28 LUGLIO 1982
SENTENZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI BASSANO DEL GRAPPA, SEZ. PENALE
Nel procedimento penale
CONTRO
XX omissis
libero presente
IMPUTATO
del reato pep dell’art. 180 legge 22/4/1941 n. 633, per avere diffuso, senza passare attraverso la S.I.A.E., i seguenti programmi: 1) BORN TO ROCK AND ROLL di McGuinn Roger; 2) RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH di Barry Jeff Greenwich Ellie – Spector Phil; 3) LAST TO LEAVE di Guthrie Arlo.
In Romano d’Ezzelino il 15/9/81.
In esito all’odierno pubblico ed orale dibattimento, sentiti l’imputato, il P.M. e la difesa.
Fatto e diritto
Avverso il decreto penale 30/12/1981 n. 314, con il quale era stato condannato alla pena di L. 50.000 ammenda siccome ritenuto responsabile del reato rubricato il XX proponeva opposizione riservando di spiegare i motivi in sede dibattimentale. Tratto al giudizio della odierna udienza il detto XX ammetteva i fatti ed indi il Pretore, sentito il P.M. e la difesa, pronunciava sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Nella specie l’accusa è stata formulata sul presupposto della messa in onda, da parte della emittente gestita dalla “ZZ”, con sede in KK, brani musicali registrati. La legge, come risulta dal capo IV della Sez. V, distingue la diffusione della Radio diffusione dell’opera mediante impiego di disco, e, con riferimento a tale evenienza dispone che, per quanto riguarda la radio diffusione il diritto d’autore resta regolato dalle norme contenute dalla precedente sezione (Art. 61 ultima parte). Tali norme (Art. da 51 a 60) predispongono una tutela di carattere meramente civilistico, perché in base ad esse, l’esercente radiofonico deve chiedere preventivamente l’autorizzazione dell’autore o della SIAE tutte le volte che intenda fare eseguire negli studi una opera musicale in modo autonomo, mentre la Radio diffusione di una esecuzione già realizzata col consenso dell’autore, è libera, diversi essendo i fatti considerati.
Emerge perciò, dal contesto normativo sopra evidenziato, che agli effetti di tale disciplina le nozioni riferibili ai termini diffondere e radiodiffondere devono essere tenute distinte e, poiché la sanzione penale è prevista unicamente dall’art. 171 lett. B) per la Radiodiffusione mediante autoparlante azionato in pubblico, il comportamento ascritto al prevenuto non può sussumersi in tali ipotesi delittuosa, per la ovvia ed insopprimibile esigenza di salvaguardia del principio sancito dall’art. 1 del Codice penale.
Vietata l’interpretazione analogica in campo penale e limitata quella estensiva ai casi di palese necessità logica al fine del diverso rispetto della ratio legis: ratio legis che come si è visto, si fonda all’opposto su principi di tutela dell’ente radiofonico. Ma se questo è il regime di deroga al principio di tutela del diritto di autore e se nulla vi è espressamente detto per le emittenti private, non può senz’altro escludersi la possibilità di estensione delle prerogative previste per le radio diffusioni pubbliche (anche per effetto dei noti interventi della Corte Costituzionale di cui alle sentenze n. 225 del 1974 e n. 202 del 1976), mentre è arbitrario ricomprendere nella tutela penale (o meglio) nella repressione penale) ciò che il legislatore dell’epoca non poteva prevedere.
Da qui l’irrilevanza ai fini del decidere, del dibattito giuridico che ne è conseguito. In definitiva, poiché nello Stato della legislazione la disciplina delle radiodiffusioni, assume carattere esclusivamente privatistico, il prevenuto deve essere andato assolto, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Visto l’art. 479 C.P.P.
assolve
XX dal reato ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Bassano del Grappa, lì 16 luglio 1982.