3 DICEMBRE 1984
SENTENZA N. 6340 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI
sul ricorso iscritto al n. 989/82 R.G.AA.CC., proposto da
EUROPA RADIO S.A.S., con sede in Milano, in persona dell’Amministratore in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Parigi 11, presso lo studio dell’avv. Nicola Ingo che la rapp.ta e difende unitamente all’avv. Franco Amoroso, giusta delega a margine del ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
S.n.c. ONDA RADIO, con sede in Milano, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.da Carpi, 6, presso lo studio dell’avv. Marcello Piga, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Alberto Venturini, giusta delega a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE
Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano iscritto al n: 8529/81;
udita, nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 10/5/1984, la relazione della causa svolta dal Cons. rel. Dott. Mario Corda;
udito l’avvocato Nottola per delega;
udito il P.M. nella persona del Prof. Vittorio Sgroi, Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso nonché la giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con riscorso del 13 giugno 1980, diretto al Pretore di Milano, la snc Onda Radio chiedeva la emissione di un provvedimento di urgenza ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ. dopo avere esposto: a) ch’essa conduceva un’impresa radiofonica in ambito locale, irradiando con proprie apparecchiature per le zone di Milano e provincia, sulla frequenza FM 88,500 Mhz, il proprio “radio-giornale”;
b) che le trasmissioni subivano interferenze e disturbo dalle trasmissioni emesse, sulla frequenza FM 88,660 Mhz, dalla s.a.s. Europa Radio.
Disposta la comparizione delle parti, la s.a.s. Europa Radio eccepiva la priorità dell’uso della frequenza in contestazione e, in via riconvenzionale, chiedeva che alla Snc Onda Radio fosse inibito di effettuare trasmissioni sulla frequenza di Mhz (ordinandole di spostarle su frequenze inferiori a 88,100 o superiori a 88,650 Mhz).
Previa sommaria istruttoria, il Pretore – con provvedimento del 24 gennaio 1981, emesso ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ. – accoglieva il ricorso della Snc Onda Radio e, pertanto, intimava alla Sas Europa Radio di cessare le proprie trasmissioni nell’ambito locale di Milano e provincia sulla frequenza di Mhz 88,450 in FM. Fissava, quindi il termine per la proposizione del giudizio di merito, davanti al giudice competente.
Con citazione del 22 maggio 1981 la Snc Onda Radio conveniva la Sas Europa Radio davanti al Tribunale di Milano insistendo sulla sua domanda di inibitoria delle trasmissioni sulla frequenza FM 88,450 Mhz, con richiesta di condanna al risarcimento dei danni da illecito, ex art. 2598 e 2043 cod. civile.
Instauratori il contraddittorio, la convenuta Sas Europa Radio chiedeva la revoca del provvedimento di urgenza e, in prosieguo della trattazione della causa, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (chiedendo, in via subordinata, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la inibizione, alla Snc Onda Radio, di trasmettere sulla frequenza FM 88,500 Mhz, con la condanna al risarcimento dei danni).
La S.a.s. Europa Radio ha, quindi, proposto ricorso per regolamento preventivo della giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ., nell’ambito che la competenza giurisdizionale a conoscere della controversia spetterebbe al giudice amministrativo.
La S.n.c. Onda Radio ha resistito mediante controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso con il quale si chiede il regolamento della giurisdizione e si sostiene che la cognizione della controversia appartiene al giudice amministrativo, è infondato.
Queste Sezioni Unite rilevano che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 226 del 1974, pur affermando la legittimità del monopolio della RAI-TV, riconobbe ai privati la libertà di installare ed esercitare impianti di revisione via cavo con autorizzazione amministrativa da rilasciarsi dalla P.A., ove sussistessero le condizioni di legge.
Successivamente la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 202 del 1978, riconobbe ai privati la possibilità di installare ed esercitare impianti televisivi, in via etere, non eccedenti l’ambito locale, subordinandola ad autorizzazione amministrativa, da rilasciarsi dalla P.A. nella sussistenza di determinate condizioni di legge.
Queste Sezioni Unite, giù con la sentenza n. 5336 del 1980, ed ora con le sentenze relative ai ricorsi n. 1686/1980 e 4096/1982, in corso di pubblicazione, ribadendo la necessità dell’autorizzazione amministrativa per l’installazione e l’esercizio di impianti televisivi, ha innanzitutto affermato il carattere “concessorio” della autorizzazione, in quanto il provvedimento di assegnazione inserisce nella sfera giuridica del privato un quid revi, e cioè l’assegnazione della banda di frequenza; gli attribuisce una specifica potestà (facultas agendi) di cui egli era privo; attiene alle modalità della utilizzazione dell’etere, inteso come ben comune.
Sicché non poteva negarsi che essa avesse carattere costitutivo e presentasse elementi tipicamente concessori.
Le stesse Sezioni Unite hanno ritenuto che il provvedimento autorizzativo, pur nel concorso delle condizioni prescritte, era vincolato in ordine all’an ma era sicuramente discrezionale in ordine al quomodo; e hanno concluso che in tale situazione nei confronti della P.A. il privato se era titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un diritto fievole o di un diritto condizionato o di un diritto fievole o di un diritto condizionato o di un diritto in attesa di espansione, che, ai fini della tutela giurisdizionale, si atteggia a interesse legittimo e diviene diritto soggettivo solo dopo il rilascio della autorizzazione.
Le stesse Sezioni Unite, prendendo in considerazione la posizione di colui che aveva installato un impianto televisivo e lo esercitava senza autorizzazione e senza l’assegnazione da parte della P.A. di una banda di frequenza, hanno ritenuto: che essa era equiparabile a quella di colui che aveva manifestato di volersi avvalere della libertà di iniziativa garantita dalla Costituzione in modo attuoso ed univoco con la presentazione della domanda di autorizzazione e di assegnazione di una banda di frequenza; che la esplicazione di fatto dell’attività in esame, pur anomala ed irregolare sotto il profilo giuridico e pur non implicante esercizio legittimo di un diritto, era idonea a fare risalto, in modo concreto ed attuale allo specifico interesse del soggetto ed imprimeva ad esso un carattere differenziato rispetto agli altri cittadini, ed era qualificabile nei confronti della P.A. come interesse legittimo.
Conseguentemente, nell’una e nell’altra ipotesi le controversie sorte tra la RAI-TV ed i privati privi di autorizzazione e di assegnazione di una banda di frequenza, erano di competenza del giudice amministrativo.
Diversa è la situazione nella fattispecie in cui i privati esercenti impianti televisivi senza autorizzazione, controvertono tra di loro.
Esulando dal thema decidendum, le Sezioni Unite, con la detta sentenza n. 5336 del 1980 non affrontarono la questione se l’interesse del soggetto fosse tutelabile nei confronti di altri soggetti privati, a quale titolo, con quali mezzi ed in quali forme la tutela fosse possibile.
Ora queste Sezioni Unite debbono affrontare e risolvere la questione in quanto forma oggetto del giudizio sottoposto al loro esame.
Indubbiamente non può negarsi che l’interesse del soggetto che esercita un impianto televisivo senza autorizzazione meriti tutela nei confronti di altro soggetto privato che interferisca nell’uso della banda di frequenza e che l’uso fatto della banda di frequenza debba trovare tutela giuridica.
I giudici di merito e in ispecie i Pretori (e la stessa dottrina) si sono ampiamente interessati della questione; e si sono profilate varie soluzioni.
Queste Sezioni Unite ritengono che sia ammissibile una tutela possessoria e una tutela petitoria.
Sembra ad esse che la tutela possessoria non possa avere come oggetto direttamente le frequenze anche se esse possono qualificarsi energie e quindi ricomprendersi tra i beni mobili ex art. 814 c.c. ed essere ritenute possibili oggetto di possesso e di diritti.
Nonostante gli sforzi, anche della dottrina, per un’estensione dei concetti tradizionali (possesso, proprietà, occupazione, ecc.) ai beni immateriali in genere e alle energie in particolare, vale la considerazione che esse non rappresentano res obbiettivamente insolabili; onde per la loro astrattezza non possono essere oggetto di possesso indipendentemente dagli apparecchi che le captano e le utilizzano, dagli impianti da cui promanano e da cui si irradiano, ai quali sono inscindibilmente collegate.
Mancando anche una incorporazione materiale, naturale o artificiale, necessaria a produrre la trasformazione della natura giuridica del bene ed a conferire una ben precisa regolamentazione in corrispondenza della tutela possessoria, sarebbe difficile individuare una tutela petitoria da sussumersi nello schema della proprietà.
Il possesso delle onde televisive in una certa e determinata frequenza riceve certamente tutela piuttosto come aspetto della più articolata situazione di possesso della emittente televisiva, intesa come complesso di apparecchiature, facente parte di una vera e propria azienda di diffusione di programmi televisivi.
Il possesso delle energie (onde elettromagnetiche) è tutt’uno con il possesso dei supporti che la emanano; ma nel contenuto della tutela necessariamente entrano a far parte integrante anche altri beni oltre le apparecchiature statisticamente intese, e cioè la modalità di esplicazione della diffusione, ossia la trasmissione nella determinata banda di frequenza, quindi la intera emittente televisiva come impresa di diffusione televisiva facente capo a una vera e propria azienda.
Accanto ad una tutela possessoria, per i suddetti profili non può nemmeno negarsi una tutela della impresa televisiva utilizzatrice del canale e della banda di frequenza di fatto e con preuso di essa rispetto ad altri, sotto l’aspetto concorrenziale.
Non può negarsi la possibilità di qualificare come atti di concorrenza sleale quelli compiuti da un altro soggetto imprenditoriale in presenza di una consapevolezza della loro scorrettezza e dannosità, di un animus nocendi e la possibilità per l’imprenditore leso di conseguire la cessazione di detti atti ma anche il risarcimento dei danni nella sussistenza del dolo o della colpa del concorrente sleale.
Non può negarsi la tutela del diritto di esercitare un’impresa televisiva assistito dal preuso del canale o della banda di frequenza nell’ambito dell’esercizio del più ampio diritto di iniziativa economica costituzionalmente riconosciuto e garantito.
Tutela certamente estensibile ad altri beni oltre il canale o la banda di frequenza e cioè all’avviamento, alla organizzazione aziendale ed alla probabilità di guadagno.
Queste Sezione Unite, a parte la fondatezza delle tesi di diritto, ritengono che non siano trascurabili le esigenze di assicurare ai privati interessati una tutela di interessi e di diritti di cui essi si pongono titolari nel groviglio dell’etere determinatosi a seguito e per effetto delle carenze legislative a fronte della liberalizzazione sancita dalla Corte Costituzionale; esigenze e necessità di ordine pratico che hanno certamente determinato la affermata e riconosciuta tutela interdittale.
Certamente restano salvi gli approfondimenti da effettuarsi nei giudizi di cognizione ordinari in relazione alle fattispecie sottoposte all’esame dei giudizi di merito; ma le considerazioni svolte innanzi sono sufficienti per affermare la competenza del giudice ordinario nelle controversie tra privati avanti ad oggetto l’uso o il preuso di canali televisivi e di bande di frequenza.
Nel caso concreto, la Società Onda Radio (ora resistente), aveva agito in sede petitoria per lamentare un illecito concorrenziale attuato (dalla odierna ricorrente) mediante interferenza nelle trasmissioni radiofoniche da questa emesse.
Di modo che è chiaro che lo stabilire se in concreto l’atto denunciato costituisca effettivamente illecito concorrenziale, ai sensi dell’art. 2598, n. 3 cod. proc. civ., sarà esclusivamente una questione di merito.
In sede di regolamento di giurisdizione, infatti, è necessario fermarsi al rilievo che, proposta una domanda imperniata nell’assunto della concorrenza sleale, la competenza giurisdizionale non può spettare ad altri che al giudice ordinario.
Le spese di questa fase del giudizio possono essere compensate, ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; compensa le spese.
Roma, 10.5.1984