25 febbraio 1999 Sentenza n. 92/99 della Corte di Appello di Cagliari, Sez. Penale

25 FEBBRAIO 1999

SENTENZA N° 92/99 DELLA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, SEZIONE PENALE

La Corte di Appello di Cagliari

Sezione Penale

composta dai Signori

1) Dott. Paolo Zagardo, Presidente

2) Dott. Antonio Onni, Consigliere

3) Gemma Cucca, Consigliere

ha pronunciato la seguente sentenza nella causa contro xy

APPELLANTE

contro la sentenza del Pretore di Cagliari, sezione di Guspini, in data 22.7.1994, con la quale fu condannato alla pena di 700.000 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile nella misura di lire 1.000.000, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 171 lett. B legge 633/41, perché quale responsabile della radio wz diffondeva senza diritto le opere musicali di autori iscritti alla S.I.A.E. o comunque tutelati dalla stessa, accertato in Gonnosfanadiga l’l.7.92.

Udita in pubblica udienza la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Antonio Onni, le parti hanno concluso come segue: per il P.G. la conferma della sentenza impugnata; per la parte civile la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell’imputato alle ulteriori spese di parte civile; per l’imputato l’accoglimento dei motivi d’appello.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza 22.7.1994 il Pretore di Cagliari, sezione di Guspini, giudicava xy colpevole del reato di cui all’art. 171 lett. B legge 633/41, perché quale responsabile della radio wz diffondeva senza diritto le opere musicali di autori iscritti alla S.I.A.E. o comunque tutelati dalla stessa, accertato in Gonnosfanadiga l’11.7.92, e lo condannava alla pena di 700.000 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile nella misura di lire 1.000.000.

Il Pretore, rilevato che il fatto materiale ascritto all’imputato non era da questi contestato, osservava, in conformità all’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, che la diffusione radiotelevisiva non autorizzata era penalmente sanzionata dall’art. 171 legge 633/41 qualunque fosse la forma di manifestazione, posto che è espressamente prevista dalla norma ogni fatto di diffusione, per il quale deve intendersi, ai sensi dell’art. 16 stessa legge, il mezzo del telefono, della radiodiffusione, della televisione e di altri mezzi analoghi.

Non può dunque condividersi, secondo il primo giudice, la tesi difensiva per la quale l’art. 171 lett. B citato punirebbe solo la rappresentazione e la esecuzione in pubblico delle opere e la diffusione via radio soltanto se questa avvenga mediante altoparlante azionato in pubblico.

Il diritto dell’esercente la radiodiffusione di trasmettere dischi musicali non può peraltro pregiudicare i diritti sanciti a favore dell’autore, per cui il conflitto tra le due posizioni deve risolversi, per il Pretore, subordinando il primo al consenso dell’autore.

Infine, la sentenza di primo grado afferma anche il principio secondo cui la cessione del diritto di riproduzione dell’opera (su dischi o altri supporti)’non comporterebbe la conseguenza di fare perdere all’autore il diritto di diffondere la stessa mediante esecuzione pubblica o radiodiffusione, ai sensi degli artt. 61 comma 2 e 73 della legge citata.

Circa l’elemento psicologico del reato, questo è stato ritenuto sussistente, in considerazione della fitta corrispondenza intercorsa tra le parti (imputato e SIAE), che lascia intendere che l’imputato fosse ben consapevole della necessità dell’autorizzazione, e della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione nel senso accolto nella sentenza impugnata che consente di escludere la presenza di un errore scusabile.

La sentenza è stata impugnata dal difensore dell’imputato che ha chiesto la sua assoluzione dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto, non essendo possibile radiodiffondere composizioni musicali; in subordine, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; in ulteriore subordine, perché la lett. B dell’art. 633/41 non prevede il reato di radiodiffusione.

In ordine alla costituzione di parte civile della SIAE, la difesa ha eccepito la sua estraneità ai fatti, non potendo vantare alcun diritto sui supporti in commercio e non potendo, quindi, avere subito alcun danno.

Nel merito, osserva la difesa che il xy è titolare del diritto a radiodiffondere (tutelato dall’art. 21 della Costituzione) che è riconosciuto e disciplinato dagli artt. 3, 6, 7, 51 e 79 della legge 633/41, mentre l’art. 71 lett. F punisce le eventuali violazioni del suo diritto d’autore.

Il conflitto tra il diritto dell’imprenditore radiotelevisivo e quello degli autori delle opere utilizzate per la realizzazione delle programmazioni sarebbe, invece, disciplinato dagli artt. 51 e segg. e 61 ultimo comma della stessa legge.

E’ significativo, secondo la difesa, come sia la stessa SIAE ad avere ammesso di non poter autorizzare l’uso di prodotti fonomeccanici, cioè i dischi, le musicassette etc., non avendone il diritto.

Il Pretore, dunque, non avrebbe tenuto conto di una circostanza essenziale, cioè quella che al xy, in quanto esercente la radiodiffusione, dovrebbero applicarsi le norme che regolano l’esercizio del diritto d’autore nelle radiodiffusioni, cioè gli artt. 51 e segg. e 61 ultimo comma sopra citati.

La legge in esame riconosce la titolarità del diritto d’autore sulla programmazione; il conflitto tra questo diritto e quello degli autori delle opere utilizzate nella programmazione è disciplinato dall’art. 51 che favorisce la radiodiffusione per garantire la divulgazione delle opere dell’ingegno anche a coloro che, per condizioni economiche o logistiche, ne sarebbero esclusi (artt. 3, 7 e 79).

La lett. F dell’art. 71 legge 633/41 protegge, con sanzioni penali, il diritto esclusivo di autore dell’esercente la radio o la televisione sul programma che ha creato e organizzato per radiodiffonderlo.

In particolare, il diritto esclusivo di radiodiffusione non compete all’autore delle singole opere, ed al primo (art. 52) spetta la facoltà di radiodiffondere le opere dell’ingegno “dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti…”.

Il giudizio di colpevolezza del xy si fonderebbe sull’erroneo presupposto che l’art. 171 citato contempli ipotesi delittuose, contestabili all’esercente la radiodiffusione, oltre quelle di cui alla lett. F; poiché colui che esercita la radiodiffusione in virtù della legge 633/41 è titolare di un diritto autonomo a radiodiffondere – che gli consente di riprendere, registrare e radiodiffondere le esecuzioni di opere musicali – senza necessità di alcuna autorizzazione da parte dell’autore e/o della SIAE (artt. 52, 53 e segg.) e poiché l’art. 171 contempla solo fatti commessi senza averne diritto, ne consegue che il fatto contestato non costituisce reato, essendo l’imputato legittimo concessionario.

L’appellante richiama, inoltre, la sentenza 17.1.1994 della Corte d’Appello di Torino, secondo la quale la punibilità della condotta dell’esercente una radio, ove realizzata senza il consenso dell’autore, può essere affermata dalla giurisprudenza solo mediante il ricorso all’analogia, in palese violazione del divieto di farne uso in materia penale.

In sostanza, secondo la difesa, la radiodiffusione non è subordinata ad una specifica autorizzazione, in quanto, se un disco è stato realizzato col consenso dell’autore, la sua radiodiffusione è libera; altrettanto dovrebbe dirsi per l’utilizzazione del disco, così come precisato dall’art. 2, della legge n. 93 del 1992 che stabilisce che l’utilizzazione dei fonogrammi da parte delle emittenti radiotelevisive e soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78 legge 633/41, disposizioni che non consentono all’autore dell’opera, alla SIAE o al produttore di impedirne l’uso.

Infine, la difesa, in ordine all’elemento psicologico del reato, ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale del 24.3.1988 n. 364 che ha dichiarato illegittimo l’art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile.

MOTIVI

xy è accusato di avere, in qualità di responsabile della radio wz , diffuso senza diritto le opere musicali di autori iscritti alla S.I.A.E. o comunque tutelati dalla stessa.

La difesa, argomentando dalla considerazione che l’opera musicale si identifica con il pentagramma, composto da note accompagnate eventualmente da parole, ha chiesto, in via principale, l’assoluzione dell’imputato per non avere commesso il fatto, essendo impossibile la diffusione della composizione grafica composta dall’autore.

La tesi in parola è suggestiva, ma non può essere condivisa, essendo evidente a tutti, compreso il difensore del xy, che il fenomeno cui fa riferimento il capo di accusa è quello della radiodiffusione di brani musicali registrati in idonei supporti ( quali cassette, dischi, CD musicali), mediante appositi “lettori” degli stessi.

Ciò premesso, a modesto avviso di questo Collegio, che ritiene di non poter aderire alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, cui ha fatto invece espresso riferimento la sentenza impugnata, l’imputato deve essere mandato assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Nei termini sopra precisati, il fatto addebitato all’imputato è pacifico ed è superflua una ulteriore analisi dello stesso.

Sono però altrettanto provate altre e decisive circostanze:

il xy è legittimo esercente la radiodiffusione;

il xy è titolare di un autonomo diritto d’autore sulla programmazione;

gli autori delle opere in questione hanno ceduto i propri diritti agli editori produttori con un contratto atipico i cui effetti sono disciplinati dall’art. 72 legge 633/1941.

Sotto quest’ultimo profilo, non è riscontrabile nella legge citata, in favore dell’autore dell’opera, nessun potere che gli consenta di vietare o autorizzare la radiodiffusione delle sue opere, intesa questa locuzione come radiodiffusione delle esecuzioni delle sue composizioni, registrate nei supporti legittimamente prodotti e venduti in conseguenza del contratto stipulato con gli editori produttori.

Il testo vigente dell’art. 72 citato è infatti il seguente:

1. Salvi i diritti spettanti all’autore a termini del titolo I della presente legge, il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, detto disco o apparecchio di sua produzione, e di distribuirlo. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio dell’Unione europea, se non nel caso di prima vendita del fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro.

2. Il produttore di fonogrammi ha altresì il diritto esclusivo di noleggiare e dare in prestito, nonché di autorizzare il noleggio ed il prestito dei fonogrammi prodotti. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma dei fonogrammi.

La norma, come si vede, fa salvi i diritti spettanti all’autore ai sensi del titolo I della legge che, al capo IV sezione IV,. negli artt. dal 51 al 60, disciplina specificatamente la radiodiffusione.

L’art. 52 stabilisce:

L’ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell’ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.

I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.

E’ necessario il consenso dell’autore, per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.

Non è considerata nuova l’opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.

Tale disposizione subordina la radiodiffusione di opere nuove, e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove al consenso dell’autore, ed è pertanto non conferente al caso in esame.

L’art. 54 prevede quanto segue:

L’accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, e di esclusiva spettanza degli organi dello Stato predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni con i poteri stabiliti dall’art. 2, capoverso, della L. 14 giugno 1928, n. 1352, e dell’art. 2 del R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 654, convertito nella L. 4 giugno 1936, n. 1552.

Il nome dell’autore ed il titolo dell’opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente all’opera.

Anche tale norma nulla dice circa un diritto dell’autore in conflitto con quello dell’esercente la radiodiffusione nell’uso dei supporti legittimamente acquisiti, imponendo solo a quest’ultimo l’obbligo di trasmettere contemporaneamente all’opera anche il titolo della stessa ed il suo autore.

La ratio della norma è chiara, volendo salvaguardare sia la “paternità dell’opera sia la “bontà” della sua riproduzione che, se scadente, potrebbe pregiudicare l’immagine dell’autore.

L’art. 56 è il seguente:

L’autore dell’opera radiodiffusa, ai termini degli articoli precedenti, ha il diritto. di ottenere dall’ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall’autorità giudiziaria.

La domanda non può essere promossa dinanzi l’autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.

Questo diritto dell’autore, lungi dal costituire una limitazione di quello dell’esercente il servizio di radiodiffusione, costituisce la conferma del diritto del secondo a diffondere le sue opere, nel senso sopra precisato, senza il consenso o l’autorizzazione dell’autore (o della S.I.A.E.), trattandosi di diritti che l’art. 56 rende palesemente compatibili tra loro.

L’art. 58 regola la speciale ipotesi in cui la radiodiffusione dell’opera avvenga in un pubblico esercizio per mezzo di radioriceventi sonore munite di altoparlante.

Il testo è il seguente:

Per l’esecuzione in pubblici esercizi, a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all’autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d’accordo fra l’Ente italiano per il diritto di autore (cioè la S.I.A.E.) e la rappresentanza della associazione sindacale competente.

Anche tale norma – prevedendo un equo compenso all’autore – non limita in alcun modo il diritto dell’esercente la radiodiffusione.

L’art. 59 della legge 633/41 (La radiodiffusione delle opere dell’ingegno dai locali dell’ente esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell’autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell’art. 55) merita particolare attenzione, in quanto, ad avviso di questo Collegio, deve essere interpretato in armonia con la disposizione di cui all’art. 55, unico articolo applicabile tra i precedenti.

Il combinato disposto degli artt. 59 e 55 fa diventare evidente che il consenso dell’autore è riferito all’esecuzione dal vivo della sua opera, e non alla utilizzazione dei supporti, nei quali la stessa sia stata incisa, essendo ovvio che l’art. 55 (art. 55: Senza pregiudizio dei diritti dell’autore sulla radiodiffusione della sua opera, l’ente esercente è autorizzato a registrare su disco o su nastro metallico o con procedimento analogo l’opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l’uso, distrutta o resa inservibile) , nel prevedere la distruzione della registrazione, non può riferirsi al supporto legalmente acquistato dal produttore.

Il consenso dell’autore all’esecuzione della sua opera è previsto a tutela della sua immagine e della sua composizione originale che potrebbero essere pregiudicati da scadenti esecuzioni dal vivo, radiodiffuse dall’emittente radiofonica.

L’esplicita previsione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 61 non consente di estendere il diritto dell’autore, nei confronti dell’esercente la radiodiffusione, oltre i limiti stabiliti nella sezione IV del capo IV del titolo I della legge 633/41 (Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione).

Dalle considerazioni che precedono, perfettamente aderenti allo spirito ed alla lettera degli articoli di legge sopra esaminati, consegue che il fatto ascritto all’imputato non è previsto dalla legge come reato.

L’art. 171, nel punire chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale, non può riferirsi alla radiodiffusione delle registrazioni incise sui supporti posti in commercio dal produttore editore.

La norma concerne invece l’esecuzione diretta dell’opera dell’autore, in quanto, altrimenti non avrebbe senso la locuzione “con o senza variazioni od aggiunte” che è incompatibile, appunto, con l’uso di un supporto, sul quale è incisa in maniera indelebile, salvo degrado fisico del supporto medesimo, l’esecuzione dell’opera.

La seconda parte della lettera B) dell’art. 171 citato fornisce un elenco delle possibili forme di rappresentazioni o esecuzioni, menzionando la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico.

La diversità sostanziale della fattispecie descritta dalla norma rispetto a quella ascritta all’imputato è evidente, bastando rilevare che questa parte della norma deve essere letta in armonia con la prima parte, la quale, come si è detto, non si riferisce alla diffusione sonora ottenuta mediante l’uso di supporti e che la finale precisazione “mediante altoparlante azionato in pubblico” sarebbe di per sé sufficiente ad escludere la punibilità del comportamento oggetto del presente giudizio, atteso che con questa espressione il legislatore ha descritto in maniera compiuta una fattispecie di reato, non suscettibile di comprendere quella posta in essere dall’imputato.

Deve poi rilevarsi che la dizione “in pubblico” contenuta nella disposizione in esame è cosa diversa dal “pubblico” dei radioascoltatori.

E’ vero che i brani musicali trasmessi col mezzo della radiodiffusione sono rivolti ad un pubblico composto da un numero indeterminato di persone, ma queste usufruiscono del servizio “in privato”, per cui, anche sotto tale profilo, le due fattispecie assumono connotati profondamente diversi.

Una diversa interpretazione della normativa contenuta nella legge 633/41, quale quella accolta nella sentenza impugnata, pur se condivisa dalla Corte di Cassazione, conduce ad una aperta violazione del secondo comma dell’art. 25 della Costituzione e dell’art. 1 del codice penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE

Visto l’art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza impugnata, assolve xy dal reato ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Giorni trenta per il deposito della sentenza.

Cagliari 10.2.1999