24 LUGLIO 1987 ORDINANZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI ANCONA, SEZ. DIST. DI OSIMO
Il Pretore, sciogliendo la riserva che precede; ritenuto in diritto: – che, aderendo ad un costante insegnamento della Cassazione, seguito anche dalla quasi totalità dei giudici di merito, (vedi le sentenze citate dalla ricorrente) giudice competente è quello del luogo ove trovasi l’emittente danneggiante, là dove la stessa ha i propri studi, dove i programmi vengono elaborati e quindi irradiati nelle varie zone, mentre non possono assumere rilievo i luoghi in cui sono installati i ripetitori necessari per la più ampia diffusione dei programmi, né quello ove si producono gli effetti dannosi, né quello di residenza del soggetto che agisce per la tutela del diritto, né quello della sede legale della società convenuta, per cui competente è questo pretore in quanto Radio Cobra ha gli studi in Castelfidardo ; – che, aderendo ad una costante giurisprudenza, và affermato il diritto soggettivo alla libertà dell’ iniziativa privata nel settore delle trasmissioni radiofoniche tutelabile ai sensi dell’art.700 c.p.c.(principio pacifico tra le parti); – che si ha violazione di tale diritto allorché una emittente disturbi le trasmissioni di chi ha per primo, organizzato la propria attività d’impresa mediante l’uso, in ambito locale, di una determinata frequenza (principio pacifico tra le parti); – che il danno subìto dall’emittente danneggiata riveste i caratteri dell’imminenza e dell’irreparabilità posto che una radio le cui trasmissioni sono disturbate o addirittura cancellate, perde ascoltatori e conseguentemente ulteriore pubblicità e le perdite ed i mancati guadagni sono a posteriori di difficile se non di impossibile esatta quantificazione; ritenuto in fatto: – che la ricorrente irradia le proprie trasmissioni alla frequenza di 96.400 MHz da un impianto sito in Cingoli via … omissis …. a far data dal gennaio 1985, che raggiunge tutta la Vallesina fino al mare coprendo un arco dalle porte di Ancona fino a Senigallia (la documentazione prodotta dalla ricorrente non contestata dalla convenuta fa ritenere pacifica la circostanza); – che in epoca successiva,1986, la convenuta ha posto in funzione, in località … omissis….. di Ancona, un ripetitore, operante sulla frequenza di 96.450 MHz che irradia le trasmissioni non solo in direzione di Ancona, ma anche in direzione della zona costiera verso Senigallia (circostanza pacifica ammessa anche nella perizia giurata della convenuta); – che la vicinanza delle due frequenze, 96.400 e 96.450 MHz non può non ingenerare interferenze e disturbi soprattutto per il segnale più debole(circostanza pacifica) in quanto due emittenti operanti nello stesso ambito territoriale dovrebbero avere un differenza di frequenza di circa 300 MHz; – ritenuto quindi non necessario procedere ad ulteriore attività istruttoria; – ritenuto infine che la ricorrente avendo il preuso, nell’ambito territoriale della Vallesina, della frequenza di 96.400 MHz, ha il diritto soggettivo a continuare le sue trasmissioni senza subire alcun disturbo dalla convenuta nello stesso ambito territoriale e nelle frequenze che vanno da 96.100 a 96.700; P.Q.M. Ordina alla Radio Cobra s.r.l. di Castelfidardo di cessare immediatamente l’irradiazione delle trasmissioni dal ripetitore di …. omissis … di Ancona operante sulla frequenza di 96.450 MHz; fissa termine di gg. 60 per l’inizio della causa di merito innanzi al competente Tribunale di Ancona. Spese al definitivo. Osimo, 22.7.87 IL PRETORE |