27 MARZO 2000
SENTENZA n. 418/2000 DEL TRIBUNALE DI PADOVA, SEZ. II CIVILE
IL GIUDICE
Dott. CATERINA SANTINELLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta a ruolo l’11.6.1998 al n. 2291/98 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 4.6.1998 da Aiut. Uff. Giud. del Tribunale di Padova
DA
ASSOCIAZIONE RADIO MARIA – RADIO CAMPAGNOLA di Brugnaro Gianfranco – S.p.A. CENTRO DI PRODUZIONE Titolare dell’Emittente “Radio Radicale Organo lista Marco Pannella”
– Attori
rappresentate e difese come da mandato in calce all’atto di citazione degli avv.ti Valeria Colombo e Romolo V. Portinari con studio in Padova, via F. Marzolo n. 24/a
CONTRO
RADIO BIRIKINA S.R.L. (già RADIO CASTELFRANCO STEREO DUE di Beriotto Luigina & C. s.n.c.) – convenuta –
rappresentata e difesa come da mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore dall’avv. Regina Pierobon con studio in Padova, P.zza G. Zanellato n. 5
OGGETTO: Accertare il diritto esclusivo di irradiare le trasmissioni. Ricorso ex art. 669 quater c.p.c.
CONCLUSIONI
Degli attori
– voglia il Tribunale di Padova, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
– in via preliminare: dichiarare la propria giurisdizione in merito alle domande formulate dalle attrici;
– nel merito e previa rimessione della causa in istruttoria per consentire alle attrici di meglio dare prova della fondatezza delle loro domande:
1) accertare il loro diritto esclusivo di irradiare le rispettive trasmissioni radiofoniche sulle frequenze: 107.400 MHZ, per l’impianto di Radio Maria sito a Muggia; 107,550 MHZ per l’impianto di Radio campagnola sito a Rubbietto; 107.300 MHZ per l’impianto di Radio radicale sito a Caneva, nelle loro aree di servizio e, accertate le interferenze provocate dalle emissioni di Radio Birikina,
2) ordinare a Radio Castelfranco stereo Due “Radio Birikina” di cessare ogni turbativa alle trasmissioni irradiate dalle attrici con i propri impianti, nelle aree di servizio di loro competenza, adottando tutti gli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari, fino alla disattivazione dell’impianto interferente;
3) dichiarare la convenuta responsabile dell’illecito di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e/o dell’illecito di cui all’art. 2043 c.c. e di conseguenza,
4) condannare la convenuta alla rifusione di tutti i danni patiti e patiendi dalle attrici, da liquidarsi in separata sede, stabilendo una provvisionale a sensi dell’art. 278 c.p.c., o comunque secondo equità;
5) ordinare la pubblicazione del dispositivo della sentenza. Ciò anche ai fini di eventuali indagini d’ascolto, su due quotidiani, uno nazionale e uno locale, che il Tribunale vorrà indicare ed inoltre su una pubblicazione di settore, il tutto a spese della convenuta e a caratteri doppi rispetto al normale;
– con vittoria di spese, diritti ed onorari;
– in via istruttoria: si chiede l’ammissione dei capitoli di prova dedotti a verbale di udienza del 22.6.99; si chiede infine che il Giudice voglia disporre C.T.U.;
– si dichiara, inoltre, di non accettare il contraddittorio su domande nuove eventualmente oggi formulate da controparte in comparsa di costituzione di nuovo procuratore.
Della convenuta
– in via preliminare di rito: dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito, competente essendo in materia l’Autorità Amministrativa, per i motivi meglio esposti in premesse; spese ed onorari di lite, sia del presente giudizio che di quello cautelare, interamente rifusi;
– nel merito: nella denegatissima ipotesi di rigetto della preliminare eccezione di difetto di giurisdizione, rigettarsi ogni e qualsiasi domanda attorea poiché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, per i motivi meglio esposti in premesse;
– spese, diritti ed onorari sia del presente giudizio che di quello cautelare interamente rifusi, condannandosi altresì le attrici al risarcimento dei danni in via equitativa ex art. 96 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato e contestuale ricorso ex art. 669 quater e 700 c.p.c., l’associazione Radio Maria, Radio Campagnola di Brugnaro Gianfranco, e la S.p.A. Centro di Produzione, titolare dell’emittente “Radio Radicale organo lista Marco Pannella” premesso: che l’Associazione Radio Maria era titolare di concessione ministeriale per l’esercizio della radiodiffusione in ambito nazionale e locale, come da decreto ministeriale che produceva; che l’attrice con scrittura privata in data 10.8.1993 aveva acquistato da “Radio Dance” un ramo d’azienda costituito da un impianto radiofonico sito a Muggia (TS) località Chiampora operante sulla frequenza 107.300 MHZ, impianto regolarmente denunciato ai sensi dell’art. 32 legge n. 223/90 dalla cedente, ed attribuito in concessione a Radio Maria; che Radio Maria con scrittura privata 31.7.1996 aveva acquistato dalla Compagnia Editoriale Multimedia “Radio Melody” un ramo d’azienda costituito da un impianto radiofonico sito a Muggia (TS) località Chiampore, operante sulla frequenza 107.00 MHZ, regolarmente denunciato dalla cedente e ad essa attribuito in concessione e nel cui esercizio era subentrata Radio Maria; che, successivamente al suddetto acquisto, Radio Maria aveva riscontrato che i segnali irradiati dagli impianti compravenduti erano interferenti ed interferiti con altro impianto, sito a Muggia operante sulla frequenza 107.000 MHz, di proprietà di Radio Baccano; che, al fin di risolvere tali interferenze e dopo aver effettuato i necessari controlli, Radio Maria in data
14.7.1998 aveva avanzato istanza al Ministero delle Comunicazioni per ottenere l’autorizzazione a spostare la frequenza dell’impianto operante sulla frequenza 107.100 MHz sulla frequenza 107.400 MHz, mantenendo invariate le altre caratteristiche tecniche, e disattivare l’impianto operante sulla frequenza 107.300 MHz; che, effettuati i necessari controlli, il Ministero in data 14.2.1995 aveva rilasciato la richiesta autorizzazione provvisoria ai sensi dell’art. 6 della legge n. 422/93 e dell’art. 1 n. 15 della legge n. 650/96; che, attuato lo spostamento di frequenza autorizzato in data 16.2.1998, pochissimi giorni dopo Radio Maria aveva riscontrato l’esistenza, di un segnale radiofonico operante sulla frequenza 107.400 MHz, attribuibile all’emittente Radio Birikina, proveniente da Monte Porzus, mai rilevato prima, gravemente interferente nell’area di servizio dell’impianto di Radio Maria, soprattutto nella zona sud della provincia di Trieste; che pertanto Radio Maria con raccomandata 17.2.1998 aveva informato l’Ispettorato del Veneto del Ministero; che tale ispettorato, basandosi sul solo riscontro cartaceo della denuncia di esistenza ed esercizio dell’impianto effettuato da Radio Birikina ai sensi dell’art. 32, 3° comma, della legge n. 223/90, aveva revocato la concessa autorizzazione e disposto il ripristino delle condizioni di esercizio dei due impianti di Radio Maria; che pertanto Radio Maria si trovava i propri due originari impianti interferiti non solo da Radio Baccano, ma anche da Radio Birikina; che l’accensione del segnale di Radio Birikina era andato a disturbare impianti di altre emittenti private; che infatti Radio Campagnola era titolare di concessione ministeriale per l’esercizio della radiodiffusione in ambito locale a carattere commerciale, come da decreto ministeriale che produceva, con il quale le era stato assentito l’esercizio di un impianto sito in Rubbietto ed operante sulla frequenza 107.550 MHz; che le trasmissioni irradiate dal suddetto impianto erano proseguite indisturbate fino alla fine di febbraio 1998, quando i tecnici della emittente avevano constatato l’insorgenza di un segnale radiofonico proveniente da Monte Porzus sulla frequenza 107.400 MHz, attribuibile all’emittente Radio Birikina, notevolmente interferente con il segnale irradiato dall’impianto di Radio Campagnola, in particolare nelle zone della provincia di Venezia e di Treviso; che la denuncia effettuata al Ministero competente non aveva sortito alcun esito; che la S.p.A. Centro di Produzione “Radio Radicale”, titolare di concessione per l’esercizio della radiodiffusione a carattere commerciale in ambito nazionale, nel ripristinare, a seguito di un guasto, la potenza del proprio impianto, oggetto della concessione, sita a Caneva ed operante sulla frequenza 107.300 MHz, aveva riscontrato anch’essa l’esistenza del segnale di Radio Birikina, mai riscontrato in precedenza, gravemente interferente soprattutto nelle zone di Portogruaro, Pordenone e Latisana; che dai controlli tecnici effettuati dalle tre emittenti attrici era innegabile che il segnale interferente era sorto dopo il mese di febbraio 1998; che, conseguentemente, o Radio Birikina aveva mutato radicalmente le caratteristiche tecniche del proprio impianto, rispetto a quelle dichiarate nelle schede tecniche del 1990 inoltrate al Ministero oppure, più probabilmente, aveva denunciato l’esercizio di un impianto che, in realtà, era stato attivato solo nel 1998; che era del tutto evidente che in entrambe le fattispecie la convenuta aveva posto in essere un comportamento dannoso nei confronti delle società attrici, sanzionabile sotto il profilo dell’art. 2598 c.c. e, comunque, dell’art. 2043 c.c., andando a ledere il loro pacifico esercizio di impresa; che pertanto era necessario, stante l’inerzia della P.A., rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria affinché venisse ordinato alla convenuta di cessare di interferire i programmi irradiati dai loro impianti; che allo stadio attuale della legislazione in materia doveva riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario in controversie analoghe alla presente; che più in particolare doveva trovare applicazione il criterio del cd. “preuso” attraverso l’individuazione dell’emittente che per prima avesse iniziato ad utilizzare, senza soluzione di continuità, la frequenza rivendicata, in relazione ovviamente all’area di servizio in concreto raggiunta e alle caratteristiche tecniche dell’impianto stesso; che nella fattispecie nessuna indagine sul preuso doveva essere svolta, in quanto Radio Birikina fino a poco tempo prima non utilizzava il suddetto segnale e non interferiva, quindi, sulle trasmissioni irradiate dalle attrici; che pertanto la convenuta aveva leso il diritto delle attrici ricompreso nella più ampia libertà di iniziativa economica privata, di cui all’art. 41 della Cost. e il diritto di libera manifestazione del pensiero, tutelato dall’art. 21 della Cost., la cui violazione integrava un’ipotesi di illecito sanzionabile sotto l’aspetto della concorrenza sleale, che infatti la mancata o disturbata ricezione della emissione radiofonica delle attrici costituiva grave perdita di ascoltatori che finivano per sintonizzarsi su altri canali, con grave ed irreparabile pregiudizio di difficile quantificazione economica; tutto ciò premesso convenivano in giudizio Radio Castelfranco Stereo Due di Beriotto Lugina e C. S.n.c. “Radio Birikina” chiedendo al Tribunale di Padova che accertasse e dichiarasse il diritto esclusivo delle attrici di irradiare le loro trasmissioni sulle frequenze 107.400 MHz, per l’impianto di Radio Maria sito a Muggia, 107.550 MHz per l’impianto di Radio Campagnola sito a Rubbietto, 107.300 MHz per l’impianto di Radio Radicale sito a Caneva, nelle loro aree di servizio e, accertate le interferenze provocate dalle emissioni di Radio Birikina, venisse ordinato alla convenuta di cessare ogni turbativa sulle trasmissioni irradiate dalle attrici con i propri impianti, adottando tutti gli accorgimenti tecnici ritenuti necessari, fino alla disattivazione dell’impianto interferente; che venisse quindi dichiarata la convenuta responsabile dell’illecito di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e/o dell’illecito di cui all’art. 2043 c.c. e, conseguentemente, la stessa venisse condannata al risarcimento di tutti i danni patiti dalle attrici, da liquidarsi in separata sede, stabilendo una provvisionale ai sensi dell’art. 278 c.p.c. . Chiedevano altresì la pubblicazione del dispositivo dell’emananda sentenza su due quotidiani, uno nazionale e uno locale, nonché su una pubblicazione di settore.
Ove le interferenze denunciate non fossero cessate entro quindi giorni dalla notifica della citazione, le attrici preannunciavano il deposito di ricorso ex art. 700 c.p.c. per l’immediata cessazione delle stesse.
Il ricorso in via cautelare veniva quindi effettivamente depositato in data 25.6.1998.
Costituitasi la convenuta nel procedimento d’urgenza con memoria 14.7.1998 eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione dell’A.G.O., il G.I., con ordinanza in data 19.7.1998, dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 700 C.p.C., proposto dalle attrici ex art. 669 quater c.p.c., per difetto di giurisdizione dell’A.G.O. a conoscere della causa di merito.
Con comparsa di costituzione depositata in data 1.10.1998 Radio Castelfranco Stereo Due S.n.c. si costituiva nel giudizio di merito.
In via preliminare ribadiva l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’A.G.O..
Affermava infatti che il potere di regolamentazione dell’uso delle frequenze tramite assegnazione in concessione ai privati spettava ex lege n. 223/90 solo alla P.A. e che parimenti ex art. 1, comma 5, della legge n. 122/98 la risoluzione di eventuali interferenze tra concessionari competeva in via esclusiva agli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni.
Rilevava inoltre l’impossibilità per l’A.G.O. di emettere una pronuncia diretta ad annullare, revocare, o modificare un provvedimento amministrativo inerente la regolamentazione di un’attività discrezionale della P.A. – quale quello con cui era stata revocata l’autorizzazione provvisoria rilasciata a Radio Maria – sindacando in materia di interessi legittimi e così violando l’art. 37 c.p.c..
Nel merito rilevava altresì l’infondatezza delle domande attoree.
Concludeva pertanto nel senso precisato in epigrafe.
Fallito il tentativo di conciliazione e precisate le conclusioni, come riportate in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione dal G.I. all’udienza del 22.6.1999.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. a conoscere della presente controversia.
Va innanzitutto rilevato che le domande principali proposte da parti attrici in atto di citazione, alle quali sono poi conseguenziali quelle di accertamento dell’illecito concorrenziale e di risarcimento danni, hanno per oggetto l’accertamento del loro diritto esclusivo di irradiare le proprie trasmissioni sulle frequenze 107.400 MHz, per l’impianto di Radio Maria sito a Muggia, 107.550 MHz per l’impianto di Radio Campagnola sito a Rubbietto, 107.300 MHz per l’impianto di Radio Radicale sito a Caneva, con conseguente condanna della società convenuta a cessare ogni turbativa, adottando tutti gli accorgimenti tecnici ritenuti necessari fino alla disattivazione dell’impianto interferente.
Ciò precisato è pacifico in causa che solo Radio Castelfranco Stereo Due é titolare di concessione ministeriale avente per oggetto l’esercizio dell’impianto di radiodiffusione sonora operante sulla frequenza 107.400 MHz, essendo essa subentrata, con atto di cessione di ramo d’azienda del 12.2.199B, nella posizione della Editoriale L.T.1 S.a.s. (art. 1, comma 13, L. 650/96).
Più in particolare si tratta di concessione rilasciata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni – così come è anche per le concessioni di cui risultano titolari parti attrici – ex art. 1 legge n. 422/93 in data 2.3.1994.
Siamo pertanto in presenza di concessioni vere e proprie, che richiedono l’accertamento della sussistenza in capo al concessionaria di determinati requisiti, sia pure non coincidenti completamente con quelli previsti dall’art. 16 della legge n. 223/90 e che vengono rilasciate – tra l’altro – ai soggetti autorizzati a proseguire nell’esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva sulla base della disposizione transitoria di cui all’art. 32 della legge n. 223/90: e, pertanto, tali concessioni hanno natura diversa dalle suddette autorizzazioni provvisorie e non possono essere confuse con esse.
Infatti la legge n. 223/90, pur sottoponendo l’esercizio della radiodiffusione e telediffusione da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica al conseguimento di apposita concessione, disciplinate dall’art. 16, ha consentito a coloro che, alla data della sua entrata in vigore, si trovassero a gestire impianti radiotelevisivi, la prosecuzione di tale loro attività – pur se condizionata, ex art. 32 stessa legge, alla presentazione della domanda per il rilascio della predetta concessione -, attraverso appunto l’introduzione dell’istituto dell’autorizzazione provvisoria. Orbene mentre tale autorizzazione, in difetto di concessione, non poteva avere rilevanza ai fini della devoluzione della cognizione delle eventuali controversie in materia al giudice amministrativo, che restavano infatti devolute al giudice ordinario con applicazione del criterio del cd. “preuso”
delle frequenze radiotelevisive (Cass. sez. Un. n. 11621/97), il rilascio della concessione, così come previsto dalla legge n. 422/93, implicante, analogamente alla concessione ex lege n. 223/90, rapporti tra ente concedente e privati, viene necessariamente ad incidere sulla giurisdizione nel senso della devoluzione delle controversie al giudice amministrativo attesi gli aspetti valutativo-discrezionali sottesi al rilascio della stessa.
Ciò posto a nessuna delle attrici, e a Radio Maria in particolare, fa capo un provvedimento amministrativo che consenta di radiotrasmettere sulla frequenza 107.400 MHz.
Infatti il provvedimento rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale F.V.C. – in data 14.2.1998 a Radio Maria, avente ad oggetto la richiesta modifica da parte della stessa di dimissione dell’impianto trasmittente, ubicato in località Chiampore di Muggia, operante sulla frequenza 107.300 MHz, e contestuale variazione della frequenza di diffusione dell’ulteriore impianto ubicato nella stessa località da 107.000 MHz a 107.400 Mhz – provvedimento che tra l’altro era una semplice autorizzazione provvisoria a carattere sperimentale per l’attuazione delle modifiche in oggetto, avente validità di giorni 120, sottoposto a verifica da parte dell’Ispettorato Territoriale e condizionato alla mancata insorgenza di situazioni di incompatibilità con altre emittenti – cfr. doc. 11 di parte attrice – è stato successivamente sospeso con provvedimento dello stesso Ispettorato del 21.2.1998, proprio per la segnalazione di interferenza da parte della resistente e, conseguentemente, è stato ordinato a Radio Maria il ripristino delle condizioni radioelettriche esercitate precedentemente alla suddetta autorizzazione sperimentale provvisoria (doc. 4 di parte convenuta).
Deve quindi ritenersi che la posizione soggettiva del privato privo di concessione amministrativa – come è pacificamente nel caso di specie per parti attrici, e Radio Maria in particolare, sulla frequenza 107.400 – di insorgere avverso provvedimenti amministrativi a lui pregiudizievoli non è di diritto soggettivo, ma di mero interesse legittimo, atteso il potere discrezionale esistente in materia in capo alla P.A. (cfr. Cass. n. 11172/95; Cass. n. 4219/96; Cass. 10919/95; Tribunale Ancona 5.9.1995: Tribunale Roma 16.7.1996).
Per quanto sopraddetto va quindi dichiarato senza dubbio il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. a conoscere delle domande proposte in causa da Radio Maria presupponenti il riconoscimento di un suo diritto esclusivo a trasmettere sulla frequenza 107.400 MHz, tenuto conto altresì che l’accoglimento delle suddette conclusioni si tradurrebbe in sostanza nella revoca o modifica del provvedimento amministrativo di concessione a radiotrasmettere rilasciato alla resistente, il che non è certamente consentito al giudice ordinario.
Parimenti sussiste il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in relazione alle domande svolte dalle restanti attrici che, pur non rivendicando il diritto a trasmettere sulla frequenza 107.400 MHz, lamentano sostanzialmente delle illecite interferenze da parte della convenuta sulle frequenze di cui esse sono concessionarie.
Ed invero la giurisdizione dell’A.G.O, nella stessa giurisprudenza prodotta da parte attrice è stata affermata facendo leva su quanto previsto dal secondo comma dell’art. 32 della legge n. 223/90 secondo cui “nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa modificazione della funzionalità tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, a eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali del ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni…”.
In particolare il riferimento ad “interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali” veniva interpretato come confermativo della giurisdizione dell’A.G.O..
Ora a parte la considerazione che, in presenza della mera autorizzazione provvisoria contemplata dal primo comma dell’art. 32 legge n. 223/90, per quanto sopraddetto, le controversie in materia dovevano considerarsi ancora devolute all’A.G.O., va osservato che la disposizione in esame non può trovare applicazione nella presente fattispecie in quanto chiaramente limitata all’arco di 730 giorni dall’entrata in vigore della legge ivi contemplato.
Ed invero viene ora in considerazione l’art. 1, comma 5 della legge n. 122/98 che attribuisce in via esclusiva agli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni la competenza a risolvere problemi di interferenze tra concessionari con conseguente impossibilità per il giudice ordinario di intervenire in materia.
Stabilisce infatti la suddetta disposizione per quanto qui interessa che: “… Ministero delle Comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva … per la compatibilizzazione radioelettrica nonché per l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente…”.
Del resto già l’art. 6 del D.L. 323/93, come modificato dall’art. 6 della legge n. 422/93, nonché il comma 2 dell’art. 1 della stessa legge non contenevano più alcun riferimento ad eventuali modifiche degli impianti conseguenti ad interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali.
Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. a conoscere di tutte le domande proposte in causa da parti attrici.
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il G.I., in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della presente controversia;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Padova, 10.12.1999
Il G.I.
La presente sentenza è stata depositata in Cancelleria, addì 27 marzo 2000.