26 FEBBRAIO 2001
SENTENZA N.41/2001 DEL TAR ABRUZZO, SEZIONE DISTACCATA L’AQUILA
Sul ricorso n. 995/97 reg. gen., proposto dalla S.r.l. Radio Studio 5, in persona del rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Rossignoli e Enrico Marinucci presso il secondo elettivamente dom.ta in L’Aquila,alla via Campo di Fossa,4;
contro
il Ministero delle Comunicazioni, in persona del Ministro p.t.,l’Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise, rapp.ti e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila, con domicilio eletto in L’Aquila, Portici San Bernardino, 3;
per l’annullamento
del provvedimento del 3 ottobre 1997, pervenuto il 6 novembre successivo, con il quale il Direttore dell’Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise del Ministero intimato revocava l’autorizzazione sperimentale e provvisoria del 21 luglio 1997, ordinando la disattivazione di impianti e ponti radio ivi indicati, e invitando alla richiesta di concessioni a titolo oneroso ove occorra, della circolare della Direzione generale concessioni e autorizzazioni del Ministero intimato del 18 luglio 1997,posta a base dell’atto impugnato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle comunicazioni;
Vista l’ordinanza collegiale 641/97;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 20 dicembre 2001 la relazione del magistrato Dott. Massimo Basilavecchia, e uditi altresì l’avv. Enrico Marinucci e l’avv. dello Stato Anna Buscemi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente espone di gestire l’emittente radiofonica Radio studio cinque, già di proprietà di impresa individuale che aveva ottenuto tra il 1994 e il 1995 regolari concessioni per radiodiffusione sonora a carattere commerciale, e di avere in tale veste provveduto a trasferire, previa autorizzazione, taluni degli impianti siti in Vasto. In particolare, fanno parte della dotazione tecnica dell’emittente ricorrente gli impianti (c.d. regia aggiuntiva) necessari tecnicamente a collegare via etere gli studi secondari, siti in Vasto, con lo studio principale sito in Atessa, soprattutto in occasione di collegamenti esterni necessari a documentare avvenimenti di cronaca di vario genere (politica, culturale, sportiva).
In tale situazione, è peraltro sopravvenuto l’atto impugnato che, qualificando illegittima la utilizzazione di regie fisse e mobili eccedenti la principale, ha revocato l’autorizzazione al trasferimento e ha ordinato la disattivazione degli impianti in questione sulla base di una circolare ministeriale.
Avverso tale provvedimento meglio indicato in epigrafe, sono dedotti i seguenti motivi: 1) incompetenza del Direttore dell’Ispettorato Abruzzo e Molise, in quanto in base alla concessione la revoca poteva essere emanata solo dal Ministro, non ricorrendo le ipotesi che legittimano l’intervento degli organi periferici; 2)violazione degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; 3) violazione del decreto di rilascio della concessione, che non può essere modificata se non dall’autorità che l’ha rilasciata (ministro); 4) violazione dell’art. 3 comma 17 della legge 249/97, che consente infine proprio per porre fine alle incertezze la utilizzazione di ponti mobili; 5) disparità di trattamento rispetto alle emittenti nazionali.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione statale intimata.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.
All’udienza del 20 dicembre 2000 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
L’atto impugnato contiene la revoca dell’autorizzazione provvisoria del 21 luglio 1997, con la quale erano stati assentiti, in luogo diverso da quello originario, gli impianti secondari di regie fisse e mobili, nonché l’ordine di disattivazione degli impianti stessi, con invito a richiedere per gli stessi una ulteriore concessione onerosa.
Risulta palese che la situazione di fatto e di diritto conseguente all’atto revocato e all’assetto dei rapporti scaturito dalla concessione originaria viene ad essere modificata dall’atto impugnato, in senso deteriore per l’emittente “Radio studio cinque”, e che la emanazione dell’atto stesso non è avvenuta in condizioni particolare celerità e urgenza. Ne consegue la sussistenza dell’obbligo di comunicazione dell’apertura di ufficio del procedimento che si sarebbe concluso con la revoca e l’ordine di disattivazione, e, nell’acclarata mancanza di siffatta comunicazione, la violazione dell’art. 7 della legge 241/90, con impossibilità di ottenere in corso di procedimento l’apporto partecipativo della società destinataria del provvedimento finale, così come puntualmente dedotto dalla ricorrente nel secondo motivo di ricorso.
Nessuna particolare ragione è ravvisabile, né tanto meno è stata dedotta dalla stessa amministrazione (in sede amministrativa o giursdizionale) per escludere che il procedimento dovesse vedere la presenza attiva dell’emittente, così come in linea generale, e tendenzialmente inderogabile, prevede il citato art. 7.
D’altra parte, a ben vedere, è la stessa circolare ministeriale posta a base dell’atto impugnato a fondare l’esigenza di un contraddittorio tra amministrazione e concessionario, là dove prevede (indicando un percorso che è stato invece ignorato dalla amministrazione emanante) che gli “Uffici dovranno diffidare gli interessati dalle utilizzazioni improprie, con emissione di ordinanza di disattivazione…in caso di inottemperanza”. Pur non contenendo accenni alla legge 241/90, la circolare è dunque tuttavia precisa nell’invitare le autorità procedenti ad un preventivo coinvolgimento dei destinatari dei controlli, e all’emanazione dell’atto di disattivazione solo in caso di acclarata (e ingiustificata) inottemperanza.
Nel caso di specie, l’ineludibilità del contraddittorio partecipativo è resa peraltro ancor più pressante dalla circostanza che, oltre alla disattivazione, veniva ad essere disposta altresì la revoca di precedente provvedimento, con un intervento in autotutela, peggiorativo per il privato, che costituisce l’esempio classico di obbligatorietà della comunicazione di avvio del procedimento.
Restando pertanto assorbita ogni altra censura non trattata, il ricorso va pertanto accolto per la fondatezza del secondo motivo, con l’annullamento dell’atto individuale impugnato (risulta infatti non utile la caducazione della circolare, la quale anzi conferma la fondatezza della censura denunziata, così come rilevato); le spese di giudizio, data la peculiarità della questione, restano compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto dell’Ispettorato impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila il 20 dicembre 2000 dal Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo in camera di consiglio, con l’intervento dei magistrati:
Dott. Emidio Frascione Presidente
Dott. Rolando Speca Componente
Dott. Massimo Basilavecchia Componente relatore
Il Segretario di Udienza
Pubblicata mediante deposito
il 26 Febbraio 2001
Il Segretario Generale