24 marzo 2001 Sentenza n.4303 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro

24 MARZO 2001

SENTENZA N. 4303 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO

 

Svolgimento del giudizio. – Con sentenza del 10 giugno 1998, il Pretore del lavoro di Firenze accoglieva – compensando interamente tra le parti le spese del grado – l’opposizione promossa dalla Dolce vita s.r.l., in persona del legale rappresentante, e da Luciano Parnetti in proprio, avverso l’ordinanza ingiunzione del 9 maggio 1997 contenente l’intimazione al pagamento in favore dell’Enpals della somma di lire 7.850.000, oltre spese, a titolo di sanzione amministrativa per omissioni contributive relative al periodo dal 1° maggio 1996 al 30 settembre 1996, e riguardanti una serie di lavoratrici impiegate dagli opponenti nell’esercizio di un’attività notturna di intrattenimento e spettacolo (night club).
Il pretore riteneva che la misura della retribuzione imponibile di cui all’art. 2 d.p.r. 1420/71 dovesse essere determinata nel senso che il dato di riferimento (divisore) era quello pertinente ai singoli giorni di effettiva resa delle prestazioni, senza prendere in considerazione – come aveva fatto l’ente previdenziale in seguito ad indagine ispettiva – tutti i giorni lavorativi previsti in astratto dalla contrattazione collettiva per il concreto tipo di rapporto instaurato con i lavoratori.
A seguito di gravame dell’Enpals, il Tribunale di Firenze con sentenza del 20 gennaio 1999 rigettava l’appello e condannava l’Enpals al pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il tribunale premetteva- che non erano stati affatto contestati i dati obiettivamente emersi in sede di accertamento ispettivo, essendo stato censurato – sotto il profilo dell’erroneità – unicamente il concreto parametro del calcolo adottato dall’Enpals. Precisava ancora il tribunale che tra datrice di lavoro e prestatori erano intercorse una serie di prestazioni lavorative a tempo parziale, specificamente connotate da un ristretto numero di giornate di effettiva resa delle prestazioni. Dette prestazioni potevano essere qualificate di lavoro autonomo o subordinato, senza che ciò avesse alcuna incidenza in ordine alle pretese contributive in ragione dell’indistinta regolamentazione per i lavoratori dello spettacolo di cui alla normativa dettata dal d.leg.c.p.s. .708/47 e successive modifiche legislative.
Su tali premesse, affermava il giudice d’appello che il termine «giornate» adoperato dal legislatore si rapportava alla mera durata del contratto senza però venire assunta come parametro cogente perché altrimenti, in maniera più semplice, ai sarebbe potuto fare riferimento solo alla durata in senso stretto del rapporto di lavoro, pure con la precisazione di un’esenzione dal computo del divisore dei riposi e delle festività.
Richiamando la nozione dei giorni – e, tenendo presente che nella generalità dei casi la durata dei contratti è espressa in mesi – la normativa in esame aveva privilegiato una forma di analisi più dettagliata delle prestazioni lavorative, essenziale alle esigenze, notoriamente variabili, delle aziende che esercitano il pubblico spettacolo e soprattutto, si era tenuto presente che la durata astratta di una fattispecie non avrebbe avuto una corretta efficacia determinativa nelle ipotesi di prestazioni rese in autonomia in un certo lasso di tempo predeterminato e solo in pochi giorni della settimana. Non poteva, invero, trascurarsi la considerazione che il termine «retribuzione imponibile» stesse univocamente ad indicare il compenso professionale dei prestatori autonomi.
Per concludere, la durata di un rapporto lavorativo nella materia in esame non poteva essere intesa in senso stretto, ma in senso limitato all’effettività delle prestazioni dedotte in contratto e definita dal supplementare richiamo all’unità temporale della giornata, anche perché si era in presenza di un’ipotesi qualificata da una messa a disposizione delle energie lavorative non eccedente l’ambito delle singole, e ben specificate, prestazioni di spettacolo. Avverso tale sentenza l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals) propone ricorso per Cassazione, affidato ad un duplice motivo.
Resiste con controricorso.Paretti Luciano, in proprio e quale rappresentante legale della Dolce vita s.r.l. Ambedue le parti hanno depositato note difensive ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione. – Con il primo motivo di ricorso l’Enpals deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, 5° comma, d.p.r. 31 dicembre 1971 n. 1420 in relazione all’art. 12 delle disposizioni di legge in generale. In particolare sostiene il ricorrente che nel caso di specie, nell’interpretazione dell’art. 2, 5° comma, d.p.r. 31 dicembre 1971 n. 1420, il criterio letterale è stato violato del giudice d’appello allorquando ha ritenuto che la durata del contratto legislativamente prevista non ha carattere cogente. Per di più è stato omesso il rilievo che la norma è indirizzata a disciplinare contratti di durata, nel corso dei quali permangono gli obblighi contrattuali tra le parti. La fondatezza del ricorso trovava, poi, conforto nella circostanza che il suddetto d.p.r. n. 1420 del 1971 fa riferimento; ai fini dell’individuazione della retribuzione, ai riposi settimanali nonché alle festività nazionali, cioè a istituti tipici del contratto di durata, nei quali la retribuzione, seppure forfetaria, non può che riferirsi all’intero periodo di impegno contrattuale.
L’assunto poi che l’obbligo contributivo fosse limitato ai soli giorni in cui venivano di fatto effettuate le prestazioni, non risultava in sintonia con le esigenze di protezione assicurativa di categorie dei lavoratori dello spettacolo – dalla breve e discontinua vita lavorativa – alle quali occorreva fornire concrete opportunità per il raggiungimento di una contribuzione sufficiente ad assicurare le prestazioni previdenziali.
Con il secondo motivo l’Enpals lamenta un’erroneità della motivazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha dato rilievo alle esigenze «notoriamente incostanti» delle aziende e alla possibile natura autonoma delle prestazioni rese, trascurando così di considerare che l’intento del legislatore era quello di assicurare una congrua contribuzione ad una particolare categoria di lavoratori e che le prestazioni, pure se rese in stato di autonomia per un periodo di tempo, non configurano altro che un contratto di durata con tutte le conseguenze scaturenti da tale contratto anche in ordine al diritto alla retribuzione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
La questione oggetto della presente controversia attiene all’interpretazione da dare al 5° comma dell’art. 2 d.p.r. 31 dicembre 1971 n. 1420 (norme in materia di assicurazione obbligatoria per, l’invalidità,, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratoti dello spettacolo), che dispone testualmente: «La retribuzione imponibile giornaliera nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3 d.leg.c.p.s. 16 luglio 197 n. 708, nel testo modificato dalla 1. 29 novembre 1952 n. 2388, si ottiene dividendo il complesso dei. compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali godute».
L’interpretazione della suddetta norma va condotta alla stregua dei principi fissati dall’art. 12 preleggi, secondo cui alla «legge non può attribuirsi altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall’intenzione del legislatore». È evidente, poi, che allorquando deve procedersi, come nel caso di specie, all’ìnterpretazione di un singolo comma di una norma, un’opzione ermeneutica che, in un’ottica settoriale, trascuri di esaminare la suddetta disposizione nell’ambito dell’intera legge di cui è parte, finisce per tradursi in una non puntuale lettura della stessa e, contestualmente, finisce per tradirne anche la vera ratio.
Orbene, alla luce delle considerazioni ora svolte la sentenza del Tribunale di Firenze non merita le censure che contro la stessa sono state mosse in questa sede.
Va premesso che il d.p.r. n. 1420 del 1971 ha come destinatari i lavoratori dello spettacolo. Questi possono svolgere la loro attività indifferentemente in maniera autonoma o subordinata e, se spiegano attività in questa seconda forma, il loro rapporto, rispetto ai comuni rapporti di lavoro subordinato, si presenta caratterizzato per essere meno intenso il requisito della eterodirezione per avere sovente ad oggetto prestazioni part-time, di diversa durata giornaliera e con -differenziate cadenze temporali, ed altre volte del tutto saltuarie ed alternative, ricollegate in casi non marginali anche alla contestuale presenza di più contratti lavorativi in archi temporali, in tutto o in parte, coincidenti.
A questa specifica caratterizzazione risponde in particolare l’attività lavorativa dei « tersicorei, coristi, ballerine, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda». Tale categoria di lavoratori dello spettacolo, entro la quale vanno collocati anche le ballerine di night club e gli intrattenitori di sale da ballo (cioè quei lavoratori in relazione alla cui contribuzione si discute nel caso di specie), è -destinataria – unitamente alle altre categorie di lavoratori indicate dai nn. 1-14 dell’art. 3 d.leg. n. 708 – della previsione di cui al citato 5° comma dell’art. 2 d.p.r. 1420/71.
Orbene, la lettura di quest’ultimá disposizione non può prescindere dagli indicati caratteri fattuali caratterizzanti il rapporto di tali prestatori di lavoro e, seppure, con modalità non sempre del tutto omogenee, quello degli altri prestatori che operano nel mondo dello spettacolo.
Siffatta peculiarità del rapporto ha indotto il legislatore, come emerge dalla lettera dell’intero art. 2 d.p.r. n. 1420 del 1971, a scegliere, in via preferenziale, un calcolo dei contributi assicurativi ancorato alle specifiche e peculiari modalità che nella realtà fattuale accompagnano lo svolgimento delle singole prestazioni oggetto del contratto di lavoro e ad abbandonare come incongrui altri sistemi di computo incapaci, per la loro rigidità, di attestare la grande diversità di prestazioni riscontrabili nel settore in esame.
A svelare una siffatta volontà legislativa contribuisce la lettera del citato art. 2 nella parte in cui fa sorgere l’obbligo del versamento dei contributi in relazione ad ogni «giornata di lavoro» (1° comma), nonché nella parte in cui fissa il calcolo delle aliquote contributive «sulla retribuzione giornaliera» (3° comma).
In questo quadro normativo va esaminato, dunque, il disposto del 5° comma della menzionata disposizione che, per i lavoratori di cui ai nn. 1-14 dell’art. 3 d.leg.c.p.s. n. 708 del 1947, detta per la determinazione della «retribuzione imponibile giornaliera» una regola che, in coerenza con lo spirito della generale normativa sull’assicurazione obbligatoria per i lavoratori dello spettacolo, deve essere interpretata – come ritenuto nell’impugnata sentenza – in un’ottica di valorizzazione del dato fattuale, di cui costituisce corollario l’assunto che – con la pur non chiara dizione «giornate di durata del contratto»  il legislatore abbia inteso fare riferimento alle «specifiche» modalità con cui la «specifica» prestazione lavorativa è stata dedotta nel « singolo» rapporto contrattuale.
Ciò trova conferma nel fatto che, ai fini della determinazione del divisore, la legge precisa come non debba tenersi conto oltre che delle festività nazionali godute – anche di tutti quei giorni della settimana che devono per il lavoratore considerarsi di «riposo» per non avere  spiegato in essi alcuna prestazione.
Un ulteriore avallo alla correttezza di simile iter argomentativo viene dato dal 6° comma dell’art. 2 che, per alcune categorie di lavoratori indicate nel comma precedente (con prestazioni lavorative settimanali inferiori a sei giorni), prevede la possibilità che con decreto ministeriale venga stabilita «una durata convenzionale non superiore a sei giornate lavorative per ogni singola settimana».
Questa previsione, incentrata sulla discrezionalità della pubblica amministrazione, costituisce una indiscutibile conferma della tesi secondo cui la regola génerale in materia di determinazione della contribuzione e di individuazione della retribuzione imponibile imponga un riferimento costante – non a dati convenzionali – ma alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni senza tenere conto alcuno, quindi, della durata del contratto, nel cui ambito temporale si svolgono le singole prestazioni; durata – come è opportuno ribadire – che è destinata ad assumere, in ragione della peculiarità delle suddette prestazioni, una mera portata formale di arco temporale volto a delimitare l’effettivo numero delle giornate lavorative prestate, non potendo di contro operare come parametro e divisore al fine della determinazione della retribuzione imponibile.
Né per andare in contrario avviso vale addurre che la tesi condivisa dalla sentenza impugnata porta a trascurare gli interessi di una vasta categoria di lavoratori che, seguendo appunto la tesi patrocinata dal Tribunale di Firenze, si vedrebbero ingiustamente penalizzati perché privati in ragione delle peculiari prestazioni della loro attività – e contro l’intento legislativo di una congrua contribuzione ai fini assicurativi.
Ed invero, proprio la circostanza che i contributi vengono ad essere versati solo sulle giornate di effettivo lavoro spiega le disposizioni dirette a garantire – alle categorie indicate dai nn. 114 dell’art. 3 d.leg.c.p.s. n. 708 del 1947 – benefici assicurativi non certo trascurabili.
Per dette categorie – tra le quali rientrano anche i lavoratori della Dolce vita s.r.l. sulla cui posizione assicurativa si discute – il 1° comma dell’art. 6 d.p.r. 1420/71 statuisce che i requisiti contributivi minimi richiesti per il conseguimento del diritto alla pensione d’invalidità, di vecchiaia ed i superstiti nonché per la prosecuzione volontaria sono ridotti (per la pensione di vecchiaia devono risultare versati o accreditati almeno novecento contributi giornalieri; per la pensione d’invalidità devono risultare versati o accreditati trecento contributi giornalieri dei quali sessanta nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda; per la pensione ai superstiti devono risultare soddisfatte le condizioni di cui alla pensione di vecchiaia o a quella d’invalidità; per la prosecuzione volontaria devono risultare effettivamente versati almeno sessanta contributi giornalieri nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda). Ed ancora per le stesse categorie, il 2° comma del1’art. 6 d.leg. 30 dicembre 1992 n. 503 (norme por il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’art.. 3 1. 23 ottobre 1992 n. 421) stabilisce che il requisito dell’annualità della retribuzione – da valere ai fini degli art. 6 e 9 d.p.r. 1420/71 – si considera soddisfatto con riferimento e centoventi contributi giornalieri.
Orbene, le ora indicate disposizioni risulterebbero non agevolmente comprensibili per tradursi in un privilegio, privo di adeguata ratio, per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo se si reputasse; come sostiene 1’Enpals, che i contributi vanno computati non sulle sole giornate in cui viene prestato il lavoro ma anche su altre giornate di non lavoro, cadenti temporalmente nell’ambito del contratto.
Questa corte non ignora che con sentenza n. 14761 del 2000 (in questo fascicolo, 1, 2865) questa stessa sezione lavoro ha statuito che il compenso complessivo percepito dal lavoratore va diviso per il numero delle giornate di durata del contratto collettivo e non già per il numero dei giorni lavorativi con esclusione dei soli giorni settimanali e delle festività godute.
Le ragioni sopra esposte inducono, però, a preferire l’opposta tesi ché identifica il divisore nelle giornate di effettivo lavoro. Né contro tale opinione vale obiettare -come è stato fatto nella precedente decisione di questa corte – che nei contratti artistici di durata gli artisti «lavorano» non solo nei giorni in cui pongono in essere lo spettacolo «ma anche nei giorni in cui lo progettano, lo preparano e lo provano» e che, conseguentemente «lavorano» per 1′ impresario per tutto il tempo della «durata» del contratto, anche se ad un non attento osservatore appare solo il risultato finale di tale lavoro, che costituisce solo « la punta (visibile) di un iceberg (invisibile)».
Un simile approccio alla problematica in oggetto presenta l’inconveniente di non tenere nel dovuto conto l’estrema varietà che può assumere – anche in termini di autonomia o subordinazione – il rapporto tra le parti del contratto di lavoro, pure in ragione della molteplicità delle attività spiegate dalle categorie indicate dai nn. 1-14 dell’art. 3 d.leg.c.p.s. 708/47.
Varietà che – occorre ripeterlo – spiega perché, ai fini assicurativi e previdenziali, il legislatore abbia inteso tener contO solo di quelle prestazioni che, per presentare caratteri di «spettacolo», costituiscono l’oggetto tipico del contratto, capace in quanto tale di soddisfare integralmente l’interesse del datore di lavoro, e perché lo stesso legislatore abbia, di contro, voluto lasciare al singolo lavoratore la capacità di gestire autonomamente ed in piena libertà la propria professionalità, che sovente viene messa al servizio, nel medesimo periodo temporale, di più imprenditori.
Per concludere, la sentenza impugnata, per essere rispettosa del dato normativo e per presentare, quindi, una motivazione del tutto corretta sul piano logico-giuridico, si sottrae alle censure mosse con i motivi di ricorso.