29 FEBBRAIO 1992
ORDINANZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI PADOVA
Il Pretore
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza che precede;
rilevato che la nuova normativa pone sullo stesso piano le emittenti già in funzione, senza alcun rilievo per il c.d. “diritto di preuso”, salvo i prescritti adempimenti amministrativi;
considerato che entrambe le parti hanno adempiuto le prescrizioni amministrative, acquisendo il diritto a continuare l’attività;
considerato che, in tale contesto, la soluzione delle questioni collegate alla presenza di disturbi, interferenze e simili, è rimessa soltanto alla decisione dell’Autorità amministrativa, poiché condiziona la relativa autorizzazione;
ritenuto peraltro che, nei rapporti tra emittenti, sul piano della tutela giurisdizionale ordinaria, è possibile solo l’azione risarcitoria, esclusa, in ogni caso, la tutela cautelare, dal momento che la disattivazione dell’impianto equivarrebbe alla revoca dell’esistente autorizzazione, provvedimenti presclusi alla A.G.O., poiché rimessi all’azione delle Autorità amministrative preposte alla vigilanza ed al controllo del settore, ai sensi degli artt. 31 e 32 della L. 1990/223;
ritenuto pertanto che non sussistono le condizioni di legge, respinge il ricorso, compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.