29 MAGGIO 1999
ORDINANZA n. 1163/99 DEL TAR SICILIA, SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA SEZ. III
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sez. III), accoglie la domanda di esecuzione, a mezzo di commissario “ad acta”, della precedente ordinanza n. 175/99 di questo Tribunale, Sez. III, pronunziata sulla domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato col ricorso n. 4348/98 proposto dalla Tele Sicilia Color Rete 8 nominando, per il caso di ulteriore inadempienza per altri sessanta giorni, commissari “ad acta” tra docenti della facoltà d’ingegneria dell’Università “La Sapienza” di Roma, scelti dal preside della facoltà, (con provvedimento formale adottato immediatamente) in base al criterio delle maggiori affinità delle diverse ed integrabili specializzazioni e competenze didattiche e professionali di ciascuno di essi con le tecniche e le cognizioni necessarie alla concreta assegnazione di tali frequenze affinchè, dopo la compilazione del verbale di insediamento, esegua, con l’adozione di apposito provvedimento, l’attività indicata nella predetta ordinanza ed al punto 1 della motivazione della presente ordinanza, e ciò entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della presente ordinanza di esecuzione presso la sede di ufficio dell’autorità amministrativa che avrebbe dovuto ottemperare all’ordinanza di sospensione in questione, ed a spese della predetta Amministrazione, ivi compreso il compenso, che si liquida in L. 2.500.000 procapite al lordo della ritenuta fiscale d’acconto, allo stesso commissario “ad acta” (al quale, pertanto, la predetta Amministrazione dovrà corrispondere tali somme immediatamente dopo l’espletamento dell’incarico giudiziario, oltre al rimborso delle spese documentate); disponendo altresì che, in caso di mancata predisposizione immediata del relativo mandato di pagamento, il predetto titolo potrà essere emesso dallo stesso commissario “ad acta”;
ordina al rappresentante legale della intimata nonchè a tutti i competenti funzionari della predetta Amministrazione di collaborare, ciascuno per quanto di sua competenza, col commissario “ad acta” (mettendosi a sua completa disposizione) nell’espletamento del suo incarico giudiziario, tenuto anche conto che, come già precisato al punto 12 della motivazione che precede, a seguito della nomina del commissario gli organi dell’Amministrazione vengono esautorati “ope judicis” dalle loro normali attribuzioni, nei limiti strettamente necessari per l’adempimento della pronunzia cautelare non eseguita spontaneamente; con l’avvertenza che, in caso di inosservanza di tale obbligo di collaborazione e/o di tale divieto di attività provvedimentale, lo stesso commissario procederà immediatamente a denunziarli alla competente Procura della Repubblica per i reati sopra indicati sub 13, e per quant’altri siano ravvisabili nella fattispecie concreta.
Dispone che il Commissario “ad acta”, dopo avere esaurito il mandato affidatogli, invii al Presidente della III Sezione di questo Tribunale relazione scritta in ordine all’attività svolta, allegandovi copia del verbale di insediamento e del provvedimento adottato in esecuzione del presente incarico giudiziario;
manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere immediatamente copia autentica della presente ordinanza all’Amministrazione intimata ed al Commissario “ad acta”.
Dispone, così come specificato in motivazione, l’invio di denunzia di reato alla Procura della Repubblica di Roma nonchè di rapporto alla Procura Generale della Corte dei Conti.
La presente ordinanza sarà eseguita dal Commissario “ad acta”; essa viene depositata in Segreteria, che provvederà a darne comunicazione alle parti.