24 OTTOBRE 1996 ORDINANZA DELLA PRETURA DI VERONA
Il Vice Pretore Onorario, A scioglimento della riserva formulata all’udienza delli 11 ottobre 1996, nella causa promossa, con ricorso ex art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dalla S.r.l. Radio Montebaldo di Pescantina (Verona) in persona del legale rappresentante Roberto Rossin, con gli avvocati Eugenio Porta del Foro di Genova e Giorgio Orrico, domiciliata presso quest’ultimo in Verona, emana la seguente Ordinanza. Con ricorso depositato nella Cancelleria della Pretura circondariale di Verona in data 3.1.1995 la S.r.l. Radio Montebaldo in persona come sopra, rappresentata dagli avvocati Eugenio Porta e Giorgio Orrico proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione 1 dicembre 1994 con la quale il Garante per la radiodiffusione e l’editoria ordinava il pagamento della somma di lire 10.000.000 (diecimilioni) “per avere trasmesso messaggi pubblicitari per tempi, che tenuto conto anche delle possibili compensazioni, eccedono il limite percentuale previsto in relazione ad ogni ora di programmazione il giorno 4.12.1993” così violando l’art. 8, co. ottavo della legge n. 223/90. La ricorrente contestava l’accertamento eseguito dal locale Circolo delle C.T.T. del Ministero delle P.T. in base al quale il Garante per la radiodiffusione e l’editoria, aveva emanato l’impugnata ordinanza. Il linea pregiudiziale peraltro la ricorrente ha eccepito la illegittimità costituzionale degli artt. 8. co. 8 e 31 co. 3 della legge 6 agosto 1990 n. 223 per violazione degli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione. Ritiene il Pretore che la questione sollevata dalla ricorrente sia non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio in corso così come appare tale anche la mancata previsione, dalla legge 6 agosto 1990 n. 223 in particolare dagli artt. 16 e 20, di autorizzazioni per radiotelevisioni tematiche, per contrasto con gli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione. 1) In ordine alla non manifesta infondatezza. La legge n. 223/90 agli artt. 8 co. 8 e 31 co. 3 pretende disciplinare con la medesima norma e sanzione situazioni che presentano elementi soggettivi ed oggettivi profondamente diversi, apparendo così violato il principio di eguaglianza ed impedita quella libera scelta dell’indirizzo editoriale, dei programmi da trasmettere, che sono alla base del diritto degli artt. 21 e 41 della Costituzione; i principi enunciati da queste norme fondamentali infatti postulano un corollario: la libera determinazione della programmazione, mediante la quale concretamente si manifesta la libertà di espressione e di iniziativa anche economica. Invero le norme in questione non distinguono neppure tra televisioni e radio, tra soggetti che trasmettono con più reti nazionali e chi con una sola emittente a diffusione limitata, locale, come è il caso della ricorrente; la differenza invece è di enorme rilevanza in quanto chi trasmette con diverse reti si pone in una posizione dominante e può realizzare proventi pubblicitari enormemente superiori a quelli, necessariamente modesti, di chi trasmette solo localmente. Sotto un altro aspetto le spese di chi trasmette in ambito locale, per quanto concerne la programmazione, sono di poco inferiori a chi quella medesima programmazione la radiodiffonde sull’intero territorio nazionale o comunque su gran parte di esso. Ancora un altro profilo di incostituzionalità è ravvisabile nella mancata previsione di un parametro basato sull’entità del vantaggio che deriva all’emittente dalla violazione; per una emittente locale il superamento di alcuni minuti di trasmissione di pubblicità può arrecare un vantaggio quantificabile al massimo in poche migliaia di lire mentre chi trasmette su scala nazionale può realizzare centinaia di milioni. L’incostituzionalità è ravvisabile anche sotto il profilo dell’irragionevole sproporzione delle sanzioni pecuniarie rispetto alla entità della violazione aggravata dalla mancata previsione di un parametro basato sulla entità dei vantaggio che deriva all’emittente dalla violazione contestata. Pertanto la sanzione prevista dall’art. 31 co. 3 della legge n. 223/90, appare senz’altro irragionevole sia nel minimo (eccessivo per l’emittente locale), che nel massimo (modesto per l’emittente nazionale). Ad avviso di codesto Pretore, alla luce della sentenza n. 202 del 1976 della Corte costituzionale, non appare neppure manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità degli artt. 16 e 20 e comunque delle norme della legge n. 223/90 nella parte che non consentono di autorizzare radiotelevisioni tematiche, prevedendo invece solo quelle generaliste, con le conseguenti irragionevoli limitazioni alla libertà di programmazione, contrastanti coi possibili e legittimi interessi editoriali ed i principi costituzionali, in particolare quelli degli artt. 21 e 41, oltreché al principio di eguaglianza dell’art. 3 (in quanto tale limitazione non è posta agli editori di giornali, riviste ed altre pubblicazioni). Appare infatti ingiustificabile il divieto di realizzare una radiotelevisione tematica, tipologia largamente consentita in altri ordinamenti democratici, tanto che altrove sono legittimamente operanti emittenti sia radiofoniche che televisive le quali trasmettono, per tutto il tempo, pubblicità magari alternandola con sevizi di informazione economica, politica o culturale. Anche questo divieto appare in contrasto con i principi costituzionali in particolare degli artt. 3, 21 e 41. 2) In ordine alla rilevanza L’eventuale dichiarazione di incostituzionalità renderebbe inapplicabile in tutto, o in parte, l’ordinanza impugnata. Va pertanto disposta la sospensione dei giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale P.Q.M. solleva questione di legittimità costituzionale, perché non manifestamente infondate e rilevanti, 1) degli artt. 8, co. 8 e 31 co. 3 per violazione degli artt. 3, 21, 41 della Costituzione; 2) degli artt. 16 e 20 per violazione degli artt. 3, 21, 41 della Costituzione. Ordina, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; visto l’art. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 ordina la sospensione del presente giudizio. |