28 SETTEMBRE 1998
ORDINANZA N. 1539 DEL TRIBUNALE DI PERUGIA
A scioglimento della riserva che precede;
sentite le parti;
Considerato che la reclamante Nuova Teleumbria S.p.A. non ha condiviso il giudicato reso dal giudice designato, sul presupposto, fra l’altro, che il predetto ha errato nel ritenere, in ordine alla fattispecie in esame, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nonostante possa parlarsi di sussistenza in capo alla reclamante medesima, titolare di regolare concessione di radiodiffusione, di un vero e proprio diritto soggettivo nei confronti non già della Pubblica Amministrazione, ma dei terzi, per cui correttamente potrebbe lo stesso giudice ordinario disporre che la R.T.M. S.a.S. provveda alla eliminazione delle lamentate interferenze;
Considerato, per contro, che la nuova disciplina del sistema Radiotelevisivo pubblico e privato intervenuto con la legge 6/8/1990, n. 4223, ha, da un lato, subordinato la diffusione di programmi radiofonici e televisivi al rilascio di una vera e propria concessione amministrativa riducendo in tal guisa la posizione del richiedente a rango di interesse legittimo all’ottenimento di un bene comune quale l’etere da parte dello Stato e dall’altro ha riconosciuto allo stesso il governo esclusivo del menzionato bene, tanto che l’art. 3 comma 21 della richiamata legge espressamente attribuisce al solo Ministero delle Poste e Telecomunicazioni la competenza di imporre misure necessarie ad eliminare le interferenze, circostanza quest’ultima che esclude di conseguenza la sussistenza in proposito di un potere dell’A.G.O., per cui deve ritenersi sottratto alla medesima ogni possibilità di intervento per ciò che concerne il governo dell’etere;
considerato che una conferma di quanto sopra si desume anche dall’esame dell’art. 1 comma 6 della legge 30/4/1998, n. 122; considerato che ad avviso del collegio la menzionata circostanza induce a ritenere che anche nei confronti dei terzi non possa parlarsi di una posizione soggettiva tutelabile in via ordinaria;
ritenuto che alla luce delle considerazioni svolte deve ritenersi corretta la decisione del giudice designato, per cui, assorbita ogni altra notizia di gravame, la stessa deve trovare conferma;
ritenuto che, tenuto conto della particolarità della questione trattata, ricorrono giusti motivi per dichiarare le spese della procedura integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo svolto dalla Nuova TELEUMBRIA s.p.a., respinge lo stesso e per l’effetto conferma il reclamato provvedimento.
Spese compensate.