31 GENNAIO 1992
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sig.ri Magistrati
Dott. Alfredo Giani Presidente
Dott. M.Cristina Salvadori Giudice rel.
Dott. Cecilia Calandra Giudice
– sciogliendo la riserva relativa alla richiesta di riesame proposta nell’interesse di XX avverso il decreto di sequestro preventivo emesso, in data 30.12.91, dal G.I.P. presso la Pretura Circondariale di Ravenna;
-letti gli atti e udito il Giudice Relatore;
-ritenuto che l’art. 171 lett. b) L. n°633/1941 incrimina espressamente soltanto la radiodiffusione attuata mediante altoparlante azionato in pubblico;
-che la legge in esame distingue(secondo quanto emerge da una lettura sistematica dal contesto normativo) l’ipotesi della “diffusione” e l’ipotesi della ” radiodiffusione” dell’opera mediante impiego di disco e, per quanto concerne questa ultima ipotesi, richiede il consenso dell’autore limitatamente alle opere nuove, alle prime rappresentazioni stagionali e alle opere realizzate negli studi dell’emittente;
-ritenuta pertanto la liceità, sotto il profilo penalistico, della radiodiffusione, senza il consenso dell’autore e per esso della SIAE, di opere non nuove registrate su disco;
ritenuto, infine, che non paiono configurabili nel comportamento dell’indagato estremi di reato neppure sotto il profilo della L. n° 406/1981 che non può estendersi alle duplicazioni effettuate per necessità tecniche della radiodiffusione;
-che, pertanto, deve essere dichiarato illegittimo il sequestro preventivo disposto con decreto del 30.12.91 e va ordinata la restituzione al ricorrente del materiale in sequestro;
P.Q.M.
Dichiara illegittimo il sequestro preventivo disposto con decreto del 30.12.91 dal GIP presso la Pretura Circondariale di Ravenna in danno di XX disponendo la restituzione in favore di quest’ultimo di quanto in sequestro.
Manda alla Cancelleria per i dovuti adempimenti.
Ravenna 31.1.92
Il Giudice est. Il Presidente