26 giugno 1997 Ordinanza n. 18260/97 del Tribunale di Napoli

26 giugno 1997

ORDINANZA N° 18260 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI

Il G.I. letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede osserva

IN FATTO

La ricorrente, proprietaria dell’emittente radiofonica Radio Giugliano Centro, lamenta che le proprie trasmissioni, per le quali si avvale della frequenza 107,500 MHz (con ripetitore operante sul Vesuvio), sono gravemente disturbate dal segnale di altra emittente radiofonica, di proprietà della resistente FINSUD, irradiante programmazione con la sigla “Latte e Miele”, ed operante sulla frequenza 107,500 MHz, a mezzo di impianto sito sul monte Faito.

Da qui, in ragione del proprio preuso sulla frequenza 107,500 MHz, la domanda di tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., volta alla eliminazione “di qualsiasi interferenza alla ricezione” dei propri programmi, ciò a mezzo della “disattivazione immediata” dell’impianto ripetitore della resistente, “rimettendo l’istante nel pieno godimento pacifico ed indisturbato della frequenza 107,500 MHz.

Nel merito, l’istante prospetta l’esercizio dell’azione volta alla repressione della concorrenza sleale a suo dire posto in essere, con l’attività interferente, dalla resistente.

La resistente, costituitasi, si è opposta alla domanda di controparte.

IN DIRITTO

1) In primo luogo va dichiarata la nullità del foglio di deduzioni allegato all’udienza del 17.6.1997 e prodotto dall’avv. Arpaia, atteso che con tale foglio si realizza una sostanziale violazione di quanto disposto dalla G.D. alla precedente udienza, ove era stata autorizzata la trattazione scritta della causa, con il deposito di memorie, fino e non oltre il 13.6.

2) Va poi rilevata l’infondatezza della eccezione di incompetenza per territorio di questo Tribunale (sussistendo quella del Tribunale di Torre Annunziata, nel cui territorio è sito il ripetitore della resistente che cagiona le interferenze per cui è causa).

Infatti, a seguito della introduzione del rito cautelare uniforme, la competenza (anche territoriale) viene determinata con riferimento a quella per il giudizio di merito (cfr. art. 669 ter primo comma).

Nella specie l’azione di merito prospettata è quella volta alla repressione della concorrenza sleale, azione risarcitoria, per la quale sussiste sicuramente la competenza del foro del convenuto, secondo i criteri generali.

Da qui la competenza territoriale di questo Tribunale, nella cui circoscrizione ha senz’altro sede la società resistente.

3)Va ancora rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione.

Al riguardo va rilevato, in primo luogo, che ai fini del riparto della giurisdizione non è sufficiente avere riguardo alle deduzioni e alle richieste delle parti ma occorre tener conto della vera natura della controversia, con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia (cfr. Cass. S.U. 5.12.1995 n. 12523).

In particolare la controversia è di interesse legittimo quando a fronte di un provvedimento amministrativo, si contesta il cattivo esercizio della relativa potestà.

Di contro, nella specie, non è in discussione in nessun modo qualsivoglia potestà amministrativa, né tanto meno nella vicenda per cui è causa è coinvolta la PA.

La controversia, infatti, verte esclusivamente tra privati, esercenti di emittenti radiofoniche, e riguarda l’utilizzo della stessa frequenza nell’ambito del medesimo bacino di utenza.

Né vale rilevare che la resistente dichiara di operare in virtù di concessione amministrativa (ex art. 16 e 32 legge Mammì e successivi interventi normativi).

Infatti le concessioni amministrative, ivi comprese quelle in subiecta materia sono rilasciate facendo salvi i diritti dei terzi, vale a dire – nella specie – il c.d. preuso acquisito da altra emittente (in ordine a frequenza e bacino di utenza).

La giurisprudenza richiamata, incautamente, da parte resistente, si riferisce a fattispecie di giurisdizione amministrativa in presenza di controversie tra privati e P.A. ovvero privati e concessionaria pubblica (RAI).

4) Nel merito il ricorso è fondato.

Va rilevato che la FINSUD ha acquistato con scrittura privata reg. il 3.1.1997 dalla Radionorba s.r.l. (che, a sua volta, aveva acquistato l’impianto in parola dalla soc. Radiopiù con scrittura reg. il 10.10.1994) l’impianto relativo alla frequenza radiofonica 107,500 MHz ubicato in Montefaito, con il diritto di utilizzare le frequenze.

Tuttavia non e stata esibita, benchè richiamata, la concessione alla società cedente. Di contro è stata esibita la concessione relativa a diversa frequenza (104.400) irradiata sempre dal Faito (a seguito di acquisto fatto dalla odierna resistente da radio panorama).

In definitiva, quindi, non v’è neanche prova convincente del diritto (nascente dalla concessione) preteso dalla FINSUD.

Di contro il preuso della ricorrente, sostanzialmente non contestato(se non genericamente) trova ampia conferma documentale (cfr doc. in prod. Ric. specie i precedenti giudiziari), senz’altro sufficienti in questa sede cautelare.

L’interferenza da parte della resistente, di fatto pure incontestata (anche se, specularmente, la FINSUD deduce di subire a sua volta interferenze dalla ricorrente, proponendo domanda riconvenzionale al riguardo), trova sufficiente prova documentale dalla perizia giurata in atti, e soprattutto dall’informativa controllo RAI, di cui alla missiva del 21.1.1997, (in prod. Ric.), nonché dalla contestazione del ministero delle PP.TT. del 17.2.1997.

A fronte di tali dati precisi le difese della resistente appaiono generiche e, comunque sfornite di ogni prova (in particolare irrilevante, in quanto estraneo (la presente controversia e quindi rispetto al thema decidendum, è il verbale del ministero PP.TT. del 6.11.1995).

5) Sussiste altresì periculum in mora d’altronde quasi in re ipsa in materia di concorrenza, atteso che i continui disturbi alle emissioni della ricorrente possono pregiudicarne la stessa “sopravvivenza” commerciale, atteso anche la perdita di utenza e quindi di clientela pubblicitaria (cfr doc. in atti), sicchè un ulteriore ritardo dell’intervento giudiziario non può avere che conseguenze irreparabili.

La presente statuizione comporta l’assorbimento della riconvenzionale di parte resistente.

6) Va pertanto ordinata l’immediata cessazione delle interferenze denunciate dalla ricorrente; ovviamente le modalità di attuazione del presente provvedimento, implicando accertamenti tecnici, non possono essere disposte già in questa sede, ma sono rimesse alla fase di attuazione, eventualmente ex art. 669 duodecies (anche a mezzo dell’ausilio di CTU, la cui designazione, in questa fase, appare inopportuna per ragioni di celerità).

In ogni caso, ove non sia possibile l’adozione di diversa soluzione ai fini dell’eliminazione delle interferenze per cui è causa, la resistente dovrà senz’altro cessare di avvalersi della frequenza in parola, con irradiazione dal Faito.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso ordina alla parte resistente di non interferire ulteriormente con le proprie emissioni radiofoniche (irradiate sulla frequenza 107,500 MHz dal Monte Faito) con quelle della società ricorrente sulla stessa frequenza, irradiate dal Vesuvio.

Fissa per l’inizio del giudizio di merito il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.