24 aprile 1986 Sentenza n. 61/86 della Pretura Circondariale di Salò, Sez. Penale

24 APRILE 1986

SENTENZA N. 61/86 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI SALO’, SEZ. PENALE.

 

nella causa penale contro

XX – OMISSIS

YY – OMISSIS

LIBERI PRESENTI

IMPUTATI

a) del reato di cui all’art. 171 lett. b L. 633/1941; perché nella rispettiva qualità di amministratore delegato e Presidente del Consiglio di amministrazione della “WW”, senza autorizzazione degli autori o della SIAE diffondevano a mezzo della propria emittente radiofonica esecuzioni di brani musicali tra cui “Reggae night” di Cliff, “Limonata cia – cia” di Russo e “Self Control” d Bigazzi e Riefoli.

b) del reato di cui all’art. 1 L. 29.7.1981 n. 406: perché, nelle qualità indicate nel capo a), abusivamente riproducevano in 561 musicassette, brani musicali tratti da dischi o nastri per fine di lucro consistito nella loro radiodiffusione.

Acc. il primo il 15 Aprile 1985 ed il secondo fino al 15.4.1985

FATTO E DIRITTO

Con denuncia del 22 marzo 1984 il Direttore della sede di Milano della SIAE (Società italiana autori editori) esponeva che l’emittente “WW” con sede in “KK” da anni, diffondeva trasmissioni radiofoniche di programmi vari ed in particolare programmi musicali aventi ad oggetto opere tutelate dalla SIAE senza avere ottenuto alcuna autorizzazione dalla indicata società e senza provvedere al pagamento dei dovuti compensi; avendo, anzi, espressamente rifiutato di sottoscrivere qualsiasi accordo con al SIAE nonostante ripetuti incontri diretti ed epistolari. Nella denuncia si precisava, inoltre, che parte di questi programmi musicali erano, con molta probabilità, realizzati con la utilizzazione di registrazioni delle composizioni musicali tratte da dischi, nastri ed altri supporti meccanici per le quali mancherebbe ogni autorizzazione e sarebbero, quindi, in contrasto con il divieto posto dall’art. 1 della legge 29 luglio 1981 n. 406. La denuncia in oggetto, era altresì, corredata dalla abrogazione di alcuni attestati della SIAE di amministrazione e di tutela dei brani musicali trasmessi da “WW” di cui si offriva la prova con la produzione di una musicassetta contenente la registrazione di tali brani.

Nell’aprile del 1985, al fine di acquisire prove certe e legittime delle ipotesi di reato rubricate a carico dei titolari dell’emittente privata, si disponeva ed eseguiva una perquisizione degli studi di “WW” nel corso della quale si accertava la radiodiffusione di tre composizioni musicali: LIMONATA CHA – CHA; REGGAE NIGHT e SELF CONTROL di cui i responsabili della SIAE, presenti alla perquisizione, assicuravano di avere ottenuto mandato per la tutela. Nel contempo venivano sequestrate 31 bobine di nastro magnetico e altre circa 550 musicassette contenenti registrazioni di canzoni di musica leggera.

Sulla scorta di tali elementi YY e XX rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore delegato della emittente privata, venivano tratti a giudizio per rispondere dei reati loro ascritti in rubrica.

All’udienza del 17 gennaio 1986 la SIAE si costituiva parte civile mentre gli imputati dichiaravano che da anni si attenevano alle direttive dell’ANTI (Associazione Nazionale Teleradio indipendenti) in ordine alla vertenza con SIAE per il pagamento dei diritti di autore. Producevano copia di corrispondenza intercorsa con la SIAE e in particolare di una loro offerta di denaro rifiutata dalla SIAE perché non suffragata da un accordo scritto.

Soggiungevano che molte opere radiodiffuse erano tratte da dischi ricevuti gratuitamente dalle case produttrici e che tutte le registrazioni sequestrate costituivano i programmi radiodiffusi. Negavano che, pertanto, la riproduzione sulle bobine e musicassette di dischi e nastri già registrati fosse stata effettuata per scopi diversi da quelli propri della loro attività.

La teste Poli, responsabile per la Lombardia della SIAE, dichiarava che gli autori delle opere musicali normalmente affidano alla SIAE ogni forma di utilizzazione dell’opera stessa e che presso la sede centrale di Roma esiste un repertorio generale di tutte le opere tutelate ed un elenco di tutti i soci.

Nel corso della discussione le difesa riproponeva alcune istanze istruttorie che questo giudice accoglieva disponendo 1) la esibizione da parte del responsabile del Registro Pubblico Generale delle opere protette – tenuto dall’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – del numero di iscrizione e delle attestazioni dell’avvenuta registrazione delle opere indicate nel capo di imputazione; 2) l’esibizione da parte dell’Associazione Fonografi Italiana degli originali e di copia dei contratti di edizione dei dischi delle opere musicali del capo di imputazione.

Nella successiva udienza del 21 febbraio 1986 si dava atto che l’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva trasmesso certificazione nella quale attestava che le tre opere musicali di cui si discute non risultavano depositate e registrate nel Registro Pubblico Generale mentre l’AFI si dichiarava semplice Associazione sindacale dei produttori fonografici non depositaria dei contratti delle singole case discografiche.

La SIAE produceva tre propri attestati dell’affidamento a se stessa delle opere in oggetto, statuto e regolamento della SIAE e copia – modello del bollettino di dichiarazione con cui gli autori conferiscono alla SIAE la protezione delle loro opere.

Questo Pretore disponeva, allora, l’acquisizione direttamente presso le case produttrici dei dischi dei contratti relativi alle opere musicali in oggetto nonché la esibizione da parte della SIAE dei tre bollettini relativi alla affidamento alla stessa della protezione delle opere suindicata.

All’odierna udienza dibattimentale si dava atto della esibizione dei bollettini di dichiarazione da parte della SIAE, mentre si accertava che erano stati acquisiti a) copia del contratto tra le C.G.D. – Messaggierie Musicali spa e la cantante Giuseppa Romeo di registrazione in esclusiva; b) copia del contratto tra la società CARRERE Records S.A. e la TOBIA s.r.l. di Bigazzi con quale la TOBIA s.r.l., in base e contratto d’esclusiva con il cantante Raffaele Riefoli, si impegna a concedere in esclusiva alla CARRERE Records le fonoregistrazioni dell’artista Riefoli; c) attestazione della C.B.S. dischi s.p.a. della esistenza di contratto di registrazione in esclusiva dell’artista Jimmy Cliff con la C.B.S. Records International di New York.

Aveva quindi luogo lunga ed articolata discussione nella quale la parte civile concludeva per la condanna degli imputati al risarcimento dei danni materiali e morali subiti dalla SIAE con riferimento ad entrambi i reati e con richiesta di provvisionale, il P.M. chiedeva la assoluzione degli imputati perché il fatto non costituisce reato mentre il difensore si associava alle conclusioni della pubblica accusa e chiedeva la condanna della parte civile ai sensi dell’art. 482 C.P.P. e le trasmissioni di copia degli atti alla Procura della Repubblica di Roma in ordine ed eventuali reati a carico della SIAE (truffa ed altro) sul presupposto della illegittimità della riscossione e della richiesta del compenso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare questo Pretore ritiene di dovere evidenziare il carattere di novità di questo giudizio rispetto ai numerosi precedenti giurisprudenziali editi e che, se pur non direttamente incidenti sulla soluzione finale raggiunta, consente di aprire un ulteriore spiraglio sulla annosa situazione di contrasto esistente tra la SIAE e le emittenti private.

La prima novità ci è fornita dall’accertamento istruttorio effettuato sul Pubblico Registro Generale delle opere protette, tenuto dall’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dal quale si è rilevato che il deposito e la registrazione delle opere e dei contratti di trasferimento dei diritti, riconosciuti da questa legge non costituisce la regola generalizzata e, quanto meno, non è avvenuto in relazione ai tre brani musicali oggetto del presente procedimento.

A prescindere dalla eccezionalità della situazione accertata (frutto di una indagine campione puramente casuale che lascia dubitativamente presumere una eventuale prassi più o meno generalizzata) e fermo restando il carattere meramente dichiarativo della suddetta pubblicità, è doveroso sottolineare che si è clamorosamente smentita la tesi, ribadita più volte dalla stessa Cassazione, secondo la quale la sussistenza dell’elemento psicologico del reato contestato è certa in relazione alla possibilità da parte di chiunque di accertare presso il Pubblico Registro Generale (art. 103 L. dir. Autore) la esistenza della tutela delle opere. Si è accertato, invece, che non tutte le opere vengono depositate e che di nessuna utilità è la consultazione di detto Registro Pubblico che attesterebbe oltretutto l’esistenza dell’opera e la sua pubblicazione e non certo la attribuzione della tutela.

Altro elemento di novità del presente procedimento è costituito dalla circostanza che l’indagine è stata circoscritta a tre soli brani musicali e che in ordine ad essi si è potuto acquisire parte della relativa documentazione riguardante i rapporti tra gli autori dell’opera musicale, i suoi esecutori i produttori fonografici e la SIAE ribaltando l’impostazione, sinora prevalentemente seguita, di un repertorio SIAE che, assiomaticamente si ritiene comprensivo della quasi totalità delle opere musicali.

Le acquisizioni istruttorie hanno così permesso di “scoprire” che per l’opera musicale LIMONATA CHA CHA uno degli autori Giuseppa Romeo, in arte Giuni Russo, con contratto di registrazione in esclusività stipulato con la C.D.G. Messaggerie musicali s.p.a. ha ceduto all’indicata società il diritto esclusivo alla riproduzione e vendita di tutti i prodotti riproducenti le esecuzioni dell’artista (autore ed esecutore) nonché all’utilizzazione e alla pubblica esecuzione dei medesimi anche dopo la scadenza del presente contratto, stabilendosi anche che nulla è dovuto all’artista per le pubbliche esecuzioni delle registrazioni e in genere per le cosiddette “utilizzazioni secondarie”. Ciò significa che, almeno in questo caso, l’autore si è spogliato di tutti i diritti spettantigli ex art. 61 L. dir. autore non potendosi certo sostenere che nel contratto era richiamata solo la sua qualità di esecutore dell’opera e non anche quella di autore giacché è evidente che i diritti ceduti dall’Artista non sono solo quelli di esecutore ma anche quelli previsti nell’art. 61 n. 1-2-3. In conseguenza la Romeo Giuseppa avrebbe affidato alla SIAE diritti di cui non era più titolare.

L’esame di tutta la documentazione acquisita ha, inoltre, consentito di evidenziare il vasto intreccio di rapporti esistenti tra tutti i soggetti interessati alla “pubblicazione” dell’opera dall’autore, al produttore, dall’esecutore all’editore etc. in cui la SIAE svolge non solo i compiti espressamente assegnatigli dalla legge ma anche quelli, più vasti, previsti   nel suo statuto e riguardante in particolare, lo stesso controllo sulla vendita dei dischi. A fronte di tutto ciò vi è però la riserva contenuta nell’art. 180 della legge in base alla quale la esclusività dei poteri della SIAE non pregiudica la facoltà dell’autore di esercitare direttamente i suoi diritti.

Da ciò discende, a parere del giudicante, l’importante conseguenza che la ininfluenza delle notizie del Pubblico Registro Generale, la complessità e la contraddittorietà dei rapporti contrattuali dei soggetti interessati e la mancata giustificazione dei poteri vantati dalla SIAE (art. 1393 c.c.) dovrebbe condurre alla assoluzione degli imputati, quanto meno, per carenza dell’elemento soggettivo del reato.

Ciò premesso osserva, peraltro, il giudicante che l’art. 171 della legge in oggetto alla lettere b) si riferisce esclusivamente alla radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico mentre per tutte le forme di radiodiffusione in privato si applicano le norme della sezione IV del capo IV del titolo I della legge che richiede il consenso dell’autore solo per la radiodiffusione di opere nuove (art. 52) e di opere trasmesse direttamente dai locali dell’ente (art. 59), mentre in ogni altro caso l’autore ha solo un diritto di natura patrimoniale.

Nulla è detto in questa normativa in relazione alle emittenti private, allora inesistenti, ma a seguito della pronuncia della sentenza n. 202 del 1976 della Corte Costituzionale, non vi è alcun motivo per non estendere anche ad esse prerogative previste per le radiodiffusioni pubbliche data l’identità di mezzi e di scopi.

Sul punto si ritiene di poter richiamare tutta la precedente giurisprudenza di merito (per tutte, Pret. Bergamo 9 gennaio 1981 Giur. It. 1982, I, 445) evidenziandosi, in antitesi al contrario atteggiamento della Cassazione, che, tra l’altro espressamente, l’art. 79 consente la radiodiffusione senza consenso dell’autore, a mezzo di bobine di registrazione di precedenti trasmissioni radiofoniche, aventi ad oggetto la diffusione di musica, circostanza che normalmente avviene in molte radio private.

Gli imputati vanno, perciò, assolti dal reato ascrittogli al capo a) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, in subordine, perché il fatto non costituisce reato.

Quanto al secondo capo di imputazione si ritiene di dover pervenire ad identica soluzione assolutoria quanto meno perché il fatto non costituisce reato.

Il fine di lucro richiesto dalla norma non può essere, infatti, ravvisato nel comportamento degli imputati che, nel registrare le trasmissioni della propria emittente radio, ove erano inseriti i brani musicali mediante la utilizzazione di dischi, non hanno effettuato né avevano intenzione di realizzare alcuna illecita riproduzione di essi limitandosi invece ad esercitare un loro diritto connesso all’esercizio della attività di radiodiffusione.

Il riesame degli atti relativi al sequestro delle musicassette pone la necessità di accertare se esse effettivamente siano state registrate della emittente degli imputati o siano, invece, state acquisite già registrate da altri, dovendosi, in tal caso, identificare gli autori di tale registrazione. Si dispone, pertanto, la trasmissione del verbale di sequestro al proprio ufficio di P.M.

Quanto alla richiesta, avanzata dalla difesa degli imputati di condanna della parte civile alle spese questo Pretore ritiene di doverla rigettare atteso che la materia si presenta tuttora priva di riferimenti certi tanto da fare auspicare una revisione della normativa in termini di maggiore chiarezza seguendo il monito di chi (ASCARELLI), oltre venti anni fa, segnalava l’opportunità di “una guardinga tutela di autori e interpreti nei confronti delle cessioni dei loro diritti e dei consensi per la loro utilizzazione a favore degli incisori in dischi e radiodiffusori”.

P.Q.M.

IL PRETORE

Visto l’art. 479 C.P.P.

ASSOLVE

YY e XX dal reato di cui al capo a) perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato e dal capo b) della rubrica perché il fatto non costituisce reato.

ORDINA

la trasmissione di copia del rapporto e verbale di sequestro dei nastri e delle musicassette operato dalla Guardia di Finanza e di cui agli atti al proprio ufficio di P.M. ai fini dell’eventuale azione penale per il reato di ricettazione.

RIGETTA

la istanza di condanna della parte civile per le ragioni di cui alla motivazione.

Salò. 11.4.1986