(4 gennaio 2020) La stretta all’utilizzo del contante nei pagamenti entrerà in vigore con gradualità. Lo prevede il c.d. “collegato fiscale” alla manovra finanziaria. Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la soglia del divieto di utilizzo del contante viene fissata a 2.000 euro; tale soglia scenderà a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022.
Qui di seguito l’art. 18 del decreto legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019. (LB)
Art. 18
Modifiche al regime dell’utilizzo del contante
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 49, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente: «3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.»;
b) all’articolo 63, dopo il comma 1-bis, e’ aggiunto il seguente:
«1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e’ fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e’ fissato a 1.000 euro.».
(Nella foto: la sede della Banca Centrale Europea, a Francoforte. Dal sito www.ecb.europa.eu)