28 marzo 1987 Sentenza n.160/87 della Pretura Circondariale di Ferrara, Sez.Penale


28 MARZO 1987

SENTENZA N. 160/87 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI FERRARA, SEZIONE PENALE

 

nel procedimento penale

CONTRO

XX, nato a … OMISSIS ….

LIBERO PRESENTE

IMPUTATO

a) del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 635/2° n. 3 in rel. all’art. 625 n. 7 C.P. anche in rel. all’art. 23 D.P.R. 29.03.1973 N. 156, per avere nella sua qualità di responsabile legale di “WW” arrecato danno al servizio privato di telecomunicazioni esercitato dall’emittente T.V. INTERNATIONALE MILANO S.p.A. – TELE MONTECARLO mediante irradiazione di segnali televisivi sulla stessa banda di frequenza (Canale 55) da queste ultime utilizzate con continuazione e con diritto di preuso per le proprie trasmissioni, con l’aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte per destinazione e necessità alla pubblica fede nonché destinate a pubblica utilità;

b) del reato di cui all’art. 513 C.P. perché adoperava mezzi fraudolenti al fine di impedire o di turbare l’esercizio da parte di TELE MONTECARLO – T.V. INTERNATIONALE MILANO S.p.A. della industria televisiva da queste esercitata.

In Ferrara dal 13.03.1986.

In esito all’odierno pubblico dibattimento, sentito il P.M., la difesa e l’imputato che per ultimo ebbe la parola, rilevasi in

FATTO E DIRITTO

Con querela presentata in data 30.06.1986, a mezzo di procuratore speciale, la T.V. INTERNATIONALE MILANO S.p.A. con sede in Roma e la INTERTV S.r.l. con sede in Modena, premesso che la INTERTV diffondeva sul Canale 55 UHF i programmi televisivi di TELE MONTECARLO a seguito di accordo con T.V. INTERNATIONALE MILANO la quale, a sua volta, era autorizzata alla diffusione in Italia dei predetti programmi, premesso quanto sopra, lamentavano disturbi, a partire dal 13.06.86, derivanti da interferenze sul Canale 55 UHF, da parte di altra emittente privata identificata per “WW”. Chiedevano procedersi a immediato sequestro degli impianti gestiti dalla emittente interferente. Il Pretore di Ferrara esaminata la documentazione prodotta, disposti accertamenti tramite l’Escopost, riteneva che, effettivamente, l’emittente con sigla “WW” trasmetteva sul Canale 55 UHF mentre aveva denunciato le proprie trasmissioni sul Canale 68 UHF e così disturbando le trasmissioni della Società querelante. Per questi motivi, con decreto in data 25.07.86 il Pretore ordinava il sequestro delle apparecchiature di “WW”  e rinviava a giudizio il rappresentante legale dell’emittente disturbante nella persona di XX, per l’udienza dibattimentale del 12.01.987 contestandogli i reati di danneggiamento aggravato e di turbata libertà dell’industria e del commercio. Al dibattimento, le parti civili costituite concludevano per la affermazione della responsabilità penale dell’imputato e per la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti a causa dei disturbi.

Anche il P.M. concludeva per la condanna.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione agli atti, dalle deposizioni testimoniali assunte in sede dibattimentale e dalle stesse dichiarazioni dell’imputato si rileva che a partire dall’anno 1983 INTERTV s.r.l. diffondeva, a seguito di convenzione con T.V.I. INTERNATIONALE MILANO S.p.A., i programmi televisivi di TELE MONTECARLO dei quali appunto T.V.I. MILANO ha l’autorizzazione provvisoria alla ripetizione in Italia; autorizzazione beninteso da parte dell’emittente monegasca e non già da parte del competente Ministero il quale, notoriamente, non rilascia alcuna autorizzazione alla ripetizione in Italia di programmi televisivi stranieri.

A far data dal 13.06.1986, sullo stesso canale utilizzato da INTERTV(CANALE 55 UHF), ha iniziato la trasmissione dei propri programmi “WW”. Dette trasmissioni che avrebbero dovuto avere un ambito locale limitato alla città di Rovigo, hanno interferito e disturbato le trasmissioni di INTERTV sul Canale 55 in tutta la zona di Ferrara (v. dep. Artioli e perizie Escopost confermate dai tecnici in udienza). L’imputato ha riconosciuto di aver trasmesso sul Canale 55 UHF cercando, però, di giustificarsi affermando di non essere a conoscenza che sul Canale 55 UHF trasmettesse un’altra emittente privata.

La giustificazione però non regge sia perché la banda di frequenza utilizzata in Emilia Romagna dai ripetitore dell’emittente monegasca è indicata su tutte le pubblicazioni specializzate in materia sia perché, com’è risultato dall’istruttoria dibattimentale (teste Artioli), ed ancor più come risulta a qualsiasi utente televisivo, è sufficiente un normalissimo moderno televisore dotato dell’indicatore delle frequenze per rendersi conto in quale canale vengono irradiate le immagini che compaiono sul monoscopio sia infine perché lo stesso tecnico (Boscariol) incaricato dall’imputato di effettuare indagini preliminari, aveva avuto modo di accertare che da Nord veniva irradiato sul Canale 55 il segnale di TELE MONTECARLO.

Sul fatto, quindi, non possono sussistere dubbi, si tratta di vedere se esso integra le ipotesi delittuose contestate.

In primo luogo occorre sgombrare il campo da un equivoco nel quale è caduta, ad avviso di questo giudicante, la difesa dell’imputato la quale ha sostenuto che non poteva integrare ipotesi di reato il comportamento del legale rappresentante di “WW” perché la ripetizione del programma straniero avveniva senza autorizzazione ministeriale e da considerarsi, quindi, illecita sotto tutti gli aspetti. A prescindere dal fatto che, se anche ciò fosse vero non sposterebbe i termini della questione nel senso che nessuno può ritenersi autorizzato a tenere un comportamento antigiuridico previsto della norma penale come reato per il solo fatto che anche il soggetto passivo di questo comportamento – reato versi in ipotesi delittuosa (è scolastico l’esempio di chi ruba al ladro e commette il reato di furto); al di là di ciò, v’è da rilevare nella fattispecie che l’art. 3, 1° comma del D.L. 06.12.1894 N. 807, convertito in Legge 4.2.85 n. 10 dispone che l’attività delle singole emittente, già in funzione alla data dell’1.10.84, può essere proseguita sino all’approvazione della Legge generale sul sistema radiotelevisivo. Ciò vale, ad avviso di questo Pretore, non solo per le emittenti televisive private nazionali ma anche per i ripetitori privati di emittenti estere. Basta ricordare a questo proposito le norme degli artt. 2 e 4 D.L. 807/84 nonché la sentenza della Corte Costituzionale del 10.07.1974 n. 225. Per quanto riguarda poi il termine semestrale di cui all’art. 3 D.L. 6.12.84 n. 807, prorogato successivamente fino al 31.12.1985, sia la Dottrina che la Giurisprudenza hanno concordemente riconosciuto che esso aveva la sola funzione di sollecitare il Parlamento all’approvazione della legge generale e che, quindi, l’attività delle emittenti private rimaneva lecita sino a quando non sarebbe entrata in vigore la legge.

D’altra parte dalla documentazione prodotta da T.V. INTERNATIONALE MILANO risulta che il Direttore Generale dei servizi radioelettrici del Ministero PP.TT. riconosceva che gli impianti ripetitori delle trasmissioni di Telemontecarlo o rientrano tra quelli per i quali è consentito l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 44 L. 14.4.75 n. 103 ovvero ricadono nelle discipline degli artt. 3 e 4 L. 4.2.85 n. 10.

Esaminando ora l’imputazione a carico del prevenuto, va rilevato che il reato di danneggiamento è stato contestato sotto il duplice aspetto del danneggiamento di servizi di telecomunicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 D.P.R. 156/73 e 635 n. 3 C.P. e del danneggiamento delle onde radioelettriche e delle relative bande di frequenza, concretandosi la condotta come irradiazione di segnali televisivi su una banda di frequenza già in precedenza utilizzata da altre emittenti e così danneggiando cose esposte alla pubblica fede e destinate a pubblica utilità. Ritiene questo Pretore che, nella fattispecie, non sussista il reato previsto dall’art. 23 D.P.R. 156/73 sanzionato ai sensi dell’art. 635 n. 3 c.p.. In proposito va osservato che la locuzione “servizio di telecomunicazioni” usata nell’art. 23 deve intendersi riferito esclusivamente ai servizi pubblici (C.F.R. artt. 25 e 26) mentre l’attività svolta dai privati è definita come l’esercizio di impianti di telecomunicazioni (C.F.R. art. 1 comma secondo e 183 D.P.R. 156/73). Ciò deve far ritenere che vigendo il sistema del monopolio (all’epoca dell’emanazione della legge in esame) il legislatore abbia voluto riservare al servizio pubblico di telecomunicazioni, inteso come unico servizio riconosciuto, una più intensa tutela penale.

Basta tuttavia, ad avviso del giudicante, applicabile alla fattispecie la nota generale dell’art. 635 c.p. che punisce come danneggiamento il fatto di chi distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui. Orbene, occorre stabilire, per la sussistenza dell’elemento materiale del reato, se le onde radioelettriche possono essere considerate alla stregua di cose mobili. L’art. 814 C.C. sancisce che si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico; e l’art. 624 2° comma C.P. statuisce che, agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Orbene, le interferenze di TELEALTO che hanno causato disturbi alle trasmissioni di INTERTV, rendendolo non intellegibili, integrano, senza ombra di dubbio il danno a cose mobili richiesto dall’art. 635 C.P. per le sussistenza del reato. L’interferenza, invero, danneggia le onde radioelettriche rendendo conseguentemente inservibile il segnale da esse trasportato. Parimenti non possono sussistere dubbi sul fatto che le onde radioelettriche siano energie valutabili economicamente; basti pensare al fatto che su di esse si fondano tutte le prestazioni delle aziende televisive; danneggiarle vuol dire rendere impossibile le trasmissioni e quindi non ricevibili i programmi trasmessi.

Da quanto sopra esposto deriva come corollario la sussistenza delle aggravanti della pubblica fede e della pubblica utilità posto che l’onda radioelettrica, per sua natura, è destinata a muoversi nello spazio dove (com’è avvenuto nella fattispecie) è aggredibile da chiunque voglia inferirla danneggiando un servizio che, proprio perché diretto ad un numero indeterminato di utenti, va qualificato di pubblica utilità.

In ordine poi all’elemento soggettivo del reato, occorre rammentare che è sufficiente, per la sussistenza del delitto di danneggiamento, la conoscenza e volontà di rendere in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui, bastando il dolo generico o eventuale il quale sussiste ogni qualvolta il soggetto agente, pur volendo un determinato evento, prevede che possa accaderne pure uno diverso e comunque accetta il rischio che questo accada.

Questo Pretore ritiene che nella fattispecie tale sia stato l’atteggiamento psicologico del legale rappresentante di “WW” non potendosi ritenere, data la sua decennale esperienza nella materia, che egli non abbia potuto rendersi conto che le trasmissioni su un canale già occupato avrebbe interferito con quelle dell’emittente che quel canale preusava.

Per le considerazioni sopra esposte, l’imputato va ritenuto responsabile del reato previsto e punito dal combinato disposto degli artt. 635 2° comma n. 3 e 625 n. 7.

In ordine al reato di cui al capo B) della rubrica, ritiene il giudicante che l’imputato debba essere mandato assolto.

Per la sussistenza di questo reato, invero, occorre che il comportamento dell’agente possa considerarsi fraudolento cioè subdolo e sleale.

Occorre, quindi, che il soggetto agente tenda a nascondere o a mascherare con l’inganno la illiceità della sua azione e ciò, per la verità, non si riscontra nella fattispecie tant’è che la fonte di emanazione dei segnali disturbanti era ed è stata facilmente riconoscibile.

L’imputato appare meritevole della concessione delle attenuanti generiche da tenersi prevalenti sulla contestata aggravante per cui pena equa appare quella di £. 500.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; egli va intanto condannato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio nonché alla refusione delle spese di costituzione e difesa delle stesse parti civili che si liquidano in £. 1.908.500 per T.V. Internazionale Milano e £. 1.493.500 per InterTV. Possono essere concessi i benefici di legge.

P.Q.M.

Visti gli artt. 483 e 488 c.p.p. dichiara Furlani Renato responsabile del reato ascrittogli al capo A) della rubrica limitatamente all’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 635 2° comma N. 3 del c.p. e concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, lo condanna alla pena di £. 500.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili da liquidarsi in separato giudizio nonché alla refusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili che si liquidano in £. 1.908.500 per T.V. Internazionale e £. 1.493.500 per INTERTV.

Visti gli artt. 163, 175 c.p. e 487 c.p.p.

ordina che la pena resti sospesa alle condizioni di legge e che della stessa venga fatta menzione nel certificato penale.

Visto l’art. 479 c.p.p.

assolve XX dall’imputazione di cui al capo B) della rubrica perché il fatto non sussiste.

Ferrara, 14.03.1987