30 GIUGNO 2001
SENTENZA N.8889 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE
Svolgimento del processo
XX vedova chiedeva al Garante per la Protezione dei Dati Personali di ordinare ai responsabili del «Corriere dalla Sera» che negli articoli di cronaca pubblicati su tale quotidiano non venisse attribuita ad altri che non ad essa medesima la qualifica di «signora YY e che fossero adottate tutte le misure adatte a tutelare il diritto che pretendeva.
Precisava che ad onta di reiterate richieste di rettifica il quotidiano suddetto continuava a pubblicare articoli di cronaca e di costume nei quali veniva indicata come signora YY la prima moglie di YY, ZZ il cui matrimonio era stato annullato dalla Sacra Rota nel 1976. Sosteneva che il collegamento che tale inesatta qualificazione della ZZ, cagionava una confusione tra le attività, i rapporti e le iniziative della medesima e quelli di essa istante e comportava una distorsione della sua personalità che le risultava intollerabile.
Con atto del 19 aprile 1999 il Garante accoglieva l’istanza, ed ordinava alla RCS Editrice ed al direttore responsabile del «Corriere della Sera», dottor Ferruccio De Bortoli, di cessare il predetto comportamento, in quanto illegittimo ai sensi della legge n. 675 del 1996, e di rettificare le registrazioni e la trattazione dei dati personali in gestione così da individuare per il futuro con l’espressione “signora YY solo la signora XX e non più la signora ZZ”.
II Garante ordinava anche la pubblicazione dell’ordine di rettifica sulla stampa.
Con atto del 7 maggio 1999 la RCS Editori SpA ed il dottor De Bortoli proponevano opposizione davanti al Tribunale di Milano avverso il provvedimento del Garante.
Il Tribunale sospendeva l’esecuzione del provvedimento impugnato.
L’opposizione ed il decreto di fissazione di udienza venivano notificati anche al Garante oltre che alla XX.
L’Avvocatura dello Stato, costituendosi per il Garante, rilevava l’irregolarità di tale notifica, avvenuta presso la sede dell’Autorità anziché presso la stessa Avvocatura, e dunque la mancata regolare costituzione del contraddittorio.
II Tribunale emetteva il decreto di cui all’art. 29 della legge n. 675 del 1996, comma 7, accogliendo l’opposizione della RCS e del dottor De Bortoli.
Il primo giudice riteneva – anzitutto – infondata l’eccezione di irregolare costituzione del contraddittorio in conseguenza della predetta modalità di notificazione nei confronti del Garante. Riteneva, infatti, ininfluente la circostanza, giacché l’Autorità in questione, per la sua indipendenza e la sua competenza alternativa a quella dell’AGO relativamente a conflitti intersoggettivi, deve essere considerata terza e neutrale, e dunque in posizione paragiurisdizionale. Essa pertanto non deve partecipare come una parte al giudizio di impugnazione di un suo provvedimento. Comunque – soggiungeva lo stesso giudice – l’irregolarità della notificazione era stata sanata dalla costituzione dell’Avvocatura, e quindi dal buon fine della formalità. Pertanto anche per tale ragione l’eccezione di mancata instaurazione del contraddittorio non poteva essere accolta. Peraltro il provvedimento impugnato non faceva seguire a tali argomentazioni né la estromissione della Autorità dal giudizio, né alcuna statuizione sostanziale nei suoi confronti.
Il Tribunale riteneva pure infondate le ulteriori eccezioni di eccessiva brevità dei termini a comparire previsti per il procedimento da svolgersi innanzi alla Autorità, avanzate dagli opponenti, escludendo il contrasto con la Costituzione da essi affermato in considerazione della struttura snella del procedimento e delle forme camerali che la legge ha preferito per l’impugnazione del provvedimento conclusivo.
Passando al merito osservava che la controversia non riguarda la «mera materiale correttezza dei dati personali in funzione dei riflessi che derivano dalla loro attitudine alla conservazione in una banca dati».
Essa peraltro (cfr. foglio 14 del decreto) non riguarda nemmeno la legittimità del trattamento di tali dati, «in rapporto alla categoria di appartenenza». Il conflitto piuttosto, secondo il Tribunale, attesa la domanda della XX riguarda la legittimità del trattamento di dati personali, prescindendo dalla finalità di archiviazione, ed in relazione quindi alla liceità della loro utilizzazione nell’esercizio della cronaca giornalistica.
Ciò premesso – secondo il Tribunale – la legge n. 675 del 1996 non può essere considerata alla stregua di uno statuto generale della persona, né può dirsi che essa, come la domanda della XX presupporrebbe, contiene una normativa nella quale la tutela della persona è più accentuata rispetto a quella del trattamento dei dati (foglio 16). Infatti, il bene giuridico oggetto della tutela consiste nei diritti fondamentali della persona: ma,chiarisce il primo giudice, «con specifico ed esclusivo riferimento alle implicazioni inerenti alla attività di trattamento di dati personali».
Conseguentemente il trattamento che viene in rilievo, secondo il provvedimento impugnato, è solo quello che deriva dalla utilizzazione di dati personali destinati ad essere custoditi in banca dati e non invece quali dati personali diffusi nell’attività giornalistica, non destinati ad alcuna archiviazione ed il cui trattamento, appunto per questo, non è di archivio ma di immediata «consumazione».
Il Tribunale sosteneva la predetta conclusione di inesistenza della tutela richiesta dalla XX considerando la direttiva CE 95/46, che si pone a monte della legge n.675 del 1996 (di cui peraltro questa non costituisce attuazione), la quale circoscrive il proprio ambito di applicazione ai dati destinati alla archiviazione, in qualunque modo essa avvenga, e non ad altri. A tale fattispecie sarebbe estranea quella di cui è causa in quanto il trattamento giornalistico in questione si basa, appunto, sul dato diffuso e non sulla sua archiviazione in banca dati.
Il decreto impugnato quindi considerava la norma di cui all’art. 25 della legge n. 675 del 1996 e ne rilevava il carattere di fonte del codice deontologico dei giornalisti, ma negava che da ciò potesse trarsi una estensione del controllo del Garante sul dato singolo non strutturato in archivio, giacché tale conclusione avrebbe comportato un contrasto con l’art. 21 della Costituzione, configurando nella previsione di cui all’art. 29 della stessa legge una sorta di censura sulla stampa ovvero di potere di inibitoria verso il giornalista, promanante da una autorità amministrativa.
Il decreto infine sviluppava una parallela argomentazione, giacché (fogli 23 e ss.) rilevava che gli articoli di cronaca in questione riferiscono fatti e vicende che riguardano la signora ZZ , sia pure definendola YY per la ragione medesima che così si presenta pubblicamente. Pertanto, da un lato, la denominazione YY non sarebbe frutto di una elaborazione redazionale ma rispecchierebbe fatti di cronaca, dall’altro, non rivestendo la legge in parola la funzione di statuto generale della persona, la circostanza legittimerebbe in astratto alla domanda di rettifica la signora ZZ e non la signora XX.
Contro questo decreto ricorre per Cassazione con cinque motivi XX. Resistono con controricorso e spiegano ricorso incidentale condizionato la RCS Editori ed il dottor Ferruccio De Bortoli.
Resiste altresì e spiega ricorso incidentale il Garante per la Protezione dei dati personali.
Resiste al ricorso incidentale condizionato XX. Quest’ultima e la RCS hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.
2. Nell’ordine logico, prima del ricorso principale, deve essere esaminato il ricorso incidentale del Garante per la protezione dei dati personali. Lo stesso ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Con il primo motivo si chiede la correzione della motivazione del decreto impugnato laddove essa nega la legittimazione del Garante ad essere parte nel procedimento relativo all’opposizione proposta contro un suo provvedimento.
Il ricorrente incidentale non considera però che il Tribunale, pur avendo fatto quella affermazione, lo ha tuttavia ammesso a partecipare al giudizio in base ad una motivazione ulteriore, basata sulla avvenuta sanatoria della eccepita nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza per raggiungimento dello scopo: statuizione, questa, che non è stata impugnata dalle altre parti, le sole che vi avrebbero avuto interesse. Ora, è noto che nel nostro ordinamento non è riscontrato il diritto di impugnare la sola motivazione, bensì quello di impugnare una statuizione che ad essa sia conseguita.
Nel caso che ne occupa alcuna statuizione è stata resa nei confronti del Garante, come si è precisato in narrativa. Il Garante non ha perciò interesse ad impugnare.
3. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 675 del 1996, nonché la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul relativo punto decisivo della controversia. Si sostiene che la domanda al Garante fu conseguente all’inesatto trattamento dei dati personali e non al trattamento in sé da parte di un organo di stampa. Si aggiunge che è indiscusso il diritto di trattare anche i dati personali da parte di siffatto soggetto, ma che le modalità del trattamento concretamente adoperate furono contrarie alla legge in epigrafe ed al codice deontologico dei giornalisti da questa previsto. Dunque, se sicuramente si deve ritenere che la legge disciplina il trattamento dei dati personali e riserva una particolare attenzione a quelli che presuppongono l’archiviazione, tuttavia funzione della tutela introdotta è la difesa della persona e dei suoi fondamentali diritti, che possono essere lesi dal trattamento anche giornalistico dei dati personali. Il Tribunale perciò avrebbe male inteso lo spirito e la lettera della legge del 1996 e della Direttiva CE 46/95, pervenendo ad escludere dalla protezione in questione per l’appunto il trattamento del dato personale sulla considerazione della sua diffusione, ovvero della sua non strutturalità in un archivio.
Con il secondo motivo – che è connesso al primo e va pertanto esaminato insieme ad esso – si denuncia una ulteriore violazione dell’art. 1 della legge n. 675 del 1996 nonché la motivazione insufficiente, omessa e contraddittoria sul relativo punto. Si sostiene che la logica della legge, pienamente trasfusa nella lettera, deve far concludere che «dato personale» ed «interesse» a ricorrere al Garante, concetti che essa adopera, si individuano ogni qual volta si abbia una informazione relativa ad una persona fisica, la quale è pertanto il soggetto interessato. Nella vicenda il dato oggetto del trattamento giornalistico non è l’attività mondana o sociale della signora ZZ, ma l’uso a suo proposito del cognome che spetta alla ricorrente, la quale perciò è «interessata» a dolersi del cattivo uso del suo dato personale.
3.a) Osserva il collegio che tutte le parti muovono critiche, sia pure di diversa portata, all’impianto interpretativo adottato dalla decisione impugnata. Sembra pertanto opportuno muovere, nell’esame delle doglianze allo scopo di individuare le questioni rilevanti, dalla considerazione della ratio della legge n. 675 del 1996 e dalla esegesi delle sue norme di indirizzo.
3.b) «La presente legge», recita il comma 1 dell’art. 1 della legge n. 675 del 1996, «garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto di diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche», con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale. Quindi l’art. 2 precisa: «la presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio nazionale».
Letteralmente la legge funzionalizza la garanzia che introduce alla difesa di taluni valori fondamentali nella struttura giuridica della persona fisica. Essa vuole impedire che l’uso astrattamente legittimo del dato personale avvenga con modalità tali da renderlo lesivo di talune posizioni.
Sembra al collegio, al di là dell’opinabile fondamento di una nozione complessiva della legge in esame quale statuto generale della persona, che essa anzitutto debba essere riguardata in considerazione della predetta inequivoca funzione.
Esistono nel nostro ordinamento taluni valori della persona che si traducono non a caso in diritti assoluti, ovvero che danno luogo ad una protezione erga omnes in considerazione della loro particolare esposizione alle aggressioni. La legge che ne occupa, in una società nella quale la circolazione delle informazioni è un’esigenza vitale e nella quale quella specifica giornalistica non può essere limitata se non eccezionalmente o addirittura mediante normative di rango superiore, si preoccupa di migliorare il preesistente sistema per evitare che l’uso, astrattamente legittimo, della informazione, inclusa quella relativa ad un dato personale, non leda, con la inevitabile diffusione, le predette posizioni soggettive. In questo senso può sicuramente convenirsi con l’autorevole opinione per la quale essa ha posto in essere una tutela più forte della persona.
Sembra quindi che l’attenzione che la legge dedica alle banche dati, e dunque a quel particolare trattamento che consiste nella elaborazione a fini di archiviazione per un successivo uso, si giustifichi con la considerazione di comune esperienza della rapidità di tale uso da parte di chi accede all’archivio.
Il vantaggio della archiviazione è per l’appunto di consentire la disponibilità immediata, all’occorrenza, di un dato da adoperare ai più svariati fini. Tale uso, appunto perché rapido, è potenzialmente acritico, ovvero accredita il dato archiviato così come si presenta. Pertanto la legge si preoccupa anche di introdurre un tasso di controllo nel momento della archiviazione ed in quello successivo della conservazione, consentendo esplicitamente all’interessato di chiedere la corretta archiviazione ovvero la correzione del dato archiviato, così da porre un «primo riparo», come si è scritto, alla normalmente rapida utilizzazione successiva di essa.
Da tali osservazioni dunque si trae che l’attenzione della legge alla archiviazione non può essere considerata, come pare intenda il giudice milanese, fine a se stessa, ovvero come se i pericoli per le posizioni soggettive considerate all’art. 1 venissero da essa in quanto tale.
L’archiviazione scorretta, nella mens legis, favorisce la diffusione scorretta, e la legge vuole impedire per l’appunto quest’ultima.
Ritiene il collegio pertanto che la sottolineatura della archiviazione, lungi dal racchiudere in sé la tutela della legge in esame, si debba intendere anch’essa come funzionale a far sì che il trattamento (qualunque trattamento, non solo quello che preclude alla conservazione in archivio), si svolga nel rispetto dell’art. 1. 3.c)Risultano conformi a questa conclusione le deduzioni che si traggono dalle seguenti osservazioni esegetiche.
L’art. 1 della legge, già citato, dopo l’esaminata formula esplicativa della funzione della legge, e nel quale, come si è detto, si cenna al trattamento tout court e non al trattamento in banca dati, contiene al comma 2 una sorta di guida per l’interprete, che consiste nella elencazione dei termini caratteristici della legge stessa, chiariti uno per uno nel significato giuridico che a ciascuno di essi deve attribuirsi.
In base a tale tecnica, non nuova, ma adoperata in questo caso con una larghezza che non sempre ha giovato alla univocità dei significati proposti, il predetto comma 2 si apre con due distinte previsioni (lettere a) e b) relative alle nozioni, distintamente chiarite, di banca dati e di trattamento.
Già la distinzione è illuminante, giacché, se si dovesse intendere coincidente la nozione di trattamento con quella dell’inserimento e della strutturazione in banca dati di una informazione, evidentemente essa sarebbe inspiegabile.
La lett. a),infatti, chiarisce che per banca dati si deve intendere il complesso di dati personali organizzato in modo da «favorirne il trattamento». Il che dimostra che la banca dati può essere, almeno in taluni casi, struttura servente la funzione del trattamento, ma soprattutto, ancora una volta, che le due nozioni sono distinte.
Dopo di che la lett. b) chiarisce che trattamento è qualunque operazione o complesso di operazioni svolte con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti, tra l’altro, la «comunicazione e la diffusione di dati personali».
A sua volta il dato personale viene definito alla lett. c) come qualunque «informazione relativa ad una persona» (in questo caso fisica), identificata o identificabile, «anche mediante il riferimento a qualunque altra informazione».
Si trae da tale tessuto normativo che qualunque trattamento (recte: qualunque utilizzo, diffusione o comunicazione) di una informazione che consenta l’identificazione di una persona fisica rientra nella disciplina in questione.
3.d) La legge all’art. 5 chiarisce pure, con qualche ridondanza rispetto al testo della lett. c) del comma 2 dell’articolo, che il trattamento di dati personali senza l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati è comunque soggetto alla medesima disciplina legale prevista per questi. Il che vuol dire che qualunque sia il modo di trattare i dati (diffondere, comunicare, s’è detto) anche fuori delle ipotesi che immaginano la specifica pericolosità della banca dati, è soggetto alla vigilanza introdotta dalla legge. Salve, si intende, le differenziazioni per la attività giornalistica che contemperano la tutela introdotta con la funzione costituzionale della libertà di stampa (artt. 25 e ss.).
3.e) Il dato personale identificativo della persona fisica qual è il cognome, ancorché possa legittimamente essere trattato, con o senza inserimento in archivio, per la diffusione, come sicuramente avviene quanto alla attività giornalistica, resta tuttavia tale. Resta cioè un proprium della persona cui si riferisce.
Pertanto la legittimità del trattamento in astratto di un dato siffatto non ne espropria il titolare: questi resta legittimato a richiedere la protezione della legge, quando l’uso altrui, astrattamente legittimo, determina tuttavia, per il modo nel quale viene effettuato, una lesione dei suoi diritti.
3.f) Erroneamente a parere del collegio si porta a conforto della tesi opposta la direttiva CE 456/96.
Essa si fece carico dell’acquisizione culturale per la quale l’informazione è bene in sé, ma anche della potenziale appropriabilità, da parte di chi la esercita, dei dati personali che essa tratta e dunque della lesione possibile dei diritti che strutturano la persona nel diritto moderno. Tant’è che, all’art. 9, essa prende atto dell’impossibilità per gli Stati aderenti di ostacolare la libera circolazione dei dati personali per ragioni inerenti la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, ma precisa anche che tali Stati «disporranno di un margine di manovra di cui potranno avvalersi nell’applicazione della direttiva», e che «potranno precisare …le condizioni generali di liceità dei trattamenti».
Già in via di principio dunque la direttiva si è fatta carico del necessario bilanciamento tra il bene dell’informazione ovvero della circolazione dei dati e le difese costituzionali nazionali dei diritti fondamentali. Bilanciamento difficile, tant’è che, come è noto, la legge n. 675 del 1996 è stata sul punto modificata da successivi interventi, e particolarmente da quello di cui al dl n. 123 del 1997 che ha introdotto un nuovo comma all’originario art. 25, e soprattutto al dlgs n. 171 del 1998, che ha rimodellato il predetto articolo.
La norma nel testo conseguente a tale intervento, applicabile ratione temporis alla vicenda, consente all’operatore dell’informazione di trattare i dati relativi a fatti o circostanze resi noti dall’interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico .Ed affida la tutela dei dati sensibili, cioè quei dati particolarmente capaci di ledere il soggetto interessato per il loro riferimento a sfere naturalmente riservate della vita individuale, al codice deontologico di cui più avanti si dirà.
3.g) Si deduce, ancora una volta, dal contesto nel quale la norma in esame deve essere letta che il trattamento di cui essa si occupa è quello del dato personale tout court e che il fatto che esso al momento della sua diffusione sia tratto o meno da un archivio non rileva ai fini dell’applicazione di tale disciplina. E si deduce quindi che, se il comportamento tenuto in pubblico da una persona può essere diffuso dall’operatore dell’informazione come tale, esso non muta tuttavia il carattere personale che si è evidenziato, nel senso dell’appartenenza di un dato specifico ad una persona determinata, che può anche essere diversa da quella il cui comportamento in pubblico è stato diffuso.
La norma dell’art. 9 della legge in esame chiarisce, infatti, che il trattamento deve riguardare dati personali esatti, ponendo un obbligo del giornalista di verificare tale esattezza prima del trattamento (ossia, della diffusione).
3.h) Il dubbio adombrato dal giudice del merito che l’estensione delle cautele che, a suo avviso, la legge ha stabilito per il solo trattamento che presuppone la banca dati anche alle informazioni non strutturate in siffatti archivi potrebbe condurre a conflitti con il principio di cui all’art. 21 Cost. non ha alcun fondamento.
Altro è infatti un ordine o un potere di inibitoria alla pubblicazione, ed altro è, come nella specie si tratta, un ordine di rettifica (Corte Cost. n. 225 del 1974).
In definitiva pare al collegio che l’equivoco in cui è incorso il primo giudice è stato di avere ritenuto che l’attività giornalistica possa sovrapporre la nozione di notizia a quella di dato personale. Il cognome “YY” costituisce il contenuto di una informazione, ovvero di un dato, che riguarda la persona fisica della signora XX.
Il fatto, anche pubblico, dell’uso di tale nome da parte di altra persona è notizia, che se legittima il giornale a pubblicarla come tale, giacché essa al terzo risale, non lo legittima, parimenti a negare alla signora XX il diritto che sia previsto che soltanto lei, e non la signora ZZ sia legittimata all’uso del cognome YY.
3.i) Questa considerazione vale anche a superare un ulteriore equivoco della decisione impugnata che emerge da un passaggio motivazionale ulteriore rispetto a quelli oggetto della effettuata disanima.
Il Tribunale di Milano, infatti, ritiene che, poiché all’origine della vicenda vi è un uso improprio da parte di un terzo del nome di una persona, la domanda di tutela dovesse essere rivolta nei confronti di tale terzo, e non del giornale, che si è limitato a pubblicare il fatto, assunto come illecito.
A tale argomentazione fa riscontro quella della resistente RCS ribadita in memoria, ove si rileva che la tutela del diritto al nome ai sensi dell’art. 7 cod. civ. è specifica e diversa da quella di cui si discute. La legge n. 675 del 1996, infatti, al citato comma 2 dell’art. 1, lett. f), chiarisce che «interessato», ovvero soggetto legittimato a richiedere la tutela in questione, è tra l’altro «la persona fisica …cui si riferiscono i dati». Pertanto, secondo la RCS, la domanda al Garante poteva essere avanzata solo dalla ZZ, giacché aveva ad oggetto la correzione di u na informazione che ad essa si riferiva e non alla X X.
Osserva il collegio che le predette posizioni sono frutto della errata sovrapposizione della notizia, intesa come fatto reale diffondibile, al dato personale, nel senso inteso dalla legge.
La notizia è che taluno si identifica in un certo modo, legittimo o illegittimo che sia. Il dato personale, ovvero la informazione (cognome), che consente una specifica individuazione può, ad onta della verità della notizia, essere oggetto di domanda di correzione da parte di chiunque affermi che quell’uso, in quanto tale riferito dal giornale, lede uno dei diritti di cui all’art.1 della legge.
Non si tratta, come si è paventato dalla difesa della resistente, di rendere in tal modo il giornale giudice di un conflitto intersoggettivo. Si tratta piuttosto di ottenere dal giornale, alla luce dell’obbligo di esattezza della notizia, il dovuto controllo del dato in questione, di cui si alleghi una particolare inesattezza con apposita domanda di rettifica.
Ciò neppure conduce, come si è sostenuto, a sovrapporre ed a confondere la tutela della legge.n. 675 del 1996 con quella dell’art. 7 del codice civile, relativa ai fatti di usurpazione del nome altrui. La tutela codicistica, che è tutela del nome, si rivolge contro l’autore dell’illecito per reprimerlo. La tutela in questione prescinde da una usurpazione, perché tende ad evitare le conseguenze di una inesatta o lesiva diffusione di un dato.
Le due tutele possono, nel caso in cui all’origine della inesattezza della diffusione vi sia un fatto usurpati risultare alternative e concorrenti, secondo la legge in questione (art. 29, comma 1), ma giammai coincidono. Perché, in presenza della introdotta alternatività di rimedi, quello da esperirsi rivolgendosi al Garante e quello da richiedersi mediante un’ordinaria azione giudiziaria, sta alla parte che si pretende interessata di scegliere se chiedere la tutela della diffusione, ovvero, a monte di questa, ancorché per ricaduta rilevante in ordine a questa, la repressione dell’usurpazione e la sanzione all’usurpatore.
Consegue l’infondatezza della suggestiva eccezione di carenza di legittimazione attiva della signora XX avanzata sul rilievo che l’informazione si riferiva alla signora ZZ.
A prescindere dalla osservazione che siffatta interpretazione della legge nel caso di diffusione lesiva derivante da fatto usurpativo legittimerebbe l’usurpatore a richiedere la tutela accordata all’usurpato, sembra al collegio che la lettera della legge, e la sua logica, la escludano.
La persona cui le informazioni si riferiscono (lett.f) del comma 2 dell’art. 1), capaci di farla identificare anche indirettamente, è sicuramente anche la persona il cui nome, esclusivamente suo, viene adoperato in concreto.
Per di più, sembra di dover precisare, sempre la legge fonda la legittimazione attiva, nell’ipotesi di domanda di tutela, su quella di una lesione. Orbene la lesione, nella fattispecie in esame, viene allegata da chi afferma che il suo nome è stato attribuito male ad altri. Dunque non rileva che, in astratto, anche colui il quale viene identificato mediante un nome che non gli spetta, possa chiedere la tutela in questione. Rileva che nella specie l’allegazione di violazione dei diritti di cui all’art.1 della legge viene fatta da quegli il cui nome è, nella diffusione della notizia, attribuito a persona che non ne è titolare, con conseguente individuazione diffusa del titolare del nome come autore delle attività riferite dalla notizia.
I due motivi sono perciò infondati.
4. Con il terzo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 9, 12, 13, 20 e 25 della legge n. 675 del 1996 e 4 del codice deontologico. Lamenta pure la motivazione insufficiente, omessa e contraddittoria sul relativo punto decisivo della controversia. Sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il fatto in questione è inerente all’attività giornalistica e come tale non è soggetto ai limiti da essa ricorrente affermati.
4.a) La doglianza è fondata anzitutto per ragioni conseguenti a quelle indicate nell’esaminare i primi due motivi.
L’attività giornalistica legittima di per sé al trattamento dei dati, anche personali, ma s’è detto, pur sempre nei limiti di cui all’art. 1 della legge.
Pertanto neppure l’essenziale esercizio della informazione può sovrapporre al dato esclusivo di una persona fisica l’eventuale uso di tal dato da parte di terzi, pur costituente notizia di cronaca, ignorando le significazioni in tal senso rivolte dall’interessato al giornale. Il che nella specie la signora XX afferma di avere fatto, prima di introdurre il procedimento desunto il Garante.
5. Il quarto motivo mediante il quale si lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 21, secondo comma, della Costituzione nel cennato passaggio argomentativo del primo giudice, relativo al dubbio di introduzione di una forma di censura, è infondato in base alle considerazioni svolte nell’esame dei primi due motivi.
6. È fondato anche il quinto motivo mediante il quale la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4 del codice deontologico dei giornalisti relativo al trattamento dei dati personali laddove si prescrive l’obbligo di correzione del dato errato.
Tale codice, che la legge menziona all’art. 25, si preoccupa anche dell’effetto che un trattamento inesatto può produrre.
La ricorrente si è rivolta inutilmente al giornale, ed il Garante, nel provvedimento impugnato davanti al Tribunale di Milano, ha fatto riferimento alla predetta norma.
7. È assorbita dalla ritenuta fondatezza delle precedenti la doglianza che la ricorrente muove alla condanna sulle spese di primo grado.
8. L’accoglimento del ricorso principale, mentre assorbe la trattazione della parte del ricorso incidentale della RCS Editori e del dottor De Bortoli laddove preliminarmente chiedono la correzione del decreto milanese in base a ragioni che hanno formato oggetto dell’esame del ricorso, conduce all’esame degli altri motivi del ricorso condizionato.
8.a) Con il primo motivo si allega il contrasto tra l’art. 29, commi 3 e 4, della legge n.675 del 1996 con l’art. 24 della Costituzione in relazione ai termini a comparire davanti al Garante ritenuti tanto brevi da non consentire all’opposto una adeguata difesa.
Osserva il collegio che la legge ha inserito tali termini in un procedimento snello di natura amministrativa. La tutela amministrativa – a differenza di quella giudiziaria, soprattutto se è predisposta alla tutela preventiva o non necessariamente riparatoria, quale può essere solo quella giudiziaria può essere legittimamente assoggettata a termini coerentemente brevi.
La generica doglianza è perciò manifestamente infondata.
8.b) È pure manifestamente infondata la successiva questione di incostituzionalità relativa alla legge n. 675/96, con riferimento agli artt. 3, 21, 24, 101, 104, 111,113 della Costituzione. Essa genericamente lamenta la violazione di principi che riguardano il processo giudiziario.
Osserva il collegio che tali principi non riguardano il procedimento in questione che, come ritiene la migliore dottrina, va inquadrato, al di là della poco perspicua categoria del paragiudiziario, nel novero dei procedimenti amministrativi contenziosi.
Il fatto che nel caso che ne occupa il ricorso alla Autorità Indipendente sia alternativo e concorrente con quello alla Autorità giudiziaria non muta la natura dell’organo, dal momento che nel nostro ordinamento non esiste un tertium genus tra Amministrazione e Giurisdizione.
Peraltro, poiché il ricorso al Garante non è obbligatorio, potendo, in base all’alternatività cennata il privato rivolgersi al giudice per una tutela più ampia, esso non è affatto impeditivo del rimedio giudiziario, come pretendono i ricorrenti incidentali.
9. Il ricorso incidentale condizionato della RCS e del dottor De Bortoli deve perciò essere respinto.
10. In conclusione, deve essere accolto, per quanto di ragione, il ricorso principale, con assorbimento della doglianza relativa alle spese. Va dichiarato assorbito il ricorso incidentale della RCS e del dottor De Bortoli. La decisione impugnata deve essere cassata e la causa può essere decisa nei meriti ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., poiché non sono necessari ulteriori accertamenti, con il conseguente rigetto della opposizione al provvedimento della Autorità Garante. La complessità e la particolare difficoltà e la novità della questione giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso del Garante per la protezione dei dati personali; accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e dichiara assorbito il motivo relativo alle spese; dichiara assorbito il ricorso incidentale del dottor De Bortoli e della RCS Editori SpA. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione al provvedimento della Autorità garante.