27 ottobre 1998 Sentenza n. 6795/98 della Pretura Circondariale di Roma, Sez. IV Civile


27 OTTOBRE 1998

SENTENZA N° 6795/98 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI ROMA, SEZIONE IV CIVILE


Il Pretore di Roma, Sezione IV Civile, dott. Cecilia De Santis, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10795/1997 del Ruolo Generale

TRA

EDITRICE CUNEO S.R.L., nella persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Gino Tomei che la rappresenta e difende in unione e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura speciale alle liti 6.3.1997, rep. 119229, per atto Notaio Gamba di Torino

OPPONENTE

E

MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione

CONCLUSIONI PER L’OPPONENTE:

Perchè voglia l’Ill.mo Sig. Pretore di Roma, adito, contrariis reiectis accogliere l’opposizione per tutti i motivi esposti negli atti di causa o con qualunque altra statuizione e conseguentemente revocare ovvero dichiarare nulla o comunque priva di ogni effetto giuridico l’ingiunzione opposta. Respingere perchè inammissibile, infondata in fatto e diritto e comunque non provata o con qualunque altra statuizione, la domanda riconvenzionale avversaria. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di lite.

CONCLUSIONI PER L’OPPOSTO:

Conclude affinchè codesto Pretore respinga l’opposizione ad ingiunzione. In subordine accolga la domanda riconvenzionale e per l’effetto condanni l’opponente a corrispondere al ministero in epigrafe la somma di 22.386.376 oltre interessi.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 10.3.1997 la Editrice Cuneo s.r.l., nella persona del legale rappresentante, citava dinanzi all’intestato Ufficio il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni proponendo opposizione ai sensi dell’art. 3 R.D. 639/1910 avverso l’ingiunzione emessa il 22.1.1997 dall’Amministrazione opposta, a lei notificata in data 8.2.1997, per il pagamento di £. 22.386.376 inerenti il canone di concessione per l’anno 1994 per l’esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale oltre accessori.

Eccepiva l’opponente la nullità dell’ingiunzione perchè emessa dal Direttore Generale della Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni invece che dal Ministro ed altresì la non debenza delle somme ingiunte sostenendo che il Ministero le aveva comunicato che con decreto 4.3.1994 le era stato concesso l’esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale, con la denominazione Quadrifoglio TV, con la richiesta di un canone di concessione di £. 38.966.670 per il periodo intercorrente tra la firma del decreto ed il 31.12.1994; tal richiesta era illegittima in quanto nulla era dovuto a titolo di canone fino alla ricezione materiale del decreto ed in difetto di specifica disposizione di legge sul pagamento del canone nel periodo transitorio autorizzatorio; il canone era comunque dovuto nella misura prevista dall’art. 22 L. 223/90, pari a £. 20.000.000 annue, oltre l’aggiornamento del 16,9% ai sensi del DM 18.2.1994, per complessive £. 23.380.000 ed era stato corrisposto nella misura di £. 20.753.754, di cui £. 19.483.333 per capitale, pari ai 10/12 inerenti il periodo 4.3/31.12.1994 e quindi illegittima era l’ulteriore richiesta avanzata con l’ingiunzione opposta.

Si costituiva in contraddittorio, nella persona del Ministro pro-tempore, il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni contestando la natura recettizia del decreto di concessione della radiodiffusione televisiva ed altresì che l’esito favorevole della domanda era stato subito comunicato all’emittente anche se il decreto era stato inviato successivamente al visto della Corte dei Conti, da intendersi quale condicio iuris, oltre ad affermare che l’attività concessa era già in atto all’entrata in vigore della L. 223/90, il che legittimava la richiesta del canone, per cui veniva avanzata domanda riconvenzionale, sostenendo che la somma ingiunta era stata calcolata moltiplicando il canone per il numero di bacini di utenza, nella fattispecie inerenti più regioni, favorendosi così l’emittente che andava a corrispondere una sola tassa di concessione in luogo di quelle dovute in relazione all’eventuale rilascio di più concessioni.

Nel corso del giudizio veniva disposta la sospensione del procedimento coattivo.

Con produzione di atti conferenti, in base alle conclusioni come trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza dei 26.5.1998, in cui alle parti sono stati assegnati i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo deve essere disattesa l’eccezione sollevata dall’opponente sulla nullità dell’ingiunzione per incompetenza dell’organo emittente – il Direttore Generale della Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni – stante il preciso disposto di legge che demanda non già al Ministro bensì al competente Ufficio dell’Ente creditore, l’emissione dell’ordine di pagamento (cfr. art. 2 R.D. 639/1910), Ufficio il cui rappresentante verso i terzi è il Direttore Generale.

In ordine al merito della controversia, deve rilevarsi che l’opponente ha dichiarato di avere rinunciato a far valere l’illegittimità della pretesa avversaria sotto il profilo della debenza del canone solo a decorrere dal ricevimento del decreto di concessione, limitando la sua eccezione alla difformità della richiesta di pagamento del canone al disposto dell’art. 22 L. 223/90 e del successivo D.M. 18.2.1994, eccezione che il giudicante ritiene fondata.

Dall’esame della copia della concessione rilasciata dal Ministero convenuto, con gli allegati, risulta che le regioni interessate dal provvedimento sono due e cioè il Piemonte e la Valle D’Aosta.

Secondo il disposto dell’art. 3 comma nove della L. 223/90 i bacini di utenza per la radiodiffusione televisiva coincidono, di regola, con il territorio delle singole regioni, ma possono comprendere più regioni, parti di esse o parti di regioni diverse purchè contigue se necessario in relazione ai parametri del precedente comma ottavo (entità numerica della popolazione servita, distribuzione della popolazione residente e così via); il successivo comma undici precisa che per

esercizio delle frequenze in ambito nazionale si intende quello effettuato con rete che assicuri la diffusione in almeno il 60% del territorio nazionale mentre per esercizio in ambito locale si intende quello che garantisce la diffusione in almeno il 70% del territorio del relativo bacino di utenza o della parte assegnata di detto bacino ed è altresì ammesso per ragioni di carattere tecnico che le emittenti locali possano coprire il territorio di bacini di utenza limitrofi per una porzione non superiore al 30% del loro territorio, risultando così inconferente l’eccezione avanzata dall’Amministrazione sulla circostanza che l’esercizio dell’attività in più regioni comporti la somma delle stesse per la determinazione del canone.

Dall’esame della normativa emerge con chiarezza che l’emittente radiotelevisiva Quadrifoglio Tv, di cui è titolare l’opponente, esercita la radiodiffusione televisiva in ambito locale ed essa è tenuta al sensi dell’art. 22 comma primo lettera b) e comma terzo al pagamento di un canone annuo di lire venti milioni con l’aggiornamento di legge e quindi, per il 1994, il canone annuo era pari alla complessiva somma di £. 23.380.000, tenuto conto della variazione dei tasso di inflazione del triennio precedente determinata dal D.M. 18.2.1994 nel 16,9%, per cui l’importo proporzionalmente dovuto per il periodo 4.3/31.12.1994 risulta di £. 19.483.333, corrisposto con gli accessori in data 2.8.1995, come riconosciuto Ministero con lettera 13.2.1996 in atti.

La diversa e maggiore richiesta contenuta nell’ingiunzione è illegittima in quanto avanzata in violazione dei disposto di legge ed in difetto di prova, incombente sul creditore, di una sussistenza di condizioni tecniche diverse da quelle richiamate, da cui consegue la revoca dell’atto opposto ed il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dal Ministero.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

ogni contraria istanza disattesa:

– accoglie l’opposizione proposta da Editrice Cuneo s.r.l., nella persona del legale rappresentante, nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto revoca l’ingiunzione emessa il 22.1.1997 dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in danno di Editrice Cuneo s.r.l.;

– respinge la domanda riconvenzionale proposta dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni nei confronti di Editrice Cuneo s.r.l.;

– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento delle spese processuali in favore di Editrice Cuneo s.r.l., liquidate per l’intero in £. 2.400.000, di cui £. 300.000 per esposti; £. 1.100.000 per diritti; £. 1.000.000 per onorari oltre IVA e CPA.