4 febbraio 1991 Ordinanza della Pretura di Milano

4 Febbraio 1991

Ordinanza della Pretura di Milano

 

1. Con ricorso dell’8 gennaio 1991 il Dott. Luigi Forni, premesso che da alcuni mesi il quotidiano “Il Giorno” di Milano riserva ai propri lettori un gioco a premi intitolato “Il giorno fortunato” che ripropone con lievissime e marginali varianti un gioco da lui ideato fin dal gennaio 1989 (con titolo “Un giorno fortunato” o “La fortuna vi accompagna”) ed il cui schema – depositato presso uno studio legale di Londra ed un Notaio di Bologna – era stato da lui anche illustrato  a diversi rappresentati di gruppi editoriali per l’eventuale  utilizzazione   da parte di giornali; ha chiesto che questo pretore, ai sensi dell’art. 700 cpc e a tutela dell’ ”idea inventiva” di esso ricorrente, inibisca alla s.p.a. Segisa soc. editrice “Il Giorno” di pubblicare sul quotidiano suddetto il gioco “il giorno fortunato”.

Instaurato il contraddittorio, la società convenuta  ha resistito alla domanda e ne ha chiesto il rigetto, eccependone l’infondatezza sia sotto il profilo del fumus boni iuris sia sotto il profilo del periculum in mora.

All’udienza del 1° febbraio 1991, sentiti i procuratori delle parti, questo pretore si è riservato di decidere.

2. Premessa tale narrativa, deve innanzitutto osservarsi che, sebbene nell’atto introduttivo del procedimento la parte ricorrente non abbia precisato il supporto normativo della pretesa azionata, l’esplicito riferimento ad un “diritto del ricorrente a vedere protetta la propria idea inventiva” rende palese che il Forni intende valersi della normativa sul diritto d’autore (l. 22 aprile 1941 n. 633).

3. Così stando  le cose, è recisamente da escludere la sussistenza nella specie del requisito di ammissibilità   della tutela cautelare e urgente ex art. 700 cpc costituito da fumus boni iuris.

Ed invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza e della dottrina, lo schema  ideativo di un gioco, e segnatamente di un gioco a concorso (es. giochi radiotelevisivi a premi), non è compreso fra le opere dell’ingegno che formano oggetto di tutela ai sensi dell’art. 1 l.d.a.: al gioco – si è detto – manca “quella compiutezza formale di espressione e di rappresentazione dalla quale si può ricavare il requisito essenziale dell’opera dell’ingegno che è la creatività”, poiché esso, “anche se si svolge secondo determinate regole di cornice, è pur sempre imperniato sull’attività   di giocatori o concorrenti, che è attività spontanea e non predeterminato dall’inventore del gioco o concorso” (v., da ultimo, Pret. Roma 26 novembre 1987, Foro it., Rep. 1988, voce Diritti d’autore, n. 44; Trib. Macerata 25 maggio 1985, id., Rep. 1986, voce cit., n. 40; Pret. Verona 26 gennaio 1979, id., Rep. 1980, voce cit., n. 24). In altri termini si può dire che lo schema di un gioco,avendo natura tipicamente tecnico-esecutiva, non presenta i requisiti di espressione e creatività  propri delle opere dell’ingegno tutelate dalla normativa anzidetta.

L’esposto  principio vale, a maggior ragione, quando – come può dirsi per quello elaborato dal ricorrente – lo schema di gioco non presenti caratteri di effettiva originalità. Va infatti considerato che il gioco ideato dal Dott. Forni  (così come, del resto, quello riservato ai propri lettori dal giornale quotidiano “Il Giorno”) si basa sulla corrispondenza tra numero sorteggiato e data di nascita del giocatore, e cioé utilizza  un semplice abbinamento tra due fattori già da tempo utilizzati in campo commerciale a fine pubblicitario e può in particolare da giornali quotidiani in concorsi a premi, sia singolarmente (basta ricordare i vari “Bingo”, “Portfolio”, “Replay”, o – in campo commerciale – le riduzioni di prezzo praticate da grandi magazzini a chi fa acquisti presso i propri negozi nel giorno del suo compleanno), sia in abbinamento (questo pretore ricorda – ed è notorio – che l’estate  scorsa il gioco “Replay” del “Corriere della Sera” premiava il lettore che, oltre ad essere in possesso del biglietto di lotteria estratto, avesse la data di nascita coincidente con il relativo numero).

4. In base alle esposte  considerazioni, il ricorso proposto  dal Forni deve essere quindi respinto.