23 ottobre 1987 Ordinanza della Pretura Circondariale di Ancona, Sez. Dist. di Osimo


23 OTTOBRE 1987

ORDINANZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI ANCONA, SEZIONE DISTACCATA DI OSIMO

 

Il Pretore,

sciogliendo la riserva che precede;

ritenuto in diritto:

– che, aderendo ad un costante insegnamento della Cassazione, seguito dalla quasi totalità dei Giudici di merito, (Cass. 27.2.1984 n° 1323, Foro It. 1984, I°, 1277), Giudice competente è quello del luogo ove trovasi l’emittente danneggiante, la dove la stessa ha i propri studi, dove i programmi­ vengono elaborati e quindi irradiati nelle varie zone, mentre non può assumere rilievo i luoghi ove sono istallati i ripetitori necessari per la più ampia diffusione dei programmi, né quello ove si producono gli effetti dannosi, né quello di residenza del soggetto che agisce per la tutela del diritto, né quello della sede legale della Soc. convenuta, per cui competente è questo Pretore in quanto la convenuta Radio Kobra ha gli studi in Castelfidardo;

– che aderendo ad una costante giurisprudenza, va affermato il diritto soggettivo alla libertà della iniziativa privata nel settore delle trasmissioni radiofoniche tutelabile ai sensi dell’art. 700 c.p.c.;

– che si ha violazione di tale diritto allorchè una emittente disturbi le trasmissioni di chi ha, per primo, organizzato la propria attività d’impresa mediante l’uso, in ambito locale, di una determinata frequenza;

– che il danno subito dall’emittente danneggiata riveste il carattere dell’imminenza e dell’irreparabilità posto che una radio le cui trasmissioni sono disturbate o addirittura cancellate perde ascoltatori e conseguentemente introiti pubblicitari e le perdite e i mancati guadagni sono a posteriori di difficile se non di impossibile esatta quantificazione;

ritenuto in fatto:

– che la ricorrente irradia le proprie trasmissioni alla frequenza di 97.100 Mhz da un impianto sito in S. Maria Nuova a far data dal 1978 che raggiunge i territori di Falconara, Jesi, Vallesina e zone collinarie adiacenti (circostanza pacifica); che in epoca successiva, 1986, la convenuta ha posto in funzione a Cingoli un ripetitore, operante sulla frequenza di 97.150 Mhz, che irradia le trasmissioni, nello stesso ambito territoriale servito dall’impianto della ricorrente (circostanza pacifica);

– che la vicinanza delle due frequenze, 97.100 e 97.150 Mhz, non può non generare interferenza e disturbi in quanto due emittenti operanti nello stesso ambito territoriale dovrebbero avere una differenza di frequenza di almeno, 300 Mhz;

– che la ricorrente avendo il preuso, nell’ambito territoriale della Vallesina, della frequenza di 97.100 Mhz, ha il diritto soggettivo a continuare le sue trasmissioni senza subire alcun disturbo dalla convenuta nello stesso ambito territoriale e nelle frequenze che vanno da 96.800 a 97.400 Mhz;

ritenuto che la domanda riconvenzionale proposta da Radio Kobra è infondata dal momento che, irradiando le proprie trasmissioni alla frequenza di 97.l50 Mhz dal 1985, non può aver alcun diritto collegato al preuso considerato che la ricorrente ha ­una anzianità di irradiazione: molto superiore;

P.Q.M.

Ordina alla Radio Kobra s.r.l. di Castelfidardo di cessare immediatamente l’irradiazione delle trasmissioni dal ripetitore di Cingoli operante nella frequenza di 97.150 Mhz;

FISSA

termine di gg. 60 per l’inizio della causa di merito innanzi al competente, Tribunale di Ancona;

spese al definitivo.

Osimo, lì 23 Ottobre 1987

IL PRETORE