24 OTTOBRE 1981
SENTENZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI RIMINI
Fatto – A seguito di denuncia della S.i.a.e., a mente della quale la emittente privata Radio Rimini TV nella trasmissione del giorno 29 maggio 1979 aveva radiodiffuso le canzoni: “L’anno che verrà” di L.Dalla e “Nel cuore e nell’anima” di L. Battisti senza aver corrisposto i diritti d’autore, XX veniva condannato per decreto perché ritenuto responsabile della violazione all’art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 contestata come in epigrafe. Avverso il decreto raccomandata del 7 agosto 1979 ricevuta dalla S.i.a.e. di Roma viale della Letteratura, 30 in data 16 agosto 1979, nella quale XX, premesso di essere favorevole alle proposte avanzate dall’A.n.t.i. per la quantificazione e la corresponsione di una percentuale sugli introiti lordi dell’emittente a titolo di pagamento del diritto di autore e degli editori per l’utilizzo del repertorio musicale dalla destinataria tutelato, finchè tali proposte non verranno sottoscritte e le controversie sanate, chiede l’invio del repertorio, o comunque notizie circa il modo di acquisirne conoscenza, al fine di non danneggiare gli autori affiliati alla S.i.a.e.
Alla odierna udienza è comparso XX allontanandosi, dopo la revoca dell’opposto decreto, per il ricovero ospedaliero di stretto congiunto, senza attendere la lettura del dispositivo. Alla dichiarazione di costituzione di parte civile del rappresentante della S.i.a.e. – agenzia di Bologna – si è opposto il difensore dell’opponente, con adesione del rappresentante del p.m.
Con ordinanza il pretore, “considerato che la S.i.a.e. tutela i diritti degli autori musicali iscritti alla società e le cui opere siano dall’autore con apposita dichiarazione affidate dalla società con effetto dalla accettazione promanante dalla società medesima; rilevato che i due documenti prodotti non recano alcun segno di autenticità circa la provenienza dalla direzione generale della S.i.a.e. per cui non possono ritenersi avere il valore probatorio privilegiato, dalla legge accordato alle dichiarazioni rese da enti pubblici; che pertanto non è provato la legittimazione attiva e processuale della S.i.a.e. a costituirsi parte civile per tutelare i sigg. Dalla Lucio e Battisti Lucio, v. gli art. 22, 98 e 439 c.p.p. dichiara inammissibile la costituzione di parte civile operata da YY, nella qualità di cui all’atto stesso dichiarata”.
Data lettura della lettere raccomandata, innanzi citata, il p.m. e la difesa hanno concluso come in atti.
Diritto – A completamento della motivazione circa l’inammissibilità della costituzione di parte civile va aggiunto che i prodotti documenti difettano dei requisiti formali di autenticità, che costituiscono elementi essenziali delle certificazioni fidefacienti degli enti pubblici; né in proposito avrebbe potuto essere ammesso a deporre YY, per l’inammissibilità della deposizione del rappresentante della parte, intorno alla legittimazione della parte stessa; del resto per l’incompatibilità in re ipsa non avrebbero fondato prova tranquillante neppure informali dichiarazioni del YY, in sede di mancata comparizione del Pupolizio all’odierna udienza, in osservanza dell’art. 152 c.p.p., essendo in atti acquisita la raccomandata del 7 agosto 1979 ricevuta il 16 agosto 1979, dalla quale si ricava la prova che nel XX difetta l’elemento psicologico del reato ascrittogli. Va precisato che non “tutti” gli “autori” e non “tutte” le loro “opere” sono automaticamente tutelate dalla S.i.a.e., non sussistendo un automatismo legislativo in tal senso. La S.i.a.e. non protegge tutti gli autori in quanto l’art. 180 l. 22 aprile 1941 n. 633 non obbliga gli autori, che vogliano far valere i diritti loro riconosciuti dalla legge protettiva del diritto d’autore, ad associarsi alla S.i.a.e. neppure qualora, non avvalendosi della facoltà di protezione diretta e personale, intendessero esercitare la protezione a mezzo di intermediario (Corte cost. 17 aprile 1968, n. 25, Foro it., 1968, 1 1111): invero il 4° comma del citato art. 180 non preclude all’interessato, che ne abbia la volontà e la possibilità, l’esercizio diretto e personale della protezione accordata dalla legge (Corte cost. 19 aprile 1972, n. 65, id., 1972, 1, 115). La S.i.a.e. non protegge automaticamente tutte le opere in quanto la tutela è operante solo allorchè la dichiarazione dell’opera di cui l’iscritto le affida la protezione sia seguita dalla relativa accettazione, di competenza del direttore generale, dell’ente (art. 9 d.p.r. 20 ottobre 1962 n. 1482). Il d.p.r. 20 ottobre 1962 n. 1482 prevede, inoltre, casi di decadenza e di perdita della qualità di iscritto (rispettivamente agli art. 12 e 14). L’affermazione che “non tutti gli autori e non tutte le loro opere” sono automaticamente protette dalla S.i.a.e., comporta che la S.i.a.e. debba, ai cittadini o stranieri, nel cui paese esista una sua rappresentanza organizzata, richiedenti comunicare gli iscritti e le loro opere affidate ed accettate in tutela, posto che tali fatti, non essendo soggetti al regime della pubblicità legale, non sono muniti della presunzione di conoscenza assoluta (juris et de jure); né si potrebbe invocare l’art. 103 l. 633/1941, per sostenere la presunzione legale di conoscenza degli autori e delle opere affidate alla protezione della S.i.a.e. col registro pubblico di cui trattano gli art. 103 l. 633/1941 e 30 e 11 reg. di esecuzione della legge (istituito con r.d. 18 maggio 1942 n. 1369): quest’ultimo registro, invero, riguardando tutte le opere dell’ingegno anche di natura diversa dall’arte musicale, ed in questo campo tutte le opere indistintamente protette dalla legge sul diritto di autore (argomentando dall’esame dell’art. 1 l. 22 aprile 1941 n. 633).
Ricorre la configurabilità del reato previsto e punito dall’art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 ogni qualvolta, utilizzata l’opera tutelata, si ometta di corrispondere il compenso spettante all’autore (elemento materiale), mancando nell’agente la volontà della corresponsione richiesta e quantificata (elemento psicologico). La Corte costituzionale nella citata sentenza del 1972 n. 65 precisa che la sanzione penale si giustifica “solo per la mancata corresponsione del compenso dell’autore”, confermando che penalmente tutelato sia lo scopo di assicurare il compenso all’autore dell’opera utilizzata.
Nel caso di specie la S.i.a.e., sebbene abbia riconosciuto di non tutelare la totalità degli autori, non ha comunicato al Pupolizio, che con lettere raccomandata citata ne faceva richiesta (allo scopo dichiarato di non danneggiare gli autori associati), il repertorio degli autori iscritti e delle opere tutelate. La S.i.a.e. di Roma avrebbe dovuto aderire alla richiesta dal momento che gli autori affiliati e le opere affidate ed accettate in protezione non partecipano del regime di pubblicità legale con presunzione assoluta di conoscenza, sicchè è irrilevante, anche, che la radiotrasmissione del giorno 29 maggio 1979, durante la quale vennero radiodiffuse le canzoni di Dalla e Battisti, sia precedente alla già citata richiesta con lettere raccomandata. Nella detta missiva XX, inoltre, si dichiara favorevole alla iniziativa in sede nazionale di corresponsione del compenso in base agli introiti lordi dell’emittente.
L’opponente ha, dunque manifestato la volontà di corrispondere il compenso che sarebbe stato quantificato dalla S.i.a.e. in sede nazionale, e nelle more, per non danneggiare gli associati, ha chiesto notizie sul repertorio. Il pretore ritiene che l’opponente abbia così posto “in essere tutto il possibile per non nuocere gli autori aderenti alla S.i.a.e., rispettando sostanzialmente la ratio dell’art. 171 contestato: evitare danno all’autore rassicurandogli il compenso, la cui corresponsione costituisce l’oggetto della tutela penale.
Manifestando la volontà di pagare, nel XX difetta, infine, l’elemento psicologico del reato ascrittogli, che sarebbe, invece ravvisabile qualora, quantificato dalla S.i.a.e. il compenso, l’opponente ne avesse, nella qualità, omesso o rifiutato la corresponsione.