26 GIUGNO 2001
SENTENZA N.54/01 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA, SEZ.IV PENALE
…OMISSIS…
SENTENZA
NEI CONFRONTI DI:
1) AA,… omissis…
2) BB,… omissis…
3) CC,… omissis…
4) DD,… omissis…
5) EE,… omissis…
IMPUTATI
AA,CC,
S) del reato di cui agli artt. 81,110,48,479,495,61 n.2 c.p. perchè in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui al capo che segue, CC quale legale rappresentante dell’emittente televisiva “XX” ed AA quale tecnico incaricato dallo stesso a redigere la documentazione tecnica necessaria per ottenere la concessione, nelle schede asseverate con giuramento davanti a p.u allegate alla domanda presentata nell’ottobre 1990 al Ministero PP.TT, per ottenere la concessione per l’esercizio della radiodiffusione in ambito locale ex lege 223/1990 e confermate da ZZ quale nuovo amministratore dell’emittente nell’anno 1993 ex lege 422/1993, falsamente attestavano che l’emittente aveva in uso gli impianti siti in Monte babaurra (CL) ch. 64 e Monte Grottarossa (CL)ch.64 mentre invece essi da verifiche effettuate in data 1.4.1992 dal C.C. T.T. di Palermo risultavano non installati e non funzionanti, e inducevano così in errore gli uffici competenti del Ministero che,nel piano di assegnazione delle frequenze approvato con D.P.R 20.1.92, falsamente indicavano come esistenti ed in uso alla detta emittente gli impianti suddetti.
In Roma dal 1990 al 1993
T) del reato di cui all’art. 81, 110, 56, 640 n.1 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con il falso di cui al capo che precede, i funzionari del Ministero PP.TT. e procurarsi l’ingiusto profitto del rilascio della concessione per l’esercizio della radiodiffusione in ambito locale a favore dell’emittente “XX” anche con gli impianti di cui sopra falsamente denunciati e, comunque, il riconoscimento di requisiti giuridicamente significativi per l’esercizio della radiodiffusione televisiva, con conseguente danno per il detto Ministero e gli altri richiedenti analoghe concessioni; non realizzando l’evento perché il Ministero PP.TT. negava la concessione con decreto in data 16.3.1994 per irregolarità nella documentazione.
In Roma dal 1990 al 1994
26) BB
U) del reato di cui agli artt. 81, 110, 48,479,495,61 n2 c.p., perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui al capo che segue, RR quale legale rappresentante dell’emittente televisiva “YY” ed FF quale tecnico incaricato dallo stesso a redigere la documentazione tecnica necessaria nelle schede asseverate con giuramento davanti a p.u. allegate alla domanda presentata nell’ottobre 1990 al Ministero PP.TT. per ottenere la concessione per l’esercizio della radiodiffusione in ambito locale ex lege 223/1990 e confermate nell’anno 1993 ex lege 422/1993 dal BB che, quale amministratore dell’emittente “MM” li aveva rilevati, falsamente attestavano che l’emittente “YY” prima e “MM” poi, aveva in uso l’impianto sito in Contrada valle Pozzo ch. 43, mentre invece esso da verifiche effettuate in data 1.4.1992 dal C.C.T.T. di Palermo risultava non installato e non funzionante, e inducevano così in errore gli uffici competenti del Ministero che nel piano di assegnazione delle frequenze approvato con D.P.R. 20.1.92, falsamente indicavano come esistente ed in uso alla detta emittente l’impianto suddetto;
In Roma dal 1990 al 1993
V) del reato di cui all’art. 81, 110, 56, 640 n.1 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore, con il falso di cui al capo che precede, i funzionari del Ministero PP.TT. e procurarsi l’ingiusto profitto del rilascio della concessione per l’esercizio della radio-diffusione in ambito locale a favore dell’ emittente “MM” anche con l’impianto di cui sopra falsamente denunciato e, comunque, il riconoscimento di requisiti giuridicamente significativi per l’esercizio della radiodiffusione televisiva, con conseguente danno per il detto Ministero e gli altri richiedenti analoghe concessioni, non realizzando l’evento perché il Ministero PP.TT., accertato il falso, escludeva dalla concessione rilasciata in data 21.3.1994 l’impianto risultato non installato. In Roma dal 1990 al 1994
BB
W) del reato di cui agli artt. 81,110, 48,479,495, 61. n.2 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui al capo che segue, JJ quale legale rappresentante dell’emittente televisiva “KK” ed AA quale tecnico incaricato dallo stesso a redigere la documentazione tecnica necessaria per ottenere la concessione, nelle schede asseverate con giuramento davanti a p.u. allegate alla domanda presentata nell’ottobre 1990 al Ministero PP.TT. per ottenere la concessione per l’esercizio della radiodiffusione in ambito locale ex lege 223/1990 e confermate nell’anno 1993 ex lege 422/1993 da BB che, quale amministratore dell’emittente “MM” li aveva rilevati, falsamente attestavano che l’emittente “YY” prima e “MM” poi aveva in uso gli impianti siti in Castello di Chiaromonte ch 33, Castello di Chiaromonte ch.44, Monte Bardaro ch D e Monte Babaurra ch.69, mentre invece essi da verifiche effettuate in data i e 7.4.1992, dal C.C.T.T. di Palermo risultavano non installati e non funzionanti, e inducevano così in errore gli uffici competenti del Ministero che, nel piano di assegnazione delle frequenze approvato con D.P.R 20.1.92 falsamente indicavano come esistenti ed in uso alla detta emittente gli impianti suddetti;
In Roma dal 1990 al 1993
X) del reato di cui all’art. 81,110, 56, 640 n.l c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore, con il falso dì cui al capo che precede, i funzionari del Ministero PP.TT. e procurarsi l’ingiusto profitto del rilascio della concessione per l’esercizio della radiodiffusione in ambito locale a favore dell’ emittente “MM” anche con gli impianti di cui sopra falsamente denunciati e, comunque, il riconoscimento di requisiti giuridicamente significativi per l’esercizio della radiodiffusione televisiva, con conseguente danno per il detto Ministero e gli altri richiedenti analoghe concessioni non realizzando l’evento perché il Ministero PP.TT.,accertato il falso, escludeva dalla concessione, rilasciata in data 21.3.1994 gli impianti risultati non installati.
In Roma dal 1990 al 1994
DD
1) del reato dl cui all’art. 110, 48,419,495, 61 n.2 c.p. perché in concorso tra loro, al fine omettere il reato di cui al capo che segue, il GG quale legale rappresentante dell’emittente televisiva “NN” e DD quale tecnico incaricato dallo stesso a redigere la documentazione tecnica necessaria per ottenere la concessione, nelle schede asseverate con giuramento davanti a p.u legate alla domanda presentata nell’ottobre 1990 al Ministero PP.TT. per ottenere la concessione per esercizio della radiodiffusione in ambito nazionale ex lege 223/1990, falsamente attestavano che emittente aveva in uso ali impianti siti in Ascoli Piceno -colle San Marco ch 30; Ascoli Piceno- Colle San Marco ch 55; Grottammare-tesino ch 55 e terni Miranda ch.48 mentre invece essi da successive verifiche effettuate nel febbraio- giugno 1992 dal C.C.T.T. di Ancona risultavano non installati e non funzionanti, e inducevano così in errore gli uffici competenti del Ministero che, nel piano di assegnazione delle frequenze approvato con D.P.R. 20.1.92 e nell’autorizzazione all’esercizio della radiodiffusione causalmente indicavano come esistenti ed in uso a detta emittente gli impianti suddetti;
In Roma nel 1990
Z-1) del reato di cui all’art. 110, 56, 640 n.1 c.p., perché, in concorso tra loro, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre in errore, con il falso di cui al capo che precede, i funzionari del Ministero PP.TT., addetti all’esame delle relative pratiche e procurare all’emittente “NN” l’ingiusto profitto, con corrispondente danno per gli aventi diritto e per il Ministero PP.TT., del riconoscimento di elementi giuridicamente rilevanti per l’esercizio della radiodiffusione, all’autorizzazione ex lege 223/1990 e 422/1993 ad esercitare la stessa e a servirsi di impianti all’epoca resistenti.
In Roma dal 1990 al 1993
EE
Z-2) del reato di cui all’art. 110,48,479,495, 61 n.2 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di commettere il reato di cui al capo che segue, la TT quale legale rappresentante dell’emittente televisiva “PP” e EE quale tecnico incaricato dalla stessa a redigere la documentazione tecnica necessaria per ottenere la concessione, nelle schede asseverate con giuramento davanti a p.u. allegate alla domanda presentata nell’ottobre 1990 al Ministero PP.TT. per ottenere la concessione per l’esercizio della radiodiffusione in ambito locale ex lege 223/1990, falsamente attestavano che l’emittente aveva in uso l’impianto sito in Petriano ch. 69,mentre invece esso da successive verifiche effettuate nel febbraio- giugno 1992 dal C.C.T.T. di Ancona risultava non installato e non funzionante e inducevano così in errore gli uffici competenti del Ministero che, nel piano di assegnazione delle frequenze approvato con D.P.R. 20.1.92, falsamente indicavano come esistente ed in uso alla detta emittente l’impianto suddetto;
In Roma nel 1990
A-3) del reato di cui all’art. 110, 56, 640 n.1 c.p., perché, in concorso tra loro, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore, con il falso di cui al capo che precede, i funzionari del Ministero PP. TT. e procurarsi l’ingiusto profitto del rilascio della concessione per l’esercizio della radiodiffusione in ambito locale a favore dell’emittente “PP” anche con l’impianto di cui sopra falsamente denunciato e, comunque, il riconoscimento di requisiti giuridicamente significativi per l’esercizio della radiodiffusione televisiva, con conseguente danno per il detto Ministero e gli altri richiedenti analoghe concessioni; non realizzando l’evento perché il Ministero PP.TT., accertato il falso, escludeva dalla concessione rilasciata in data 9.3.1994 gli impianti risultati non installati.
In Roma dal 1990 al 1994
87)HH
H-3) del reato di cui all’art. 81,110,48,479,495,61 n.2 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui al capo che segue, OO quale legale rappresentante dell’emittente televisiva “SS” ed HH quale tecnico incaricato dallo stesso a redigere la documentazione tecnica necessaria per ottenere la concessione, nelle schede asseverate con giuramento davanti a p.u. allegate alla domanda presentata nell’ottobre 1990 al Ministero PP.TT. per ottenere la concessione per l’esercizio della radiodiffusione in ambito locale ex lege 223/1990, e confermate quanto agli impianti siti in Sefro, Genga, Mazzangrugno ch.43 e Cancelli di Fabriano, nel 1993 ex lege 422/1993, falsamente attestavano che l’emittente aveva in uso gli impianti sití in Mazzangrugno ch. 22, Monte Fano ch.27, Monte della Croce ch. 43, Mazzangrugno ch. 43, Cancelli ch. 59, Punta Bore Tesino ch. H, Sforzacosta ch. 24, Sefro ch. 27, Monte Petrano ch. 28, Colbordolo ch. 37, Monte Schiantello ch. 47, Cagli Città ch. 47, Cagli Città ch. F, Cagli Nord ch. 40, mentre invece essi da verifiche effettuate nel febbraio giugno 1992 dal C.C.T.T. di Ancona risultavano non installati e non funzionanti, e inducevano così in errore gli uffici, competenti del Ministero che, nel piano di assegnazione delle frequenze approvato con D.P.R. 20.1.92, falsamente indicavano come esistenti ed in uso alla detta emittente gli impianti suddetti;
In Roma dal 1990 al 1993
1-3) del reato di cui all’art. 81, 110, 56,640 n.l c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore, con il falso di cui al capo che precede, i funzionari del Ministero PP.TT. e procurarsi l’ingiusto profitto del rilascio della concessione per l’esercizio della radiodiffusione in ambito locale a favore dell’emittente “SS” anche con gli impianti di cui sopra falsamente denunciati e, comunque il riconoscimento di requisiti giuridicamente significativi per l’esercizio della radiodiffusione televisiva, con conseguente danno per il detto Ministero e gli altri richiedenti analoghe concessioni; non realizzando l’evento perchè il Ministero PP.TT., accertato il falso, escludeva dalla concessione rilasciata in data 7.3.1994 gli impianti risultati non installati.
In Roma dal 1990 al 1994
Vista l’impugnazione proposta dal P.M. avverso la sentenza emessa in data 5.7.99 con la quale il G.U.P. c/o Tribunale di Roma ha dichiarato NLP perché il fatto non sussiste;
Udite all’udienza del 7/6/2001 le conclusioni del P.G. e dei difensori riportate in verbale;
OSSERVA
Con atto di appello del 30/9/1999 i1 Procuratore della Repubblica, in persona del Sostituto Procuratore, impugnava la sentenza del G.U.P. con la quale gli imputati venivano prosciolti dall’imputazione di cui in rubrica, perché il fatto non sussiste.
Il G.U.P motivava sviluppando le argomentazione di seguito esposte:
Con riguardo al reato di falso ideologico per induzione, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto più volte occasione di affermare il principio per cui, ai fini della giuridica configurabilità del delitto in questione, è, comunque, necessaria l’esistenza di un atto pubblico che contenga una attestazione del pubblico ufficiale sugli elementi di fatto falsamente dichiarati dal privato.
E’, cioè, necessario che la falsa dichiarazione del privato venga assunta a presupposto di fatto dell’atto pubblico promanante dal pubblico ufficiale, perdendo, così, ogni autonoma rilevanza e venendo, piuttosto, a costituire uno degli elementi direttamente attestati dal pubblico ufficiale (che è, quindi, l’autore immediato del reato), sia pure sulla base della falsa notizia ricevuta dal privato, che del reato è l’autore mediato e che di esso risponde penalmente (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. Sez. V 26.4.93 in Cass. Pen. 1993 pag. 1670).
Il P.M. nel contestare i reati di falso ideologico per induzione, individua nel c.d. piano di assegnazione delle Frequenze approvato con D.P.R. 20.1.1992 l’atto pubblico che conterrebbe le ipotizzate false attestazioni sulla esistenza o sul funzionamento degli impianti radiotelevisivi.
Il piano di assegnazione, come del reato indicato all’ art. 3, I comma, Legge 223/90, è un atto di pianificazione delle frequenze, e, cioè, un atto che, proiettato nel futuro, tende a porre ordine nell’uso delle frequenze, con il fine di scongiurare i dannosi effetti conseguenti ad un indiscriminato esercizio della attività di radiodiffusione e ad assicurare l’effettivo pluralismo e la ordinata coesistenza delle imprese di radiodiffusione.
Tali essendo la natura ed il fine del piano di assegnazione appare incongruo ipotizzare che esso fosse anche destinato a provare, sia pure per implicito, la verità delle circostanze che, nella prospettiva accusatoria, si assumono false.
Poiché va escluso che il piano di assegnazione avesse quella funzione attestatrice necessaria al fine della giuridica configurabilità del reato di falso ideologico ipotizzato dal P.M. non può che concludersi nel senso della pronuncia di sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste nei riguardi di tutti gli imputati cui il reato stesso è ascritto.Il P.M. appellante censura la decisione in quanto basata su argomentazioni non condivisibili.
Osserva in particolare quanto segue:
La Legge 6.8.90 n. 223 che disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato, è entrata in vigore il 24.8.90.
La legge all’art. 3 contiene la previsione di un piano di assegnazione delle frequenze da predisporre nel rispetto del piano di ripartizione (il piano di ripartizione indica le varie bande di frequenza utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazione), e da approvare (art. 3 n.17) con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle Poste (sentito il C.S.T. delle Poste), previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
La finalità della Legge come chiaramente emerge dalle disposizioni citate era quella di impedire l’indiscriminata occupazione dell’etere disciplinando l’uso di esso, ma partendo dall’esistente, cristallizzandolo e mettendovi ordine.
E proprio in base a quell’esistente, per espressa disposizione di legge doveva essere redatto il piano di assegnazione delle frequenze.
E infatti l’art. 34 testualmente disponeva “Il primo piano di assegnazione viene definito sulla base del … piano di ripartizione …..Gli impianti censiti ai sensi dell’art. 4 … L. 4.2.85 costituiscono elementi per la definizione del piano stesso che è redatto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge del Ministero… che può avvalersi della collaborazione di enti, società esperti ….”
Ma a proposito di impianti censiti, che la Legge non si riferisse agli impianti censiti nell’85, ma agli impianti censiti nel 90 in base ai criteri stabiliti nella Legge dell’85, non appare dubitabile.
Gli impianti “censiti” di cui al cit. art. 34 erano inequivocabilmente quelli indicati nel precedente art. 32 che testualmente disponeva” I privati che alla data di entrata in vigore della presente Legge eserciscono impianti per la radiodiffusione .. sono autorizzati , a proseguire nell’esercizio degli impianti stessi a condizione che abbiano presentato domanda per il rilascio della concessione entro 60 giorni … ,e all’ulteriore condizione che rendano entro 60 giorni … comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall’art. 4 co. 1….L. 4.2.85 n.10, corredata dalle schede tecniche previste dal D.M…… .13.12.84…”.
Va aggiunto che ove l’art. 34 avesse inteso richiamare il censimento dell’85 lo avrebbe detto, e invece parla solo di impianti censiti ai sensi della Legge dell’85.
Peraltro ove il piano dovesse essere redatto in base agli impianti censiti nell’85 l’art. 32 non avrebbe imposto quale condizione per l’ottenimento della concessione la denuncia degli impianti eserciti alla data di entrata in vigore della Legge con le relative schede, né avrebbe vietato (con lo stesso art.32 n.2) qualsiasi modifica degli impianti suddetti, fino al rilascio della concessione, in quanto comunque nessuna modifica successiva all’85 avrebbe potuto in alcun modo avere rilevanza.
Ma che il censimento cui fa riferimento la Legge sia quello del 90 e che di fatto tale censimento sia stato usato per la redazione del piano emerge da numerosi altri elementi.
Si richiamano anche le dichiarazione di Collarizza “, … le emittenti avevano trasmesso al Ministero i dati compilando delle schede loro inviate dallo stesso Ministero… predisposte nell’84 .. che nel 90 erano tecnologicamente superate… Il Ministero… non ci ha trasmesso l’elenco delle postazioni per cui non fummo in grado di effettuare un controllo dell’effettiva esistenza di esse” e il 22.4.95 “la FTM riceveva dal Ministero disposizioni precise perché venissero inseriti i dati forniti dalle varie emittenti, dati che costituivano la base per la predisposizione del piano”.
II piano approvato con decreto del 92 essenziale ai fini del rilascio della concessione è stato redatto solo ed esclusivamente in base alle denunce degli impianti trasmessi dai richiedenti le concessioni.
Ciò risulta innanzitutto dalle stesse domande di concessione presentate nell’ottobre 90 ove i richiedenti nessun altro elemento di valutazione erano tenuti a fornire se non il numero, la collocazione e le caratteristiche degli impianti eserciti.
Magagnone, tecnico della FTM che diresse le operazioni per la predisposizione dello schema di piano, ha poi affermato “ci fu detto che non avremmo dovuto procedere ad alcun controllo della veridicità delle schede perché i presentatori di esse si erano assunte la responsabilità relativa facendole firmare dai periti… ed asseverandole con giuramento…”; Magnone, altro tecnico FIM ” … abbiamo inserito tutti i dati delle schede delle domande di concessione….. “.
Non appare dubitabile che solo ed esclusivamente le schede con gli impianti in esse ìndicate, e nessun altro elemento, fu preso e doveva essere preso in considerazione per la redazione del piano. Non appare nemmeno dubitabile che gli impianti indicati nelle schede fossero i soli che dovessero e potessero essere inclusi in quel piano; che i titolari di quelli impiantì avessero per il solo fatto di possedere gli impianti titolo a continuare nell’esercizio della telediffusione e titolo preferenziale per ottenere le concessioni. Non può sostenersi che il piano non attestasse sia pure indirettamente l’esistenza di quegli impianti denunciati e non può sostenersi che non attribuisse alcun diritto ai titolari di quegli impianti in esercizio inclusi nel piano, atteso che la inclusione, come detto, dava il diritto di continuare nell’esercizio e attribuiva titolo preferenziale per la concessione (mentre requisiti di cui all’art.16 solo successivamente, e solo in aggiunta al requisito primario del possesso dell’impianto e dell’inclusione di esso nel piano con le specifiche caratteristiche indicate nelle schede nel piano, sarebbero stati valutati). Posto quanto sopra esposto non pare controvertibile la configurazione del falso così come contestato. E infatti non può non darsi atto che la inclusione delle frequenze e delle postazioni nel piano presupponeva necessariamente la loro esistenza, e che dalla inclusione e cioè da quel riconoscimento di esistenza, la legge faceva discendere conseguenze rilevanti: la possibilità di continuare a trasmettere a titolo preferenziale per il rilascio della concessione. Nessuno degli impianti, o quasi, cui fu comunicato l’esito degli accertamenti nemmeno nella immediatezza del fatto, e pur avendo interesse a provare l’esistenza dell’impianto, (essendo ancora in corso la procedura di rilascio delle concessioni) ritenne di produrre documentazione attestante esistenza e funzionamento di esso.
Peraltro la constatata assenza degli impianti non può certo giustificarsi con pretese manutenzioni in quanto non è ipotizzabile che anche antenne e tralicci fossero smantellati per essere portati a riparare.
Una postazione trasmittente è composta di alcuni apparati fissi, tralicci, antenne, ecc., che non possono certo essere rimossi per essere riparati, ma la riparazione deve avvenire necessariamente sul posto.
E ancora gli impianti non risultano denunciati ovvero comunicati né agli uffici di polizia né ai Circostel né al Ministero seppure tali denunce fossero obbligatorie. Ciò è tanto più rilevante ove si consideri la importanza determinante attribuita alla legge all’esercizio di essi.
Non risultano richieste concessioni edilizie, anche esse obbligatorie, e nemmeno concessioni in sanatoria.
Concludeva il P.M. chiedendo che in riforma della sentenza del G.U.P. venisse disposto il rinvio a giudizio degli imputati.
Va ricordato che il presente procedimento costituisce uno stralcio del procedimento originario disposto per alcune rilevate discrasie tra copie della sentenza del G.U.P. con riferimento all’appello del P.M. e con particolare riguardo alla mancata citazione di alcuni degli appellanti davanti a questa Corte. Acquisiti gli atti presso il G.U.P. e instaurato ritualmente il contraddittorio all’udienza del 7/6/2001 il P.G. e la difesa hanno concluso come in atti.
Osserva il Collegio che uno dei punti focali della vicenda in esame è dato dalla qualificazione o meno del piano di assegnazione delle frequenze approvato dal D.P.R. 20/01/1992 come atto pubblico, avente la funzione di attestare l’esistenza – in un contesto temporale definito – di individuate e determinate reti di trasmissione.
Il piano prevede la astratta localizzazione sul territorio degli impianti di trasmissione e delle frequenze a ciascuno assegnate mirando ad una ottimizzazione dell’uso dello spettro radio elettrico.
Il profilo che rileva per la corretta individuazione tipologica del piano, non è quello per così dire afferente alla metodologia e al modus operandi seguito sul piano pratico ma quello riferibile al fine da perseguire e agli strumenti da utilizzare nell’ottica legislativa di settore.
L’essersi l’Amministrazione limitata ad acquisire le dichiarazioni – istanze dei privati portando a dare alle stesse quasi rilievo esclusivo è elemento che non deriva da alcuna previsione normativa, bensì da una scelta pratica effettuata dall’amministrazione stessa.
Valgono al riguardo tra l’altro le dichiarazioni fatte dal Collavizza riportate nell’appello del P.M. innanzi ricordate, e che forniscono un dato di lettura della situazione esposta con riguardo al profilo operativo.
Ciò che più rileva, peraltro è che verifiche e controlli immediati sulle dichiarazioni – istanze attuate in via preventiva rispetto alla definizione del piano, non furono eseguite: il che si verificò per ragioni, di ordine pratico connesse alla difficoltà del censimento e non per una sorta di affidabilità privilegiata conferita alle dichiarazioni. Le osservazioni innanzi sviluppate mostrano la loro pregnanza là dove si rifletta su una circostanza del tutto pacifica e cioè che il piano di assegnazione delle frequenze aveva una finalità eminentemente tecnico pratica e non una finalità asseverativa o attestativa.
Va anche aggiunto sotto il profilo di stretto diritto che l’ipotesi di cui agli artt. 48-479 C.P. ricorre solo allorchè i fatti che il pubblico ufficiale si limita a riportare nell’atto pubblico come provenienti da un privato sono integrati da una attestazione del pubblico ufficiale, di cui l’atto stesso è destinato a provare la verità (cfr. Cass. Sez. V 5/4/93 n. 3144). Nel caso di specie tale attestazione mancava.
Lo schema legale dell’accordo mediato non ricorre, inoltre, quando il pubblico ufficiale si sia avvalso delle mendaci dichiarazioni del terzo invece di prendere diretta conoscenza dei fatti oggetto della prestazione. E’ Mancata nella vicenda in esame la verifica dei dati contenuti nelle dichiarazioni.
In punto di fatto va altresì rilevato che il consistente lasso temporale tra l’epoca di presentazione della domanda con Scheda contenente attestazione di uso di impianti e l’epoca del controllo effettuato dal Circostel non consente di disporre di riscontri probatori adeguati non potendosi conferire efficacia concludente ed esaustiva sotto il profilo probatorio, agli elementi indiretti, di natura indiziaria a cui ha fatto riferimento il P.M..
Alla luce delle argomentazioni esposte, e non apparendo prospettabile una valutazione prognostica aperta in sede di verifica dibattimentale, la sentenza del G.U.P va confermata
P. Q. M.
Visti gli artt. 428,127 C.P.P., conferma la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Roma, emessa in data 5/7/1999 con la quale è stato dichiarato di non doversi procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di AA, BB, CC, DD e EE in ordine ai capi di imputazione loro rispettivamente ascritti.
Roma, 7/6/2001
IL CONSIGLIERE EST. | IL PRESIDENTE |
Depositato in Cancelleria | |
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