3 APRILE 1984
SENTENZA N° 69/84 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI ARONA, SEZ. PENALE
Nel procedimento penale
contro:
XX
Opponente a decreto penale libero – presente
imputato
del reato di cui agli artt. 81 C.P. e 171 lett. b) legge 22/4/41 per avere, in qualità di legale rappresentante della s.d.f. WW, con sede in KK diffuso fino al 10/5/82 mediante emittente radiofonica una serie di composizioni musicali, senza la prescritta autorizzazione della SIAE, e quindi senza averne il diritto quali:
“Non è nel cuore” di Finardi Eugenio
“La grande grotta” di Fortis Alberto
“Caccia alla Volpe” di Piccoli Maurizio
“Che stella sei” di Zanobi Renzo
“Due ragazzi” di Dalla Lucio – Roversi Riccardo
“Quello che non ho” di De André Fabrizio e Massimo Bubola avvenute nei gg. 24-25-26 marzo ’82.
FATTO E DIRITTO
A seguito di denuncia della S.I.A.E. in data 10 maggio 1982, XX veniva condannato con decreto per aver radiodiffuso, quale legale rappresentante della società di fatto WW una serie di composizioni musicali senza averne diritto. Proposta rituale opposizione, stato tratto a giudizio di questo Pretore per rispondere del reato di cui in rubrica. All’odierno dibattimento, la S.I.A.E. si è costituita parte civile; quindi, dopo l’interrogatorio dell’imputato e l’escussione di alcuni testi, P.M. e difensori hanno concluso come da verbale. Premesso che questo Pretore ritiene che il radiodiffondere composizioni musicali senza l’autorizzazione dell’autore costituisca reato, ai sensi dell’art. 171 lett. b) l. 22/4/41 n. 633 (come del resto già deciso in un caso analogo con sentenza n. 8/83, alla cui motivazione si rinvia), va rilevato che nel caso di specie, dall’istruttoria espletata non è risultato provato che l’imputato fosse consapevole di mettere in onda composizioni musicali tutelate dalla S.I.A.E.. L’ignoranza di un elemento essenziale del fatto esclude, pertanto, ai sensi dell’art. 47 C.P. la sussistenza del dolo. XX dev’essere assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Visto l’art. 479 C.P.P. assolve XX dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato per mancanza di dolo.
Ancona, 3 aprile 1984