24 FEBBRAIO 1993
SENTENZA N° 20/93 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI TREVISO, SEZIONE DISTACCATA DI MONTEBELLUNA
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo il 16/01/1989 n. 29/89 Cont. e promossa
da
VISITIN FRANCA, quale titolare dell’emittente Rete 5, con i dott. proc. A. Pedicini di Pordenone e Avv. G. Bazzacco di Treviso, per mandato in calce al ricorso, poi con l’Avv. A. Ginaldi di Monfalcone e la dott. proc. e dom. Avv. M. Baratto Guenolè di Montebelluna, per mandato a margine della memoria 20/4/1989; con comparsa di costituzione 19 febbraio 1992 si costituisce Porrazzi Giuseppe quale nuovo titolare di Rete 5, con l’Avv. A. Ginaldi e il proc. e dom. Avv. Baratto Guenolè, per mandato a margine dello stesso atto.
– ricorrenti –
CONTRO
RADIO PADOVA S.a.s., in persona del legale rappresentante, con i proc. Avv. R.V. Portinari di Padova e Avv. A. Chiaventone di Montebelluna, quest’ultimo anche domiciliatario, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
– resistente –
ERRE DEE JAY S.R.L., in persona del legale rappresentante, con i proc. Avv. V. Colombo di Milano e Avv. A. Chiaventone, quest’ultimo anche domiciliatario per procura a margine della memoria costitutiva 19/2/1992.
– terza chiamata –
OGGETTO: Ricorso per manutenzione nel possesso
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: “Come in comparsa di costituzione e cioè:
– Ordinare a Radio Padova s.a.s. e a Erre D.J. s.r.l. di cessare immediatamente ogni immissione nelle trasmissioni di Radio Rete 5 sulla lunghezza d’onda 89/200 con emittente principale da Codroipo (ripetitore in località Prà della Scala) con potenza di 2500 watt, autorizzando il ricorrente a compiere con l’Ufficiale Giudiziario, assistito dal C.T.U., gli interventi sugli impianti delle resistenti, ritenuti dal C.T.U. indispensabili per far cessare le lamentele turbative.
– Condannare le resistenti al risarcimento di ogni danno subito dalla ricorrente per le lamentate turbative, da liquidarsi in separata sede.
– Condannare le resistenti a rimborsare alla ricorrente spese, tasse, diritti ed onorari del presente giudizio.
– Concedere la provvisoria esecutorietà.
Resistente: “Si richiama alle conclusioni già presentate e cioè:
– Accertare e dichiarare con sentenza l’incompetenza del territorio dal Pretore di Montebelluna, essendo competenti alternativamente i Pretori di Pordenone o quello di Conegliano.
Respingersi il ricorso ex art. 703 C.P.C. per imprecisione e indeterminazione della domanda, oltre che per inammissibilità della stessa in quanto in ogni caso carente di presupposti dello spoglio entro l’anno, tenuto conto che Radio Padova trasmette dal 1978 sulla frequenza di 89,300 Mhz del Veneto e pertanto i supposti disturbi risalirebbero a cinque anni prima che Rete 5 iniziasse le proprie trasmissioni.
– Nel merito respingersi la domanda perché infondata.
– In via riconvenzionale: ordinarsi all’emittente Rete 5 di cessare i disturbi alle trasmissioni di Radio Padova – Radio Dee Jay nelle zone sopra riportate, ordinandole di modificare il sistema di antenne e/o la potenza utilizzata, ordinandole di adottare tutti gli accorgimenti che saranno ritenuti necessari per eliminare i gravi disturbi che sta provocando alle trasmissioni di Radio Padova – Radio Dee Jay.
Terza chiamata: – In via preliminare dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, essendo competente in materia il Ministro PP.TT. e pertanto la P.A. in forza dell’art. 32 l. 223/90 e della L. 18 dicembre 1992 n. 482, che ha convertito in legge il D.L. 19/10/1992 n. 407.
– in via subordinata dichiarare inammissibile il ricorso perché tardivo e carente dei presupposti di legge.
– in subordine e nel merito respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
– in via riconvenzionale disporre qualora Rete 5 risultasse non avere effettuato gli adempimenti resi obbligatori dall’art. 3 l. 10/85 e art. 32 l. 223/90, la disattivazione dell’impianto, ordinandone l’esecuzione al Circolo Costruzioni Telegrafiche e telefoniche, competente per territorio, ai sensi del 5° comma dell’art. 2 citato; ordinare in ogni caso a Rete 5 il rispetto degli impegni contenuti nella scrittura 25/9/1986, individuando ai sensi del 2° comma dell’art. 32 citato le modifiche tecniche da apportare all’impianto e, in difetto di ottemperanza, disporre la disattivazione dell’impianto di Rete 5 operante su frequenza 89.200 Mhz nominando … l’Ufficiale Giudiziario competente per territorio con facoltà di farsi coadiuvare dal C.T.U.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per manutenzione nel possesso depositato in data 16 gennaio 1989 (e notificato il 16/2/1989 unitamente al decreto 20.1.1989 del Pretore di Montebelluna) Visintin Franca, titolare dell’emittente radiofonica “Rete 5”, esponeva che tale emittente, con sede a luogo di trasmissione in Codroipo e ripetitore nel Comune di Caneva, operava dal 1983 sulla frequenza di 89,200 Mhz; lamentava che dal settembre 1988 le trasmissioni radiofoniche di Rete 5 venivano notevolmente disturbate da una postazione di ripetizione radiofonica situata sul Monte Cesen appartenente a Radio D.J. s.r.l. che usava della frequenza 89,300 Mhz (già utilizzata da Radio Padova s.a.s.).
La ricorrente esponeva che, essendosi già verificati in passato contrasti con Radio Padova, nel 1986 i titolari delle due emittenti avevano raggiunto un accordo con cui si impegnavano a non variare alcun elemento delle rispettive postazioni di ricetrasmissione; pertanto, lamentando che Radio Padova era venuta meno all’accordo, chiedeva che venisse ordinato a questa e a Radio D.J. s.r.l. di cessare immediatamente le interferenze sulla frequenza di 89,300 Mhz nella zona compresa tra i Comuni di Brugnera e Sacile, Cordignano e Gaiarine.
Si costituiva in giudizio Radio Padova eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale del pretore adito.
Deduceva altresì di essere utilizzatrice della frequenza 89,300 Mhz per tutto il Veneto già dal 1978 e di avere citato nel 1983 davanti al Tribunale di Padova Rete 5 per le interferenze da questa provocata sulla predetta frequenza; esponeva che a seguito di tale azione la Visintin per Rete 5 si era impegnata a rispettare un rapporto segnale – disturbo tale da consentire a Radio Padova una buona utilizzazione del proprio segnale nel Veneto; ma in seguito non aveva rispettato l’accordo.
La resistente ribadiva di trasmettere fino dal 1978 sulla frequenza di 89,300 Mhz e pertanto sosteneva che Rete 5 non poteva invocare il preuso come criterio di risoluzione del conflitto; chiedeva quindi a rigetto del ricorso in via riconvenzionale che venisse ordinato all’emittente Rete 5 di cessare i disturbi alle trasmissioni di Radio Padova, ora modulante con il segnale di Radio D.J.
Nel corso del processo interveniva ai sensi dell’art. 111 comma III° c.p.c. Porrazzi Giuseppe, assumendo di aver rilevato da Visitin Franca l’azienda relativa a Rete 5 e facendo proprie tutte le istanze della ricorrente; non veniva comunque dichiarata l’estromissione di Visitin Franca.
All’udienza del 9/9/1991 il procuratore di Radio Padova faceva presente che questa aveva ceduto il ramo d’azienda operante sulla frequenza 89,300 alla Erma s.r.l. la quale, a sua volta, aveva ceduto lo stesso ramo d’azienda a Radio D.J. s.r.l. e pertanto il Pretore, ai sensi dell’art. 111 comma III° c.p.c., disponeva la chiamata in causa di Radio D.J. s.r.l.
Con memoria 19.2.1992 si costituiva Radio D.J. s.r.l. eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi della l. 6/8/1990 n. 223 e l. 18/12/1992 n. 482 e in subordine facendo propri tutti gli argomenti addotti da Radio Padova.
Il Pretore disponeva C.T.U. volta ad accertare la sussistenza dei disturbi lamentati dalle parti in causa e ammetteva le prove testimoniali così come richieste.
Con ordinanza 16/10/1991 veniva dichiarata formalmente chiusa la fase sommaria del procedimento possessorio senza l’emissione del provvedimento di cui all’art. 689 com. V° c.p.c. e la causa, a seguito di trattazione, era infine assegnata a sentenza su conclusioni in premessa trascritte all’udienza del 5 febbraio 1993.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si pone la questione di giurisdizione, che deve essere risolta verificando se era ancora ammissibile la tutela possessoria di un’emittente radiofonica nei confronti di interferenze provenienti da altra emittente privata, in seguito all’entrata in vigore della l. 6/8/1990 n. 223 contenente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
La L. 223/1990 disciplina le radiofrequenze quale pubblico assoggettato a un doppio regime: l’utilizzazione è riservata da una parte a una specifica società titolare di una concessione di emittenza per il pubblico (art. 2) e dall’altra ai privati ai quali sarà rilasciata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni la concessione delle radiofrequenze e degli impianti previsti dall’art. 16. La concessione ministeriale attribuisce pertanto ai privati il diritto di accendere e mantenere accese le proprie apparecchiature, le cui caratteristiche strutturali e le cui modalità d’uso sono interamente regolate dalla disciplina pubblicistica, perché senza l’attribuzione di quel diritto mancherrebbe la condizione indispensabile all’utilizzazione del bene scarso costituito dal segnale frequenziato. Pertanto, secondo il regime definitivo della legge l’intera materia è devoluta alla cognizione esclusiva del T.A.R. in primo grado, ai sensi dell’art. 5 l. 6/12/1971 n. 1034; in particolare è inammissibile l’azione possessoria nei confronti del concessionario che eserciti l’attività prevista nel provvedimento, in quanto egli agisce nell’esercizio di una attività amministrativa.
La disciplina transitoria, contenuta nell’art. 32 l. 223/1990 e attualmente vigente (in quanto prorogata fino al 30/11/1993 dall’art. 1 co. III° l. 17 dicembre 1992 n. 482) prevede che coloro che al momento dell’entrata in vigore della legge esercitavano impianti di radiodiffusione sono autorizzati a proseguirne l’esercizio, subordinatamente alla presentazione di domanda di concessione e alla comunicazione avente ad oggetto una serie di dati, corredata da schede tecniche. Secondo l’art. 32 co. II° durante il periodo transitorio organi giurisdizionali o il Ministro PP.TT., con le procedure di cui alla l. 8/4/1983 n. 110 possono emettere, tra gli altri, anche provvedimenti modificativi della funzionalità tecnico-operativa degli impianti, finalizzati alla coesistenza e compatibilità elettromagnetica degli impianti delle emittenti già esistenti.
Questo Pretore non condivide quell’indirizzo della giurisprudenza di merito che da tale norma deduce l’attribuzione al giudice ordinario del potere di emettere provvedimenti modificativi della funzionalità degli impianti, in quanto tali provvedimenti debbono spettare esclusivamente all’organo giurisdizionale amministrativo.
Ritiene il giudicante che il regime definitivo della legge, con l’opzione in esso contenuta a favore della concessione, dispieghi effetti immediati nei confronti delle posizioni soggettive dei privati, imponendo la predetta interpretazione della disciplina transitoria.
Si consideri infatti che la modificazione delle caratteristiche dell’impianto imposta dalla sentenza del giudice ordinario a seguito di ricorso per manutenzione nel possesso comporterebbe la modifica dell’autorizzazione prevista dall’art. 32 co. I°, provvedimento che è precluso all’autorità giudiziaria ordinaria dell’art. 4 co. II L. 20.3.1865 N° 2248 all. E. Del resto le questioni collegate alla presenza di disturbi e interferenze sono rimesse alla decisione della Pubblica Amministrazione in sede di rilascio dell’autorizzazione, come risulta dalla circostanza che l’art. 32 co. III subordina l’autorizzazione provvisoria alla comunicazione da parte del privato delle “schede tecniche” e di specifici dati relativi all’attività, sulla cui base la P.A. può controllare l’esistenza di eventuali interferenze. Ne consegue che l’introduzione della L. 223/1990 ha immediatamente sottratto la cognizione della materia all’autorità giudiziaria ordinaria incidendo anche sulle cause in corso, in quanto per le ragioni sopra esposte il giudice non può emettere il provvedimento richiesto. Pertanto il ricorso presentato da Rete 5 deve essere dichiarato inammissibile ex art. 37 co. I° c.p.c.
Si ritiene, ai sensi dell’art. 92 co. II° c.p.c., che sussistono giusti motivi (consistenti nella novità della questione di diritto relativo alla giurisdizione) per compensare interamente le spese di lite tra le parti; ugualmente le spese di C.T.U., già liquidate, sono parte a carico di tutte le parti e precisamente a carico per metà della ricorrente e per metà in solido della resistente e della terza chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Pretore, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Visentin Franca e Porrazzi Giuseppe quali titolari di Rete 5 con Radio Padova s.a.s. e Radio D.J. s.r.l., nella persona dei rispettivi rappresentanti, con ricorso depositato il 16.01.1989, così decide:
– dichiara inammissibile il ricorso per il difetto di giurisdizione in materia dell’autorità giudiziaria ordinaria;
– compensa integralmente le spese di lite tra le parti; pone le complessive spese di C.T.U. già liquidate per metà a carico solidale di Visentin Franca e Porrazzi Giuseppe e per metà a carico solidale di Radio Padova s.a.s. e Radio D.J. s.r.l.