25 febbraio 2002
SENTENZA N. 2733 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE
OMISSIS
Motivi della decisione:
Col primo motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione dell’art. 21, 1° e 2° comma Cost.”, nonchè “omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Osservano che nell’ipotesi in cui il giornalista raccolga dichiarazioni di soggetti i quali raccontino fatti ed esprimano opinioni, la notizia – cioè l’oggetto offerto alla conoscenza dei lettori – non consiste tanto nelle opinioni espresse o nei fatti narrati dall’intervistato, quanto nelle sue dichiarazioni in sè considerate. Sostengono che, di conseguenza, in tal caso il giornalista per soddisfare il diritto del cittadino all’informazione, in modo da realizzare l’utilità sociale di quest’ultima, deve bensì riferire puntualmente il contenuto delle dichiarazioni raccolte, ma non ha anche il dovere di accertare la rispondenza di quel contenuto alla verità. Aggiungono che questo principio è tanto più valido e vincolante per il giornalista “quanto più è autorevole e ‘pubblico’ l’intervistato”. Lamentano, quindi, che la corte di merito abbia addebitato al giornalista Francesco Merlo e, di riflesso, agli altri odierni ricorrenti, di non aver controllato la veridicità delle dichiarazioni rese, nel corso dell’intervista di che trattasi, dal deputato Leoluca Orlando Cascio, uomo politico di risalto nazionale e di diffusa notorietà. La doglianza è fondata.
La corte di merito ha informato la sua pronunzia al principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa corte, secondo cui l’esimente del diritto di cronaca può essere invocata dal giornalista soltanto se egli abbia esercitato un rigoroso controllo dell’attendibilità della fonte e della verità sostanziale dei fatti oggetto della notizia (tra le altre, Cass. 2 luglio 1997, n. 5947, Foro it., Rep. 1997, voce Responsabilità civile, n. 101; 4 luglio 1997, n. 6041, ibid., n. 102, 25 maggio 2000, n. 6877. id., Rep. 2000, voce cit. n. 222).
Questo principio, dal quale nella generalità dei casi di cronaca giornalistica non v’è ragione di discostarsi, è stato recentemente limitato (nella sua estensione) ed integrato dalle sezioni unite penali di questa corte (Cass. Sez. un. 30 maggio 2001, Galiero, id. 2001, II, 629) con l’affermazione – condivisa da questo collegio – secondo cui la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un’intervista, vi riporti dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell’altrui reputazione, deve ritenersi lecita quando il fatto in sè dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione ed al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all’informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l’esercizio del diritto di cronaca.
La corte di merito ha del tutto omesso di esaminare e valutare sotto quest’ultimo, specifico aspetto la fattispecie concreta dedotta in contestazione e, pertanto, è effettivamente incorsa nel denunziato vizio motivazionale.
L’accoglimento del motivo testè esaminato preclude l’esame del secondo motivo (con cui i ricorrenti Rcs e Mieli si dolgono del fatto che la corte milanese abbia ritenuto assorbito nell’affermazione della responsabilità dell’editore e del direttore responsabile il concorrente addebito, rivolto agli stessi dal tribunale, di aver pubblicato l’intervista sul quotidiano), che appare assorbito, dovendo la doglianza essere riesaminata dal giudice del rinvio.
L’impugnata sentenza va, dunque, cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che si uniformerà al principio di diritto innanzi enunciato.