5 aprile 1993 Sentenza n. 57/93 della Pretura Circondariale di Lanciano, Sez. Dist. di Atessa

5 APRILE 1993

SENTENZA N° 57/93 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI LANCIANO SEZIONE DISTACCATA DI ATESSA

 

Nella causa penale iscritta al n. X R.G.A.P. contro

1) YY (omissis) libero-presente

IMPUTATO

 

del reato di cui all’art. 1 L. 29.7.81 n.106 por avere abusivamente riprodotto a fine di lucro dischi e musicassette senza l’autorizzazione della SIAE di cui poi faceva uso con l’emittenza radiofonica “HH” di ZZ.

Accertato il 29.8.91

 

In esito all’odierno dibattimento le parti così concludevano:

– il P.M. : assoluzione perchè il fatto non costituisce reato;

– il difensore: assoluzione perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato; in via subordinata si associa alle richieste del P.M..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le risultanze processuali hanno consentito di escludere la responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli.

Giova premettere che la fattispecie di cui all’art. 1 l. 406/1981, contestata all’imputato, nel penalizzare la riproduzione di dischi ed altri supporti, senza averne diritto (“abusivamente”), postula una attività di copiatura, da intendersi nel senso di formazione di esemplari il più possibile identici all’originale (interpretazione logico-letterale) ed è finalizzata alla repressione del dilagante fenomeno della c.d. pirateria discografica (esercitantesi utilmente ed ampiamente sul versante della abusiva registrazione di audio cassette, richiedente minimi mezzi tecnici): ciò che è confermato dalla stessa rubrica sotto la quale la legge in argomento è stata promulgata, oltre che del fine di lucro richiesto dalla norma in  esame (interpretazione teleologico-sistematica).

Corollario dell’approccio dianzi precisato (già evidenziato in giurisprudenza) è che la riproduzione, per essere potenzialmente lesiva dell’interesse tutelato, deve avvenire in un numero significativo di esemplari, circostanza questa logicamente sottesa al richiesto fine lucrativo dianzi tratteggiato.

Orbene, questo essendo il significato ed il fine della norma di cui in epigrafe, devesi rilevare che la mera attività di copiatura, peraltro non abusiva – essendo la stessa imposta dalla legge n. 223/1990 che nel ribadire che la diffusione di     programmi radiofonici ha carattere di preminente interesse generale (art. 1) statuisce l’obbligo per le emittenti radiofoniche   di registrare ogni loro trasmissione e di conservare i nastri      per almeno 3 mesi (art. 20) – appare indispensabile per il corretto e proficuo funzionamento delle stazioni radiofoniche, sotto il duplice profilo dell’approntamento di basi musicali diffondibili in assenza di personale e della messa in onda di programma in differita, stante oltretutto la sua natura “effimera”.

Perseguendo la citata norma il fine di repressione della c.d. pirateria discografica e non quello di repressione dell’emittenza radiofonica, la quale peraltro ha indubbiamente anche una matrice costituzionale (art. 21 Cost.), devesi ritenere che la precisata attività di semplice registrazione su supporti magnetici di dischi e musicassette posta in essere da una stazione radio, non è prevista dalla legge come reato, siccome coessenziale all’esercizio dell’emittenza radiofonica di cui lo stesso legislatore auspica il pluralismo.

Di talchè YY deve essere assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Segue per legge la restituzione del materiale in sequestro.

P.Q.M.

Visto l’art . 530 C.P.P.

ASSOLVE YY dal reato a lui ascritto perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Atessa 31 Marzo 1993