere accordata la tutela cautelare richiesta in questa sede;

ritenuto infine che sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di procedura.

Milano, 4 febbraio 1998

Il giudice designato