29 gennaio 2002 Sentenza n. 473/2002 del Consiglio di Stato, Sezione VI

29 gennaio 2002

Sentenza n.473/2002 del Consiglio di Stato, Sezione VI

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

(SEZIONE SESTA)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dalla ESPANSIONE S.r.l. in persona del legale rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Grassi, Giorgio Alfè e Francesco Caroleo Grimaldi, quest’ultimo domiciliatario in Roma, v. Archimede 144;

contro

il Ministero delle Comunicazioni, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.12;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia n. 906, del 2.7.1996.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 10 luglio 2001 la relazione del Consigliere Santoro e udito, altresì, l’avv. Villani per delega dell’avv. Caroleo Grimaldi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O

Con ricorso al TAR della Lombardia l’emittente suindicata conveniva in giudizio il Ministero delle Poste perché fosse accertato che essa non è tenuta a corrispondere l’importo richiesto quale rateo del canone annuo, relativamente alla concessione per l’esercizio della radiodiffusione privata in ambito locale a carattere comunitario, per il periodo intercorrente tra la data del decreto di concessione, ed il 1.1.95.

La società deduceva in sostanza che lo status di concessionario si acquisirebbe con la ricezione materiale del decreto di concessione, essendo a suo dire tale atto di natura recettizia; che nessuna disposizione di legge prevede il pagamento di un canone vigente il regime autorizzatorio di cui all’art. 32 della legge 223 del 6 agosto1990. L’Amministrazione si costituiva opponendosi all’avversa tesi e il TAR rigettava il ricorso.

Con l’appello in esame, l’interessata deduce violazione di artt. 16 e 17 della legge 223 citata, assumendo che decreto di concessione, prima della registrazione alla corte dei conti, non avrebbe efficacia, avendo oltretutto natura di atto ricettizio. Deduce inoltre violazione dell’art. 22 della medesima legge, dovendosi ritenere che soltanto dalla comunicazione della concessione sorgerebbe l’obbligo di pagare il canone, nonché violazione dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 141, in quanto la determinazione del canone sarebbe stata effettuata senza alcuna motivazione.

Si è costituito anche in questo grado il ministero delle comunicazioni, controdeducendo puntualmente al gravame.

D I R I T T O

L’appello è infondato.

Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, in materia edilizia, in ipotesi analoghe a quelle per cui è causa, la concessione edilizia non ha natura di provvedimento ricettizio ed esplica i suoi effetti fin dal momento dell’adozione della relativa determinazione autoritativa e della sua esternazione in forma scritta, e non già da quello della sua «notifica» all’interessato.

Allo stesso modo, anche il provvedimento di concessione per la radiodiffusione radiotelevisiva non ha carattere ricettizio, ma inizia quindi ad esistere e ad esplicare i suoi effetti sin dal momento della sua adozione. Non è quindi possibile distinguere nell’ambito dello stesso provvedimento concessorio tra disposizioni favorevoli e statuizioni sfavorevoli al destinatario e, pertanto, una volta stabilita la decorrenza iniziale della posizione giuridica del concessionario, la misura dell’obbligo corrispettivo mediante il pagamento del canone, va determinata in funzione dello stesso arco temporale (cfr. tra le altre, C. Stato, sez. V, 2 luglio 1993, n. 770; sez. II, 24 aprile 1997, n. 1537/96).

La sottoposizione a controllo della concessione medesima non esclude che il canone possa essere dovuto dal momento dell’adozione del provvedimento, considerato il carattere retroattivo dell’atto di controllo.

Inoltre, considerato che secondo il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (disciplina delle tasse sulle concessioni governative), la tassa di rilascio è dovuta in occasione dell’emanazione dell’atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all’interessato, deve ritenersi che anche nell’analoga ipotesi del canone concessorio questo sia dovuto dal momento della sua adozione, e che non possa essere frazionato o ridotto in ragione della restante frazione dell’anno del primo rilascio del provvedimento.

Infine, è inammissibile il motivo circa la pretesa mancanza di motivazione nella determinazione dei canoni di cui trattasi, considerato che la relativa determinazione è avvenuta con il presupposto decreto del Ministero PP.TT. 18 febbraio 1994, non impugnato dalla ricorrente.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 10 luglio 2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Sesta – riunito in camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Giorgio GIOVANNINIPresidente
Sergio SANTOROConsigliere Est.
Luigi MARUOTTIConsigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANIConsigliere
Pietro FALCONEConsigliere

IL PRESIDENTE

L’ESTENSOREIL SEGRETARIO