27 novembre 1981 Sentenza della Pretura Circondariale di Milano, Sez. II Penale

27 NOVEMBRE 1981

SENTENZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI MILANO, SEZ. II PENALE

 

CONTRO

XX omissis

IMPUTATO

del reato p. e p. dagli artt. 81 C.P. e 171 lett. B L. 22.4.1941 n. 633 per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale legale rappresentante dell’emittente “WW” diffuso senza l’intermediazione della S.I.A.E. e quindi senza averne diritto, opere musicali di autori vari.

In Milano, sino al 23.12.1980

 ESAMINATI GLI ATTI

 

IL PRETORE OSSERVA

Preliminarmente occorre valutare se la messa in onda, da parte di una emittente radiofonica di un brano musicale inciso su disco costituisca “diffusione” nel senso specificamente inteso dall’ art. 171 lett.B L. 22.4.1941 n. 633.

Ad una risposta positiva potrebbe giungersi considerando isolatamente, al di fuori della ratio dell’insieme delle disposizioni contenute nella legge del 1941, il tenore letterale dell’ art. 16 , il quale enuncia che il diritto esclusivo dell’autore di diffondere ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, come il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi.

Se viceversa si considerano le previsioni della Sezione V del Capo IV della cit. legge, può rilevarsi che la “diffusione” viene distinta dalla “radiodiffusione dell’opera mediante impiego del disco o altro istrumento meccanico” (art. 61 1° c. n.3) e, con riferimento a tale evenienza, specificamente dispone che “il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione” (art. 61 u.c.). Tali ultime norme, peraltro, prevedono, per le opere incise su appa­recchi meccanici, una tutela di carattere meramente civilistico. La Sezione IV del Capo IV costituisce un sistema derogatorio alla normativa generale, il quale si concreta nella sottrazione dell’ipotesi della radiodiffusione alla legge penale. Per tale normativa speciale é possibile radiodiffondere opere musicali anche senza il consenso dell’autore: questo é richiesto solo per la diffusione di opere nuove (art. 52) e di opere dai locali dell’Ente radiofonico (art. 59). In o­gni caso é riconosciuto all’autore un mero diritto di natura patrimoniale al pagamento di un compenso (art. 56).

Il diverso trattamento previsto per le opere radiodiffuse tro­va una spiegazione nel fatto che si é voluto riconoscere una posizione soggettiva privilegiata al titolare dell’ente di radiodiffusione, conferendogli entro certi limiti un vero e proprio diritto, non condizionato all’autorizzazione dell’autore dell’opera, ma soggetto all’obbligo di corrispondere a quest’ultimo un compenso, conseguibile con la tutela civile.

E tale normativa, a seguito della pronuncia della sentenza interpretativa n. 202/76 della Corte Costituzionale che ha “liberalizzato” nell’ambito locale il servizio di radiodiffu­sione privato riconoscendogli il diritto di coesistere col regime monopolistico della R.A.I. previa autorizzazione e sotto il controllo degli organi dello Stato), deve ritener­si applicabile anche alle emittenti private, non potendosi con­testare l’identità della natura dei mezzi di trasmissione e la rispondenza dei fini, indipendentemente dalla forma di gestione, agli interessi generali dello Stato, verificata attraverso l’attività di controllo sulle trasmissioni medesime.

Come sopra detto, altro é “diffondere”, altro é “radiodiffondere”; orbene l’art. 171 lett. B) legge cit. parla di radiodiffusione soltanto nell’ultima parte, nell’ipotesi che sia e­seguita ” mediante altoparlante azionato in pubblico”.

Tale previsione rientra non già nel concetto di diffusione di cui lo stesso comma parla nella sua prima parte, ma in quello di “rappresentazione o esecuzione dell’opera” ed é tassa­tiva, non potendosi parlare correttamente di specificazione apposta ad exemplum.

Il comportamento ascritto al prevenuto non rientra in questa ipotesi e non può, in coerenza con il principio di stretta legalità che informa il vigente ordinamento giuridico penale, ri­tenersi suscettibile della sanzione prevista dalla considerata disposizione, essendo penalmente irrilevante.

XX deve essere di conseguenza prosciolto dal reato ascrittogli perché il fatto non é preveduto dalla legge come reato.

P. Q. M.

letto l’art. 378 C.P.P.,

dichiara non doversi procedere nei confronti di XX in ordine al reato ascrittogli perché il fatto non e preveduto dalla legge come reato.

 Milano, 26 novembre 1981