27 LUGLIO 1983
SENTENZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI MILANO, SEZIONE I PENALE
CONTRO
1) XX (OMISSIS…)
2) YY (OMISSIS…)
IMPUTATO
il 1°) del reato di cui all’art. 1 L. 29.7.81 n. 406 perché, a fine di lucro, nella sua qualità di legale rappresentante della “ZZ”, abusivamente riproduceva, registrandoli su bobine magnetiche, brani musicali appartenenti al repertorio amministrativo dalla SIAE senza la relativa autorizzazione.
Accertato in Milano il 5.11.82
il 2°) del reato di cui all’art. 171 L. 22.4.41 n. 633 lett. B) perché diffondeva via etere, nella sua qualità di legale rappresentante della “HH” i brani musicali abusivamente registrati dalla “ZZ”.
Accertato in Milano il 4.11.82
IL PRETORE OSSERVA
A seguito di rapporto del 2.11.82 della Guardia di Finanza di Milano veniva iniziato procedimento penale a carico di XX e YY per i reati in epigrafe indicati.
Con successiva nota del 19.11.82 gli agenti specificavano di aver appreso da informazioni fornite dalla SIAE che la “HH” diffondeva via etere brani musicali appartenenti al repertorio amministrativo della SIAE, senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione e pagato il relativo compenso.
La Guardia di Finanza, su autorizzazione della locale Procura della Repubblica, procedeva pertanto a perquisizione e sequestro di varie bobine e relative scalette.
KK, direttore della “HH”, dichiarava in quell’occasione di aver ricevuto le bobine magnetiche registrate sempre e solo dalla “ZZ”, presso la quale veniva quindi effettuata altra perquisizione.
Ivi XX ammetteva la registrazione e diffusione dei brani musicali senza l’autorizzazione della SIAE, confermando il fatto anche davanti a questo giudice, in seguito a mandato di comparizione.
Vi è dunque, nel caso in esame, da affrontare in primo luogo la questione di diritto controversa in dottrina e giurisprudenza, se cioè la radiodiffusione di brani musicali, senza la preventiva autorizzazione degli aventi diritto, da parte di emittenti radiofoniche e televisive, sia penalmente sanzionata e costituisca il reato di cui all’art. 171 lett. B) L. 22.4.41 n. 633.
Occorre al riguardo valutare se la messa in onda di un brano musicale costituisca in tal caso “diffusione” nel senso di cui alla norma citata. Secondo l’art. 16 della stessa legge, il diritto esclusivo dell’autore di diffondere ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, come il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi. Considerando viceversa le previsioni contenute nella sezione V del capo IV della citata legge, si rileva che la “diffusione” viene distinta dalla “radiodiffusione dell’opera mediante impiego del disco o altro strumento meccanico” (art. 61 I° comma n. 3), per cui si dispone che il diritto dell’autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione (art. 61 ultimo comma). Tali norme prevedono una tutela di carattere meramente civilistico: la sezione IV del capo IV costituisce un sistema derogatorio alla normativa generale, per cui è possibile radiodiffondere anche senza il consenso dell’autore, richiesto solo per la diffusione di opere nuove (art. 52), e di opere dei locali dell’ente radiofonico (art. 59), mentre in ogni altro caso l’autore ha solo un diritto di natura patrimoniale, al pagamento di un compenso.
Con questo diverso trattamento è stata riconosciuta una posizione privilegiata all’ente di radiodiffusione, che non è condizionato all’autorizzazione dell’autore dell’opera ma ha solo l’obbligo di corrispondergli un compenso.
In questo regime di deroga nulla è ovviamente detto espressamente in relazione alle emittenti private, allora inesistenti, alle quali però (vista la sentenza n. 202/76 della Corte Costituzionale che ha liberalizzato nell’ambito locale il servizio di radiodiffusione privato riconoscendogli il diritto di coesistere col regime monopolistico della RAI) non si vede perché non estendere (senza che siano attuate ingiustificate disparità di trattamento) le prerogative previste per le radiodiffusioni pubbliche, data l’identica natura dei mezzi di trasmissione e la rispondenza dei fini agli interessi generali dello Stato, verificata attraverso il controllo sulle trasmissioni.
Essendo la tutela penale prevista dall’art. 171 lett. B) solo per la “radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico”, ipotesi specifica contenuta in un elenco tassativo e non meramente esemplificativo, il comportamento del YY, per il principio di stretta legalità che informa il nostro ordinamento, non è penalmente rilevante, non essendo il fatto previsto dalla legge come reato.
Strettamente connessa con l’attività di radiodiffusione della “HH” e quella della “ZZ” (società peraltro solo formalmente distinte, avendo entrambe come soci di maggioranza membri della famiglia YY): questa riproduzione con i brani musicali e le bobine tramite HH e le altre emittenti ad essa collegate.
Questa attività di riproduzione è dunque prodromica rispetto alla radiodiffusione, coessenziale ad essa, per nessun altro scopo posta in essere.
Se non è penalmente sanzionabile quella, parrebbe davvero illogico che lo sia questa.
Peraltro diversa è la ratio legis dell’art. 1 L. 29.7.81 n. 406: esso punisce l’abusiva riproduzione a fine di lucro di dischi o nastri o supporti analoghi ovvero la loro messa in commercio, detenzione per la vendita o introduzione a fini di lucro nel territorio dello Stato.
Va quindi rilevato non solo che vi si parla di riproduzione a fini di radiodiffusione, ma anche che la norma, come è peraltro notorio, è stata creata per reprimere l’attività di fabbricanti e venditori abusivi di dischi e musicassette, e prevede la riproduzione di un gran numero di esemplari a fini di commercializzazione e lucro: ipotesi tutta diversa da quella in esame. Una radio privata lucra essenzialmente sulla pubblicità, non diffonde musica per guadagnare direttamente da tale diffusione ma dalla pubblicità che essa consente.
Va detto per inciso che chi ci guadagna direttamente, dalla radiodiffusione, sono gli autori stessi e le case discografiche (per la notorietà che in tal modo ottengono), tanto che essi stessi mandano gratuitamente alle radio (fatto notorio) i nuovi brani musicali.
Non solo quindi, in generale, il caso in esame si riferisce ad una situazione diversa da quella prevista dal legislatore, ma anche, in particolare, l’ipotesi non può concretare il reato suddetto per mancanze del dolo specifico previsto dalla norma.
Quanto si è detto in relazione al reato di cui all’art. 171 lett. B) ascritto al XX vale ad escludere anche la sussistenza del reato di cui all’art. 171 lett. A) eventualmente ravvisabile nella condotta del YY.
Dal proscioglimento degli imputati deriva l’ordine di restituzione agli stessi del materiale sequestrato.
P.Q.M.
Letto l’art. 328 Cod. Proc. Penale
Proscioglie XX e YY dai reati loro rispettivamente ascritti, il primo perché il fatto non costituisce reato ed il secondo perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ordina la restituzione agli stessi di quanto sequestrato.
Così deciso in Milano, 27.7.83