4 AGOSTO 1999
SENTENZA DEL GIP DEL TRIBUNALE PENALE DI ROMA Dott. Fabrizio Gentili
Il Giudice dell’udienza preliminare dott. Fabrizio Gentili all’udienza del 5.7.1999 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
…OMISSIS
MOTIVAZIONE
A seguito di richiesta del P.M. era fissata la rituale udienza preliminare nei confronti dei soggetti in epigrafe indicati, cui erano contestati i reati di falso ideologico in atto pubblico commesso dal pubblico ufficiale e di truffa, a seconda dei casi, tentata o consumata.
Nel corso della udienza il P.M. modificava la originaria imputazione, contestando, in luogo del reato di falso ideologico direttamente commesso dagli imputati, quello di falso per induzione; contestava, inoltre, il reato di cui all’art. 495 c.p. e correggeva, infine, taluni errori che, presenti nei capi di imputazione, riguardavano la esatta individuazione degli impianti oggetto delle asserite false attestazioni.
Sia la Pubblica Accusa che le difese producevano documenti.
In esito all’udienza il P.M., derubricate le truffe consumate in truffe tentate, concludeva chiedendo il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, eccesion fatta che per quelli cui erano contestati i capi d), f), n), p), z), b1), d1), f1), h1), i1), k1), m1), q1), s1), y1), a2), c2), e2), k2), m2), o2), s2), u2), w2), a3), c3), g3), o3), s3), g4), i4), m4), per i quali chiedeva la pronuncia di sentenza ex art. 425 c.p.p. per intervenuta prescrizione dei reati, nonché per quelli cui erano contestati i capi r1), s1), z1), a2), l3), m3), v3), w3), x3),y3), z3), a4), b4), c4), d4), e4) per i quali chiedeva sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste e per gli imputati Araca, limitatamente al capo s), e Damanti, per i capi v) e w), per i quali chiedeva la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto.
I difensori di tutti gli imputati chiedevano, sotto diversi profili, la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere, assumendo, tra l’altro, la impropria qualificazione operata dal P.M. in relazione al supposto falso, eventualmente inquadrabile, a parere di molti di essi, nell’ambito della previsione di cui all’art. 483 c.p. e non di quella di cui all’art. 48 – 479 c.p..
Ciò premesso e avendo riguardo al reato di falso ideologico per induzione, osserva il giudice che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto più volte occasione di affermare il principio per cui, ai fini della giuridica configurabilità del delitto in questione, è, comunque, necessaria l’esistenza di un atto pubblico che contenga una attestazione del pubblico ufficiale sugli elementi di fatto falsamente dichiarati dal privato.
E’, cioè, necessario che la falsa dichiarazione del privato venga assunta a presupposto di fatto dell’atto pubblico promanante dal pubblico ufficiale, perdendo, così, ogni autonoma rilevanza e venendo, piuttosto, a costituire uno degli elementi direttamente attestati dal pubblico ufficiale (che è, quindi, l’autore immediato del reato), sia pure sulla base della falsa notizia ricevuta dal privato, che del reato è l’autore mediato e che di esso risponde penalmente (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. Sez. V 26.4.1993 in Cass. Pen. 1993 pag. 1670).
Orbene, poiché il P.M., nel contestare i reati di falso ideologico per induzione, individua nel c.d. Piano di Assegnazione delle Frequenze approvato con D.P.R. 20.1.1992 l’atto pubblico che conterebbe le ipotizzate false attestazioni sulla esistenza o sul funzionamento degli impianti radiotelevisivi, onde verificare la fondatezza dell’asserto accusatorio, occorre preliminarmente verificare la astratta idoneità del Piano in questione ad attestare gli elementi predetti.
E’ evidente, infatti, che se il Piano non avesse tale astratta idoneità, se, cioè, esso non fosse per sua natura destinato a contenere le attestazioni in questione, per ciò solo, e indipendentemente dalla veridicità o meno delle dichiarazioni rese dai privati, eventualmente riconducibili a distinte ipotesi criminose, l’assunto accusatorio proposto si rivelerebbe privo di fondamento.
Al fine di risolvere il quesito ora prospettato occorre accertare quali siano le ragioni che hanno condotto alla elaborazione del Piano di Assegnazione delle Frequenze e, in conclusione, quale sia la funzione di esso propria.
Allo scopo è necessario muovere dalla preliminare considerazione per cui le radiocomunicazioni vengono realizzate sfruttando la naturale proprietà dei campi elettrici di generare onde che diffondono nell’etere senza necessità di conduttori artificiali (onde radioelettriche).
Tale diffusione si caratterizza in base alla frequenza propria della radioonda, che condiziona sia la direzionalità del segnale, ossia la attitudine dello stesso ad essere indirizzato verso un obiettivo determinato, e sia la capacità di propagazione nell’etere e, quindi, nel territorio.
La frequenza, in sostanza, condiziona la concreta possibilità di impiego delle radioonde.
Ciò considerato e rilevato che è di immediata percezione che se più emittenti operano nella stessa zona con la medesima frequenza o con frequenze assai vicine, i rispettivi segnali perdono di individualità e diventano non distinguibili e, perciò, non utilmente ricevibili, appare evidente che, quale che sia l’impiego delle radioonde, esse devono avere frequenze predeterminate e diversamente combinate al fine di evitare disturbi e interferenze.
Proprio al fine di evitare tale inconveniente e per consentire, quindi, una ordinata utilizzazione dell’etere a scopo di radiocomunicazione, si è provveduto, innanzitutto in sede internazionale, a suddividere lo spazio aereo in regioni e zone, al cui interno sono state determinate le gamme di frequenza secondo le quali devono operare i vari soggetti emittenti, ovvero devono essere esplicati i diversi servizi di comunicazione.
Le medesime ragioni tecniche che hanno reso necessari gli interventi in sede internazionale, unitamente all’obbligo giuridico di rispettare e dare attuazione agli accordi in quella sede conclusi, hanno determinato la esigenza di interventi in ambito nazionale.
Questi, anche in virtù del disposto dell’art. 3 della legge 223/90, si sono articolati nella predisposizione del piano di ripartizione delle frequenze e del piano di assegnazione delle frequenze.
Il primo come espressamente sancito all’art. 3, comma 20, della citata legge, indica le bande di frequenza utilizzabili dai diversi servizi di telecomunicazione.
Il piano di assegnazione, redatto nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel piano di ripartizione, così come chiaramente emerge dalla lettura dei commi 7, 8 e 11 dell’indicato art. 3, persegue la finalità di consentire, all’interno di una medesima area, la ricezione del maggior numero possibile di programmi senza che si verifichino fenomeni di interferenza, suddividendo, peraltro, il territorio nazionale in bacini di utenza.
In sostanza, il piano di assegnazione, per un verso, individua le aree di servizio degli impianti, la loro localizzazione in ciascuna area e le frequenze assegnate ad ognuno di essi e, per altro verso, ripartisce il territorio in bacini di utenza formati attraverso la aggregazione di una pluralità di aree di servizio degli impianti.
Tutto ciò con il limite, sancito dal comma 11 dell’art. 3 legge Mammì, di assicurare alla concessionaria pubblica le frequenze necessarie al conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo.
Deve, a tal punto, osservarsi che tutta la attività sopradescritta è svolta astrattamente e non avendo riguardo alle singole emittenti.
Il piano di assegnazione, cioè, al di là della denominazione che, effettivamente, potrebbe trarre in inganno, nulla assegna alle singole emittenti, ma si limita a prevedere la astratta localizzazione sul territorio degli impianti di trasmissione e delle frequenze a ciascuno di essi assegnate, prescindendo dalla appartenenza dell’impianto all’una o all’altra emittente e tendendo unicamente ad una ottimizzazione dell’uso dello spettro radioelettrico.
Né sul punto possono esservi dubbi, una volta che si consideri che, per quanto manifestamente emerge dalla lettura degli artt. 3, comma 11, e 16 legge Mammì, è solo attraverso lo strumento della concessione che lo Stato attribuisce ai privati in uso singolare le c.d. frequenze ed i relativi impianti, così come collegati dal piano di assegnazione.
Da quanto sopra esposto consegue che il piano di assegnazione, come del resto indicato al citato art. 3, I comma, è un atto di pianificazione delle frequenze, è, cioè, un atto che, proiettato nel futuro, tende a porre ordine nell’uso delle frequenze, con il fine di scongiurare i dannosi effetti conseguenti ad un indiscriminato esercizio della attività di radiodiffusione e di assicurare l’effettivo pluralismo e la ordinata coesistenza delle imprese di radiodiffusione.
Tali essendo la natura ed il fine del piano di assegnazione appare incongruo ipotizzare che esso fosse anche destinato a provare, sia pure per implicito, la verità delle circostanze che, nella prospettiva accusatoria, si assumono false.
Esse, infatti, nulla hanno a che vedere con il contenuto e la funzione propria del piano di assegnazione.
Del resto, ad ulteriore conferma dell’assunto proposto, appare significativo osservare che in nessun punto dell’elaborato costituente il piano vero e proprio e in nessun punto del decreto di approvazione del medesimo è fatta menzione delle singole emittenti, delle domande di concessione da esse presentate o delle schede tecniche che, allegate alle domande, sarebbero state, secondo il P.M., falsamente compilate.
Il che, evidentemente, sarebbe dovuto avvenire qualora il piano di assegnazione avesse avuto quella funzione attestatrice che il P.M., ipotizzando il reato di falso ideologico per induzione, gli attribuisce.
Né, al proposito, ha alcun rilievo il fatto che, nell’elaborare una bozza di piano, si sia provveduto, in realtà, ad individuare mediante sigle le diverse emittenti titolari degli impianti esistenti, essendo fuor di dubbio che la natura di un atto amministrativo va accertata tenendo conto di quelle che solo le caratteristiche e la funzione che la norma gli attribuisce e non, invece, considerando i comportamenti, in ipotesi anche volti a finalità “contra legem”, posti in essere da coloro che quegli atti debbono realizzare.
Né, ancora, può indurre a diverse conclusioni il fatto che l’art. 34 della legge Mammì reciti “gli impianti censiti ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 6 dicembre 1984 n. 807 … costituiscono elementi per la definizione del piano stesso” (del primo piano di assegnazione).
Ed invero, indipendentemente da ogni considerazione in ordine al fatto che l’art. 34 citato, non facendo menzione del censimento realizzato tramite le schede oggetto delle imputazioni, ma richiamando, piuttosto, il precedente censimento previsto dal DL 807 del 1984, consentirebbe, forse, di affermare la irrilevanza delle schede di cui ora si discute rispetto alla formazione del piano di assegnazione (il che determinerebbe, evidentemente, la infondatezza della ipotesi accusatoria), non può non osservarsi che affermare che quegli impianti costituiscono “elementi per la definizione del piano” è cosa del tutto diversa dal sostenere che nel piano è contenuta, sia pure in forma implicita, la attestazione della loro esistenza e delle loro caratteristiche.
Del resto, la localizzazione e le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti al momento della emanazione della legge Mammì non costituivano certamente un indefettibile presupposto di fatto del Piano, che, proprio perché volto a disciplinare la futura razionale utilizzazione dell’etere, ben poteva prescindere totalmente dall’esistente.
In conclusione, poiché, sulla base delle considerazioni sopra svolte, va escluso che il Piano di Assegnazione avesse quella funzione attestatrice necessaria al fine della giuridica configurabilità del reato di falso ideologico ipotizzato dal P.M., non può che concludersi nel senso della pronuncia di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei riguardi di tutti gli imputati cui il reato stesso è ascritto.
Quanto, poi, al falso ideologico per induzione che sarebbe stato commesso dagli imputati cui sono contestati i capi x1), z1), h4) e 14) e che avrebbe riguardato, oltre che il Piano di Assegnazione, anche la autorizzazione ad esercitare la radiodiffusione, è sufficiente osservare che lo stesso P.M. ha riconosciuto la inesistenza della autorizzazione in questione.
E’ evidente, pertanto, che, anche sotto l’aspetto ora esaminato, il fatto non sussiste.
Identica pronuncia va emessa avendo riguardo al reato di cui all’art. 495 c.p. che, concernendo le false dichiarazioni sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui e punendo, quindi, le false dichiarazioni su circostanze del tutto diverse da quelle oggetto delle schede compilate dagli imputati, non è in alcun modo riferibile alla fattispecie in esame.
Quanto, poi, agli ipotizzati tentativi di truffa, premesso che lo stesso P.M. per quel che concerne le imputazioni di cui ai capi y1), a2), i4) ed m4) ha riconosciuto che le autorizzazioni in esse menzionate, in realtà, non erano previste, rileva il giudice che la insussistenza , per le ragioni sopra esposte, del reato di falso ideologico per induzione e, già di per sé, sufficiente ad escludere la configurabilità del delitto ora in discussione.
E ciò perché, nella prospettiva accusatoria, la truffa sarebbe stata commessa utilizzando, quale strumento di artificio e raggiro, proprio quella insussistente falsità.
Comunque, indipendentemente da ogni considerazione in ordine al fatto che, per la parte in cui la truffa è ipotizzata come commessa in danno di privati, ai fini della procedibilità del reato, sarebbe stata necessaria la querela da parte di questi ultimi, va osservato che la falsa dichiarazione resa in ottemperanza a quanto disposto dalla legge Mammì non può esser considerata, quantomeno sotto i l profilo della valutazione dell’elemento psicologico del reato, atto idoneo diretto in modo non equivoco a realizzare la truffa in questione.
Ed infatti, poiché le concessioni, per quanto disposto dall’art. 16, comma 17, della legge citata, dovevano esser rilasciate, al di là di quanto direttamente previsto dalla legge, anche sulla base delle “modalità ed ogni altro elemento utile” individuate dal Regolamento di attuazione, all’epoca non ancora emanato, i dichiaranti non potevano sapere, al momento della formazione delle schede per cui è processo, se ed in quale misura le indicazioni nelle stesse contenute sarebbero state utili ai fini del rilascio della concessione richiesta.
Conseguentemente, gli stessi, nel redigere le schede, non potevano neanche immaginare che queste fossero idonee a realizzare quegli artifici o raggiri necessari ai fini della configurabilità della truffa ipotizzata dal P.M. che, quindi non potevano voler commettere servendosi del falso eventualmente presente in quelle schede.
E ciò anche nel regime transitorio previsto dall’art. 34 legge Mammì, dal momento che pure in sede di prima applicazione della normativa in questione, i criteri per il rilascio delle concessioni sarebbero stati, comunque, quelli previsti dal citato art. 16, comma 17, e, quindi, anche quelli dettati dall’emanando regolamento.
Quanto, poi, alle conferme del contenuto delle schede operate nel 1993, comunque riferibili ai soli titolari delle emittenti e non anche ai tecnici che le schede hanno compilato nel 1990 e che nessun ruolo hanno successivamente svolto nella predisposizione delle conferme, non può non rilevarsi la inidoneità di queste ultime a realizzare la truffa ipotizzata dal P.M..
Poiché, infatti, esse sono intervenute dopo che i Circostel avevano verificato gli impianti, le medesime non avevano alcuna possibilità di trarre in inganno la Amministrazione delle Poste.
Al proposito va, peraltro, osservato che in quanto l’art.2, comma 3 bis della legge 422 del 1993, sulla base della quale sono state rilasciate le conferme in questione, prevedeva esplicitamente la effettuazione di verifiche da parte del Ministero delle Poste, le conferme stesse, quand’anche false nel loro contenuto, non sarebbero state, di per sé e in assenza di ulteriori comportamenti capaci di eludere i controlli della P.A. neanche ipotizzati dal P.M. , atto idonei a realizzare quell’artificio o raggiro necessario ai fini della configurabilità del delitto di truffa (sulla inidoneità delle semplici false dichiarazioni dell’interessato a realizzare il delitto di cui all’art. 640, cpv. n.1, c.p. vedi Cass. Sez. II, sent. N.6041 del 27.6.1984).
Pertanto, anche in relazione ai contestati delitti di truffa tentata deve concludersi nel senso della pronuncia di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Visto l’art. 425 c.p.p. dichiara non luogo a procedere nei confronti di … in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste.
Roma, 5.7.1999
Il Giudice dell’udienza preliminare
Fabrizio Gentili
Depositato in Cancelleria
Roma, lì 4/8/99
Il Funzionario di Cancelleria
Dott.ssa Patrizia Boghi