3 maggio 1993 Sentenza della Pretura Circondariale di Cavalese, Sez. Penale

3 MAGGIO 1993

SENTENZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI CAVALESE, SEZ. PENALE

 

Capi di imputazione

a) del reato p.e.p. degli artt. 81 Cpv C.P. e 171 lett. b) L.633/1941 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, diffuso composizioni musicali senza l’autorizzazione della SIAE. b) del reato p. e p. dagli artt. 81 Cpv C.P. e 1 L. 406/1981 per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso abusivamente riprodotto a fini di lucro dischi e nastri musicali.

Fatti commessi in Tesero sino al maggio 1991.

 

FATTO E DIRITTO

 

Tratto a giudizio per rispondere dei reati ascritti, compariva all’udienza del 15.2.1993 XX; svolta dal P.M. esposizione introduttiva, versata in atti copiosa documentazione e dato ingresso all’istruttoria dibattimentale, il teste PP, all’epoca mandatario della SIAE per le Valli di Fiemme e Fassa, riferiva che:

– nell’ambito delle proprie mansioni gli era stato richiesto di accertare, tramite registrazione, la radiodiffusione di brani musicali oggetto di tutela della SIAE da parte dell’emittente “WW” senza la prescritta autorizzazione;

– aveva quindi provveduto a registrare programmi di musica leggera, diffusa dall’emittente in due giornate successive, trasmettendo il tutto alla sede della SIAE competente;

– non aveva accertato se la radiodiffusione si riferiva ad esecuzioni musicali dal vivo, né che l’emittente avesse riprodotto brani tratti da dischi o nastri in commercio;

– la stessa aveva anche trasmesso messaggi pubblicitari con sottofondo musicale.

Il teste MM già direttore della sede SIAE di Verona, dichiarava che:

– l’emittente “WW” aveva continuamente trasmesso brani musicali ricompresi nel repertorio SIAE in assenza di autorizzazione;

– tra la sede SIAE di Verona e l’emittente era intercorsa corrispondenza relativa all’argomento dell’autorizzazione in questione;

– la SIAE dispone dei diritti sulle opere dell’ingegno ricomprese nel repertorio generale, mentre i diritti di utilizzazione di dischi o nastri o altro fanno capo all’Associazione dei Fonografici Italiani. Disposto differimento, all’odierna udienza il P.M. e le parti private concludevano come in atti.

La presente vicenda processuale ripropone all’attenzione la problematica della configurabilità della fattispecie di reato di cui all’art. 171 lett. b) L. 633/1941 ed 1 L. 406/1981 nei casi di radiodiffusione di brani musicali, duplicati da supporto fonografico, da parte di emittenti non in possesso di autorizzazione rilasciata dalla SIAE; su tale problematica, come è eloquentemente evidenziato dalla notevole mole di produzioni documentali versate dalle difese private, si è registrato – e tuttora si registra – un vivace dibattito tra gli interpreti, sia in dottrina che nella giurisprudenza di merito, mentre appare con­solidato l’orientamento ripetutamente affermato dal Giudice di legittimità che ha sempre affermato, in ipotesi quale quella oggetto di giudizio, la sussistenza delle figure di reato sopra menzionate. In punto di fatto, la materia portata all’attenzione dello scrivente non pare contestata.

E’ pacifico difatti, come riferito dai testi e confermato dalla corrispondenza tra la sede SIAE di Verona e l’emittente Radio Fiemme 104, che quest’ultima non era, e non è, in possesso dell’autorizzazione richiesta dalla SIAE, e malgrado ciò diffonda brani musicali – rectius esecuzioni di brani musicali -, che pure utilizza quale sottofondo per messaggi pubblici­tari.

Così inquadrata la situazione di fatto, va posto in primo luogo il problema della sussumibilità della stessa nell’ambito di previsione di cui all’art. 171 lett. b) L. 633/1941, che punisce chi “rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adotta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende … la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico”; problema che, naturalmente, presuppone una sia pur breve analisi degli istituti principali in tema di diritto d’autore, disciplinati con la Legge 633/1941 e successive integrazioni, con riferimento particolare alle opere musicali.

La legge citata, al capo III del titolo I, detta i principi generali in tema di protezione dell’utilizzazione economica dell’opera, riconoscendo all’autore il diritto esclusivo di pubblicare, di utilizzare economicamente, di riprodurre, di eseguire in pubblico, di diffondere attraverso l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, ecc.; la sezione II, a sua volta, dette norme a protezione della personalità dell’autore, definendo i relativi diritti come inalienabili – v. art. 22-.

Si desume, dunque, che i diritti di utilizzazione economica sono nella libera disponibilità dell’autore il quale può negoziarli senza alcuna limitazione, mentre indisponibile si presenta il cd. diritto morale d’autore, di cui agli artt. 20 e 21 lg. cit..

La successiva sezione V detta la disciplina relativa alle opere registrate su apparecchi meccanici, riconoscendo all’autore il diritto esclusivo di registrare l’opera su supporto fonografico, di riprodurre, di eseguire pubblicamente e radiodiffondere mediante l’impiego dello strumento meccanico; diritti sempre disponibili, e dunque riconducibili alla sfera dei diritti di utilizzazione economica. Il titolo II della Legge, al capo I, riconosce al produttore del supporto fonografico il diritto esclusivo di riproduzione e commercializzazione, nonchè di esigere un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro del supporto a mezzo della radiodiffusione.

Svolte tali premesse, pare di poter formulare alcune considerazioni.

In primo luogo, sembra corretto tenere distinti – come sostenuto dalla difesa dell’imputato – i concetti di opera e di esecuzione della stessa, trattandosi di entità diverse sia sul piano ontologico che giuridico; sotto il primo aspetto in quanto un conto è l’attività creativa dispiegata dall’autore ed altro è, con riferimento alle opere musicali, la materializzazione attraverso l’attività – come nel caso di orchestrazione – dei singoli musicisti, e sono l’aspetto giuridico in quanto già le disposizioni di cui al capo III del titolo I enunciano distintamente le ipotesi di esecuzione o rappresentazione, ecc., dell’opera. Una seconda distinzione, che pure appare necessitata dalla previsione normativa, è quella tra diffusione e radiodiffusione, la seconda ponendosi in rapporto di genus ad speciem rispetto alla prima; ciò si coglie in particolare dall’esame della sezione IV del TITOLO I° della legge, intitolato alle opere radiodiffuse, che all’art. 51 introduce la particolare figura del diritto esclusivo di radiodiffusione, riservandolo all’ente esercente il relativo servizio; l’art. 52, a sua volta, prevede la necessità del previo consenso dell’autore solo per la radiodiffusione di opere nuove e prime stagionali – rectius dell’esecuzione delle stesse -, il che induce a ritenere che, nei casi di radiodiffusione di esecuzioni non nuove né definibili prime stagionali, non è richiesto il consenso dell’autore stesso.

Ulteriore distinzione che va adottata, emergendo dallo stesso dettato normativo, è quella tra radiodiffusione dell’esecuzione di un’opera musicale e radiodiffusione di esecuzioni riprodotte o riversate su disco fonografico, o altro apposito supporto;

ciò alla stregua delle norme di cui alla sezione V della Legge, ed in particolare dell’art. 61, che significativamente all’ultimo comma rimanda, per le radiodiffu­sioni, alle norme della sezione IV.

Alla stregua di tali notazioni sembra potersi affermare che, nell’impianto normativo, una cosa è l’opera ed altra l’esecuzione, una cosa è la diffusione altra la radiodiffusione di esecuzione riprodotta su disco o altro supporto, trattandosi di figure oggetto di distinte previsioni e discipline.

Nel caso in esame, il fatto materiale oggetto dell’imputazione di cui al capo a) è quello di aver radiodiffuso le esecuzioni (E brani musicali già riprodotte su disco fonografico o altro supporto, e non già di brani eseguiti “dal vivo” da complessi musicali o esecutori solisti; è pertanto necessario porsi il problema se, in virtù o a seguito di contratto di edizione – intercorso tra autore e produttore discografico – sia configurabile il permanere, in capo al primo, di residui diritti di utilizzazione economica.

Sul punto, tuttavia, le acquisizioni probatorie non sono univoche, e dunque non confortano idoneamente l’assunto accusatorio.

E’ difatti carente la prova che i brani oggetto di diffusione da parte dell’emittente “WW” – peraltro non nominativamente e singolarmente identificati – siano iscritti presso il Registro Generale delle opere protette – iscrizione avente comunque carattere dichiarativo -; in secondo luogo, anche alla luce della sommarietà della enunciazione di cui in epigrafe, non è dato avere alcuna certezza sul fatto che gli autori di singoli brani radiotrasmessi avessero conservato, a seguito del contratto di edizione con i vari produttori discografici, la titolarità di alcuno dei diritti di cui all’art. 61 L. 633/1941, ovvero se oggetto di cessione siano stati tutti i diritti di riproduzione e vendita dei supporti, e più in generale relativi a tutte le possibili utilizzazioni, anche quelle secondarie. In altri termini, né l’accusa né la costituita parte civile hanno compiutamente dimostrato la sussistenza, in capo ai vari autori dopo la conclusione dei contratti di edizione, di residui diritti di esclusiva utilizzazione, apparendo anzi non irragionevole ritenere che all’atto della stipula dei contratti di edizione il singolo autore abbia ceduto al produttore tutti i diritti di utilizzazione economica traibili dalle riproduzioni fonografiche dei brani. D’altro canto, il dettato normativo non consente di configurare un diritto in capo all’autore – e dunque alla SIAE – relativo alla utilizzazione dei dischi e supporti in radiofonia, tant’è che la stessa Società (v.­ documentazione in atti) afferma esplicitamente non rientrare tra le proprie facoltà rilasciare autorizzazioni in ordine all’uso del materiale fonomeccanico per attività di radiodiffusione musicale. Tirando le fila di quanto sin qui esposto, appare evidente che il sistema normativo differenzia tra loro le ipotesi di radiodiffusione dell’esecuzione di un brano musicale in diretta – “dal vivo”, da studio, da sala da concerto o da qualsiasi luogo pubblico -, e radiodiffusione dell’esecuzione già riversata su disco fonografico o altro supporto a seguito di contratto di edizione tra produttore ed autore, in tale seconda ipotesi, pare di poter affermare, non è configurabile quindi alcuna necessità di preventiva autorizzazione, dovuta a parere dello scrivente solo nei casi di radiodiffusione di esecuzione “dal vivo”. Né come si è detto, è possibile – visto il sistema normativo richiamato – considerare equivalenti le esecuzioni dal vivo e quelle già registrate su supporto fonografico, dal momento che per le seconde si pone, come rilevato, il problema della ampiezza della cessione dei diritti di utilizzazione economica, dall’autore al produttore, generalmente totale.

Ritenuto pertanto che non vi è prova della permanenza di residui diritti in capo all’autore, nell’ipotesi da ultimo contemplata, consegue che viene a mancare il presupposto della norma incriminatrice di cui all’art. 171 lett. b) L. 633/41.

Una seconda considerazione, che pure va svolta in questa sede, è che la norma citata punisce chi senza averne diritto ed in qualsiasi forma rappresenta, esegue o diffonde una composizione musicale, specificando che la rappresentazione o esecuzione comprende la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; tali previsioni, alla luce di quanto sopra enunciato non sembrano attagliarsi alle ipotesi di radiodiffusione – attività non equiparabile al più generale concetto di diffusione, a meno di un’interpretazione analogi­ca non consentita in campo penale – di brani su supporto fonografico in particolare, né la diffusione di composizione musicale, né tantomeno quella di radio-diffusione mediante altoparlante azionato in pubblico.

Neppure una diversa interpretazione potrebbe fondarsi sull’assunto di una inadeguata rappresentazione del fenomeno da parte del legislatore del 1941, il quale come visto, ha anzi disciplinato differenziatamente le varie fattispecie – radiodiffusione di esecuzione dal vivo, riproduzione su disco o supporto, radiodiffusione di brani già riversati su supporto, ecc. -, ed ha tenuto ben presente il coacervo di posizioni giuridiche riconducibili alle varie figure del produttore discografico, dell’autore, dell’esecutore, dell’esercente l’impianto di radiodiffusione, e così via.

E dunque, in ossequio al generale principio di tassatività che impone all’interprete di non estendere attraverso il procedimento analogico il portato di una norma penale sino a ricomprendere ipotesi fattuali non previste, non pare sostenibile la possibilità di ricondurre il fatto materiale oggetto di accertamento alla previsione di cui all’art. 171 lett. b) L. 633/1941.

Naturalmente, lo scrivente, è ben conscio dell’esistenza di un insegnamento di legittimità consolidatosi nel corso degli anni, di cui da eloquentemente atto la notevole mole di pronunzie allegate dalla costituita parte civile, che ha sempre sostenuto la tesi della applicabilità della fattispecie in argomento, insegnamento il cui sovente si sono richiamate molte sentenze di merito, tanto di primo grado che in grado d’appello.

Tuttavia, ciò che non appare convincente nelle tesi ivi formulate è l’approccio alla problematica seguito da tali interpreti, i quali tutti, in sostanza, hanno finito con il ritenere equivalenti le ipotesi di diffusione e radiodiffusione, di radiodiffusione di esecuzioni dal vivo e rispettivamente di brani su supporto, non dando però contezza del fatto, innegabile, che la legge le considera affatto distinte, tanto da prevedere una disciplina differenziata per ognuna di esse; né, inoltre, è stata mai data ragione della permanenza in capo all’autore di diritti di utilizzazione economica pur dopo la stipula di un contratto di edizione con il produttore discografico, contratto mediante il quale l’autore plausibilmente cede ogni diritto disponibile di riproduzione e diffusione.

Infine, non pare convincente neppure la forzatura interpretativa del dettato di cui all’art. 171 lett. b) che, come visto, parla di diffusione e non di radiodiffusione. Tutti tali elementi di incertezza non possono indurre lo scrivente – pur nel pieno rispetto delle tesi di cui sopra – a ritenere preferibile la soluzione che il fatto materiale contestato non è sussumibile nell’ambito della fattispecie de quo, e pertanto non è previsto come reato della legge.

Quanto alla seconda ipotesi ascritta, ossia l’avvenuta abusiva riproduzione a fini di lucro di dischi, nastri o supporti analoghi, in primo luogo va osservato che le risultanze processuali non consentono con certezza di identificare nel titolare dell’emittente il soggetto materialmente autore della riproduzione che potrebbe essere stata realizzata da altri -. Ma anche a ritenere la riferibilità del fatto all’odierno imputato, non pare possa ritenersi integrata la fattispecie penale in argomento.

E’ noto, difatti, che l’emittente radiofonica spesso registra brani musicali per poi adoperarli quali basi musicali – ad es. per messaggi pubblicitari -, ovvero per mandarli in onda anche in assenza di personale in studio, quindi pur sempre per finalità strettamente connesse alla programmazione seguita.

La disciplina introdotta con L. 406/1981, viceversa, risponde all’esigenza come segnalato da molti osservatori – di reprimere il fenomeno della cd. “pirateria discografica” consistente nella duplicazione in grosse quantità di brani musicali già riversati su disco o altro supporto e nella successiva commercializzazione a prezzi magari ridotti, proprio per il minimo dispendio dell’operazione (cd. “bootleg»), a fini evidenti di lucro. Ebbene se ratio della normativa è quella di reprimere il suddetto fenomeno, appare ragionevole ritenere estraneo al relativo ambito di previsione il semplice approntamento da parte dell’emittente radiofonica di basi musicali, o di programmi preregistrati, dal momento che qui la riproduzione è caratterizzata dall’elemento della limitatezza di tale attività alle esigenze, tutte interne all’emittente, legate alla programmazione e messa in onda. Il fenomeno, pertanto, appare ontologicamente ed anche sostanzialmente – diverso da quello della pirateria discografica, diretta ad immettere sul mercato riproduzioni di brani musicali ottenute mediante duplicazione, e dunque anche rispetto alla seconda imputazione non può che concludersi nel senso del proscioglimento per non essere il fatto preveduto come reato dalla Legge.

P. Q. M.

Il Pretore, visto l’art. 530 C.p.p., assolve XX dalle imputazioni ascritte perchè il fatto non è previsto dalla Legge come reato.

Deposito dei motivi, ex art. 544 III° c.C.p.p., nei quaranta giorni da oggi.

Così deciso in Cavalese il 3 maggio 1993