4 FEBBRAIO 2016
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO – 1a SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice _____ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. ______ di ruolo generale dell’anno 2010 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
RADIO AAA in persona del procuratore speciale (…), con gli avv.ti (…) e (…) e domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Treviso come da mandato a margine dell’atto di citazione
-ATTORE-
CONTRO
RADIO BBB d.o.o. in persona del Direttore (…), con gli avv.ti (…) e (…) e domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Treviso come da mandato in calce alla comparsa di costituzione
-CONVENUTO-
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI PER L’ATTRICE:
Si precisano le conclusioni come da atto di citazione notificato il 26-28.09.2009, chiedendo al Tribunale Ecc.mo di Treviso, contrariis rejectis:
In via preliminare:
– di dichiarare la propria giurisdizione e competenza ai sensi dell’art. 5 p. 3 del regolamento C.E. n. 44/2001;
Nel merito:
– di accertare e dichiarare la sussistenza del diritto dell’attrice all’esercizio dell’impianto di trasmissione via etere terrestre sito in Monte (…) sulla frequenza 106.500 MHz anche nell’area di (…), (…), (…) e (…);
di inibire a Radio BBB d.o.o. di interferire le trasmissioni irradiate dall’attrice medesima tramite l’impianto prima indicato nell’area di (…), (…), (…) e (…), riducendo a tal fine la potenza dell’impianto di (…) operante sulla frequenza 106.400 MHz di 20 dB di ERP (potenza irradiata dall’antenna trasmittente) nel settore compreso tra 290° – 30° in direzione del territorio italiano od alternativamente modificando il sistema di antenna dello stesso impianto in (…) in modo che non vengano interferite le trasmissioni dell’attrice nell’area prima indicata;
– con condanna della medesima Radio BBB d.o.o. al risarcimento dei danni, anche in via equitativa, nonché alla pubblicazione della sentenza a sue spese;
con vittoria di spese.
In via istruttoria:
Con ammissione se ritenuto necessario dal Tribunale della prova per interrogatorio del legale rappresentante della convenuta sulle circostanze formulate nelle note ex art. 183 co. 6 p. 2 nei capitoli 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, nonché per testi sui capitoli e tramite i testi indicati in quella stessa memoria; con opposizione alle prove capitolate da controparte, come esposto nella memoria ex art. 183 c.p.c. co. 6 p. 3.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA;
voglia l’Ill.mo Giudice del Tribunale di Treviso, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta e disattesa
nel merito:
– in via preliminare/pregiudiziale di rito
accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano a conoscere la presente controversia, per i motivi di cui in narrativa e poiché la giurisdizione spetta, in via esclusiva, al Giudice sloveno;
– in subordine
accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a conoscere la presente controversia, per i motivi di cui in narrativa e poiché la giurisdizione spetta al Giudice Amministrativo;
– in via principale
respingere le domande avversarie, poiché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e non provate, per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di diritti, spese ed onorari;
– in via istruttoria:
a) prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la società Radio BBB d.o.o. esercita mediante il canale radiofonico Radio BBB l’attività di radiodiffusione in lingua slovena attraverso la frequenza 106.400 MHz nel territorio della Repubblica di Slovenia?
2) Vero che l’attività di cui al punto 1) viene esercitata in base alle delibere della Agenzia delle poste e delle comunicazioni elettroniche della Repubblica di Slovenia (APEK) n. (…) dd. 19/05/2009 e n. (…) dd. 16/06/2008, che Le si rammostrano (all.ti 5-7)?
3) Vero che l’attività di cui al punto 1) viene esercitata secondo i parametri ed i dati tecnici indicati nelle delibere della APEK n. (…) dd. 19/05/2009 e n. (…) dd. 16/06/2008, che Le si rammostrano (all.ti 5-7)?
4) Vero che la frequenza 106.400 MHz, utilizzata da Radio BBB è stata coordinata internazionalmente ed iscritta nel registro ITU (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni) in ottemperanza all’accordo di Ginevra dd. 07/12/1984 sottoscritto tra gli stati membri della ITU (International Telecommunication Union), come da documenti che Le si rammostrano (all.ti 11 e 21)?
5) Vero che per poter iscrivere la frequenza nel registro ITU (International Telecommunication Union) è stato contattato anche il Ministero delle Comunicazioni italiano, al quale la APEK ha trasmesso tutti i dati tecnici relativi all’utilizzo della predetta frequenza, come da documenti che Le si rammostrano (all.ti 11 e 12)?
6) Vero che il Ministero delle Comunicazioni italiano ha dato il proprio assenso all’utilizzo della frequenza (…) 106.400 MHz?
7) Vero che le frequenze 106.550 e 16.500 MHz utilizzate dalla società attrice non sono essere iscritte nel registro ITU?
9) Vero che Radio BBB non ha alcun interesse a diffondere i propri programmi in Italia?
10) Vero che i programmi di Radio BBB vengono diffusi esclusivamente in lingua slovena?
Si indicano come testi: (…), (…), (…), (…), tutti c/o APEK Ljubljana (SLO), Stegne 7, (…) c/o Radio BBB, (…) c/o (…);
b) nella denegata ipotesi in cui il G.I. ritenesse di ammettere i capitoli di parte attrice si chiede di essere ammessi a prova contraria nonché a contro-prova sui seguenti capitoli:
1) Vero che Radio AAA, che utilizza la frequenza radio 106.500 MHz nel territorio italiano, non è iscritta né nel Piano di cui all’accordo di Ginevra e tantomeno risulta aver coordinato la propria posizione con quella internazionale?
2) Vero che l’attività di Radio AAA è ignota alla ITU (International Telecommunication Union)?
Si indicano come testi: (…), (…), (…), (…) tutti c/o APEK Ljubljana (SLO), Stegne 7, (…) c/o Radio BBB, (…) c/o (…), (…) c/o (…) S.r.l.
Si insiste inoltre per il richiamo del CTU a chiarimenti per i motivo esposti all’udienza del 13/03/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art. 132 c.p.c. così come modificato dalla L. n. 69 del 18.6.2009
Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, AAA, premesso di essere ente nazionale avente personalità giuridica di diritto privato debitamente riconosciuta, riferiva di aver acquistato l’emittente radiofonica Radio AAA di (…) che trasmetteva dal 1983 una programmazione con connotazione religiosa senza pubblicità.
Che la stessa era titolare di una concessione rilasciata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni con decreto del 28.2.1994 a radiodiffondere, via etere terrestre in ambito nazionale; di essere stata autorizzata alla prosecuzione dell’esercizio di tale attività a seguito di verifica del possesso dei requisiti necessari con provvedimento del 2.8.2002 del Direttore Generale della Direzione Generale Concessioni ed Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni; di avvalersi da prima dell’entrata della L. n. 223/1990 di un impianto di trasmissione sito in località Monte (…) nel Comune di (…), della frequenza 106.550 MHz regolarmente censito che serviva l’importante area di (…) operante dalla fine di aprile 2010 sulla frequenza contigua di 106.500 MHz.
Che le trasmissioni irradiate tramite quel mezzo di comunicazione, erano proseguite pacificamente fino all’autunno 2006 quando erano iniziate le interferenze provenienti da un segnale irradiato sulla frequenza 106.400 MHz da un impianto ubicato in Slovenia, località (…), a poca distanza dal confine italiano, installato e messo in esercizio, all’epoca dall’emittente Slovenia Radio CCC.
Che il Ministero delle Comunicazioni italiano con nota dell’aprile del 2003 su richiesta dell’Ente delle telecomunicazioni sloveno Apek, aveva espresso consenso alla messa in funzione dell’impianto in (…) sulla frequenza sopra indicata condizionandolo alla riduzione di 20 dB (decibel) di ERP, nel settore compreso tra 290° e 30° in direzione del territorio italiano.
Che, in particolare, le interferenze di cui sopra avevano riguardato l’area di (…), (…), (…) e (…), come accertato nell’elaborato D.C.P. dimesso e il gestore dell’impianto di (…) non solo non si era conformato alle indicate prescrizioni alla cui attuazione il Ministero aveva subordinato il proprio consenso, ma aveva, altresì, disatteso le pronunce dei Giudici del Tribunale di Trieste che lo avevano condannato a ridurre la potenza irradiata e a modificarne le antenne in modo da contenere l’effetto verso l’Italia, pertanto, previo accertamento della giurisdizione del giudice italiano a mente dell’art. 5 p. 3 del Regolamento C.E. n. 44/2001, l’attrice chiedeva l’accertamento del suo diritto a trasmettere nel territorio nazionale ed in particolare nell’area indicata, in quanto munita di titolo abilitante, con inibitoria rivolta a Radio BBB d.o.o. subentrata al precedente gestore, diretta alla cessazione delle interferenze riducendo, a tal fine, la potenza dell’impianto in (…) operante sulla frequenza 106.400 MHz di 20 dB di ERP nel settore compreso tra 290°-30°, in direzione del territorio italiano od, alternativamente, di modificare il sistema di antenna dello stesso impianto in modo da evitare le interferenze sopra denunciate, oltre il risarcimento del danno individuato nel pregiudizio all’immagine e quale danno emergente per le spese sostenute per la gestione dell’impianto (…), del tutto inutili in conseguenza delle subite interferenze.
Si costituiva in causa Radio BBB d.o.o. corrente in Ljubljana (SLO), che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice della Slovenia ritenendo sussumibile la fattispecie nella previsione di cui all’art. 2 del Regolamento CE 44/2001 e invocando la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui le norme attributive della giurisdizione che derogano al principio generale della competenza dei giudici dello Stato del domicilio o della sede del convenuto dovevano essere interpretate in modo restrittivo, rilevando che la tutela inibitoria invocata dall’attrice non poteva comunque essere ricondotta all’ipotesi prevista dall’art. 5 p. 3 dello stesso Regolamento.
Sosteneva poi la convenuta che il Giudice italiano non avrebbe potuto pronunciare un provvedimento nei confronti di una radio slovena posto che l’unico soggetto legittimato ad adottare provvedimenti in materia era l’APEK, Agenzia preposta alla gestione dell’intero spettro delle frequenze radio nel territorio della Repubblica di Slovenia, con conseguente indebita interferenza con l’attività di una Autorità straniera e contrarietà all’ordine pubblico dello stato membro richiesto.
Nella denegata ipotesi di applicazione della giurisdizione del giudice italiano, Radio BBB d.o.o. eccepiva, inoltre, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo sostenendo che la P.A. nell’ambito della gestione dell’attività di esercizio delle frequenze radio agisce esercitando un potere amministrativo e che la situazione che ad essa si contrapponeva non poteva essere tutelata come diritto soggettivo.
Nel merito, la convenuta rilevava l’infondatezza della pretesa attorea, precisando come l’APEK avesse iscritto la frequenza 106.400 poi assegnata a Radio BBB, nel piano previsto dall’art. 5 del Regional Agreement relating to use of the band 87,5-108 MHz for FM Sound Broadcasting, sottoscritto a Ginevra il 7.12.1984 dagli Stati membri dell’ITU (International Telecommunication Union), tra cui la Slovenia e l’Italia al fine di evitare possibili interferenze con le emittenti degli stati confinanti e quindi possibili pregiudizi all’attività svolta, che, di contro, il Ministero Italiano delle Comunicazioni non aveva mai dato seguito alle comunicazioni ITU ma non aveva neppure ritenuto di avviare il procedimento di coordinamento internazionale per le proprie frequenze in Italia, pertanto, mentre la convenuta esercitava la sua attività nel rispetto delle normative slovene e degli accordi internazionali, Radio Maria risultava sotto tale profilo del tutto irregolare, di talché quest’ultima non avrebbe potuto invocare l’applicazione del Regolamento delle radiocomunicazioni in quanto subordinato al rispetto della Convenzione di Ginevra.
Osservava, infine, l’insussistenza di prove in ordine alle asserite interferenze, e la non sussumibilità dell’ipotesi esaminata nella previsione di cui all’art. 2598 cc. Oltre alla mancanza di prova del danno prospettato dall’attrice.
Concessi i termini di cui all’art. 183 VI comma cpc., la causa veniva istruita a mezzo Ctu e passa ora in decisione sulle conclusioni ut sopra rassegnate dalle parti.
Diritto
L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello sloveno come sollevata dalla convenuta, è destituita di fondamento va quindi respinta per le ragioni di cui appresso.
Invero, la fattispecie di cui è processo va inquadrata, ratione temporis, nella previsione di cui all’art. 5 punto 3 del regolamento CE 44/2001, trattandosi di interferenze verificatesi a partire dal 2006 o al più a partire dall’anno 2008 ed integrando la condotta posta in essere dalla convenuta, in base alla prospettazione fornita dall’attrice, un’ipotesi di illecito civile generante una responsabilità di tipo extracontrattuale ex art. 2043 cc., prevedendo la suddetta disposizione che: “la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro, può essere convenuta in una altro Stato membro… in materia di illeciti civili dolosi e colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento è avvenuto o può avvenire.”
In conformità all’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, tale luogo deve intendersi quello “in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione (cfr. Cass. Civ. Sez.Un. n. 8076/2012)”, ovvero “il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima (cfr. Cass. Civ. Sez.Un. n. 10312/2006)”, pertanto, poiché è pacifico che l’attrice ha patito il danno nel territorio nazionale, non vi è ragione alcuna per ritenere il giudice italiano carente di giurisdizione.
La predetta giurisdizione si estende poi anche alle domande di inibitoria e di risarcimento danni anche in forma specifica in quanto accessorie a quella dedotta in via principale.
L’eccepita contrarietà all’ordine pubblico, non rileva, infatti, trattasi di questione afferenti a soggetti privati, si aggiunga che i provvedimenti amministrativi abilitativi: quello italiano e quello sloveno, non attengono neppure alla medesima frequenza e la contrarietà della decisione all’ordine pubblico costituisce un limite che potrà essere valutata dal giudice sloveno solo qualora sorga contestazione in ordine alla eseguibilità della decisione del giudice italiano.
Né possono assumere rilevanza gli accordi internazionali e in particolare quello di Ginevra che disciplina la cooperazione tra gli Stati nella regolamentazione delle radiofrequenze poiché, come già ribadito dalla giurisprudenza di merito sul punto (cfr. Tribunale di Trieste 11.7.2013, 7.7.2012 e Corte d’Appello di Trieste del 14.5.2014 già ricordate e prodotte dall’attrice), “da essi non derivano diritti e correlativi obblighi a carico dei singoli cittadini, ma solo degli Stati sottoscrittori”.
Va, partimenti, disattesa l’eccezione attinente al difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, infatti, nella stessa pronuncia ricordata dalla convenuta, Cass. Se.Un. n. 17465/2009, il Supremo Collegio ha avuto modo di ribadire, a dispetto, di quanto affermato da Radio center d.o.o., che la controversia avente ad oggetto l’accertamento ad esercitare la radiodiffusione sonora senza subire interferenze da altro soggetto privato e diretta ad ottenere il risarcimento del danno da illecita attività, come nel caso di specie, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario poiché non si verte in tema di pubblici servizi bensì di attività commerciali svolte da imprese private in regime di concorrenza, pronuncia che va in toto condivisa e dal cui orientamento non vi è motivo di discostarsi.
Nel merito, la domanda risulta fondata, invero, dalla disposta Ctu le cui risultanze vanno condivise perché logiche, non contraddittorie e supportate da adeguato approfondimento tecnico, è emerso che in due località oggetto di misura: (…) e (…), non è rispettato il prescritto rapporto di protezione di 12 dB con il segnale di Radio AAA e, pertanto, in queste due località vi è la presenza di interferenze da parte di Radio BBB d.o.o. nei confronti della Radio attrice, la cui causa è da ricondurre alla eccessiva potenza irradiata verso l’Italia dalla Radio convenuta.
Le censure mosse all’operato del Ctu da parte della resistenze, non hanno pregio alcuno e vanno disattese.
Invero la metodologia seguita pare corretta sia perché effettuata negli stessi punti campione in cui in precedenza era stata svolta una verifica ministeriale (cfr. pag. 4 dell’elaborato a firma dell’Ing, … del 17.12.2013), sia perché per tale indagine il Ctu si è avvalso dei Tecnici del Ministero dello Sviluppo Economico i cui metodi, strumentazione e terzietà, con conseguente obiettività rispetto alle parti in causa, non possono essere messi in discussione.
Per quanto attiene poi alle specifiche doglianze tecniche si richiamano le risposte fornite dal Perito nel contraddittorio delle parti che appaiono esaustive (cfr. pagg. 23-29), senza sottacere la carente disponibilità manifestata dalla convenuta durante l’esecuzione dell’indagine peritale che ha impedito di accedere all’impianto di (…), trovato chiuso, con allarme inserito e senza la presenza in loco di alcun delegato o rappresentante di Radio BBB d.o.o. nonostante le raccomandazioni fornite in tal senso dal Ctu (cfr. pagg. 16-17 dell’elaborato peritale), convenuta che, peraltro, ha omesso anche di trasmettere il fascicolo tecnico del relativo impianto di trasmissione, come invece richiesto dal Perito, con la conseguenza che l’asserita incompletezza dell’accertamento non può certamente ricadere a danno dell’attrice.
Né pare dirimente il fatto che Radio BBB d.o.o. sia stata autorizzata dal Ministero sloveno, ora AKOS, a far data dal 12.2.2014, a trasmettere da altra postazione sita in (…) e non più in (…) a causa delle interferenze radio provocate dalle emittenti italiane sul territorio sloveno, la produzione documentale dimessa pur acquisibile perché di formazione successiva alla scadenza dei termini indicanti le preclusioni di legge, sulla rileva, atteso che non è stata fornita alcuna prova della reale cessazione delle interferenze la cui persistenza, di contro, è stata ribadita dall’attrice.
Ne consegue che la condotta posta in essere da Radio BBB d.o.o. va sussunta nella previsione di cui all’art 2043 cc. perché integrante un fatto illecito lesivo del diritto dell’attrice di radiodiffondere nell’ambito di un panorama di pluralismo dell’informazione, condotta, tra l’altro, realizzata anche in spregio alle indicazioni fornite dal Ministero delle Comunicazioni (cfr. doc. 9 parte attrice), con la conseguenza che accertato il diritto di Radio AAA di utilizzare l’impianto di trasmissione via etere terrestre sito in (…) sulla frequenza 106.500 MHz anche nell’area di (…), (…), (…) e (…), come documentato, non risultando, peraltro, limitazioni, rilievi o prescrizioni di sorta, come accertato dal Ctu (cfr. pag. 34 del citato elaborato), Radio BBB d.o.o., in persona del sul legale rappresentante pro tempore, va condannata a cessare tali interferenze mediante gli accorgimenti suggeriti dal Ctu e consistenti: 1) nella riduzione della potenza del trasmettitore, 2) nella riduzione del guadagno delle antenne o 3) nella modifica nel puntamento delle antenne stesse allo scopo di non illuminare il territorio italiano.
Come indicato, i predetti accorgimenti potranno essere messi in atto anche singolarmente purché si ottenga il risultato di ridurre il segnale verso l’Italia di quanto basti per ristabilire il corretto rapporto di protezione con il segnale di Radio AAA.
Va, invece, respinta la domanda risarcitoria dedotta dall’attrice.
Per quanto attiene al danno emergente riferito alle spese per la gestione dell’impianto in (…) per affitto, consumo energia elettrica, manutenzione delle stesso ecc., trattasi di pregiudizio non direttamente collegabile alla condotta della convenuta, posto che tali spese si sarebbero comunque dovuto sostenere e le denunciate interferenze non hanno comportato la totale impossibilità dell’emittente di trasmettere.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale per lesione all’immagine commerciale, premesso che non può configurarsi un danno re ipsa, essendo necessario che il danneggiato fornisca la specifica prova di aver subito un pregiudizio anche di natura non patrimoniale, l’attrice a cui incombeva il relativo onere pur potendo allegare circostanze riferibili, ad esempio, al numero di persone potenzialmente raggiungibili dal segnale prima e dopo l’interferenza, alla subita contrazione di ascolti a seguito della condotta antigiuridica, nulla sul punto ha provato ma neppure dedotto, di talché, alcun risarcimento, neppure in via equitativa, può essere liquidato.
Né a diversa soluzione si sarebbe giunti nell’ipotesi in cui fossero state ammesse le prove testimoniali articolate da Radio AAA nella relativa memoria istruttoria del 2.11.2011, in gran parte documentali o da provarsi documentalmente.
Va poi dichiarata inammissibile la richiesta ex art. 614 bis cpc. formulata dall’attrice solo in comparsa conclusionale e per questo tardiva in quanto sottratta al legittimo contraddittorio che sul punto non è stato accettato dalla controparte.
Relativamente alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 cpc, se è pur vero che tale richiesta non è stata riportata nelle conclusioni contenute nell’atto di citazione, la stessa non può essere certamente considerata domanda nuova in quanto già espressamente avanzata e rintracciabile nel corpo narrativo di tale atto.
Nel merito la stessa può essere accolta, infatti, è indubbio anche in considerazione delle questioni trattate e dell’ordine impartito alla convenuta che la pubblicità della decisione possa concorrere ad avvertire gli ascoltatori di Radio AAA del pieno diritto dell’attrice di utilizzare la frequenza senza interferenze di sorta.
Pertanto viene disposta la pubblicazione della presente sentenza sul quotidiano il Gazzettino e la Tribuna, a caratteri doppi, a cura dell’attrice e a spese della convenuta, per una sola volta, entro il termine di gg. 90 dalla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di lite atteso l’accoglimento parziale delle domande attoree, vanno compensate in parte qua come da dispositivo.
Le spese di Ctu, nella somma già liquidata, vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione, tra le parti in premessa indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1) In accoglimento della domanda attorea, per quanto di ragione, accertato il diritto di AAA di utilizzare l’impianti di trasmissione via etere terrestre sito in (…) sulla frequenza 106.500 MHz anche nell’area di (…), (…), (…) e (…), condanna Radio BBB d.o.o., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a cessare le interferenze mediante: 1) la riduzione della potenza del trasmettitore, 2) la riduzione del guadagno delle antenne o 3) la modifica nel puntamento delle antenne allo scopo di non illuminare il territorio italiano.
Rigetta per il resto.
2) Dispone che sia pubblicato il dispositivo della presente sentenza sul quotidiano il Gazzettino e la Tribuna, a caratteri doppi, a cura dell’attrice e a spese della convenuta per una sola volta entro il termine di gg. 90 dalla pubblicazione della presente sentenza.
3) Liquida le spese di lite nella somma complessiva di € 13.430,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge e condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifonderle all’attrice nella misura di 2/3.
Compensa per la restante parte di 1/3.
4) Pone le spese di Ctu, nella misura già liquidata, definitivamente a carico della convenuta.
Treviso 4.2.2016
Il Tribunale in composizione monocratica
Depositato in cancelleria il 4.2.2016