23 giugno 1998 Sentenza n. 12216/98 del Tribunale di Roma, Sez. I Civile

23 GIUGNO 1998

SENTENZA N. 12216/98 DEL TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE I CIVILE

Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 29206 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 1997, posta in deliberazione all’udienza collegiale del 30/1/98 e vertente

TRA

RADIO BABBOLEO S.r.l., EDITORIALE DI RADIO ANTENNA MUSICA Soc.Coop. r.l., RADIO DELTA INTERNATIONAL S.a.s., BASILICATA OVEST S.n.c., PUBLIRADIO S.a.s., TORINO MUSICA NOTIZIE S.r.l., RADIO DELTA 1 S.r.l., RADIO FUTURA, RADIO GUBBIO S.r.l. (radio) , RADIO GUBBIO S.r.l. (TV) , GALILEO Soc. Coop. r.l., RADIO MARGHERITA S.a.s., RADIO ARCOBALENO S.a.s., RADIO KELLY, RADIO COSENZA CENTRALE, RADIO VENERE S.n.c., RADIO BRUNO Soc.Coop.r.l., MULTIRADIO S.r.l., TECNINVEST S.r.l., MALIBU’ S.a.s., ARANCIA NETWORK S.r.l., RADIO FLASH S.r.l.

elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Latini, 4, presso lo studio del procuratore avv. Mauro Maiolini, che li rappresenta e difende, unitamente all’avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona, per delega in atti.

– APPELLANTI –

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12.

– APPELLATO –

OGGETTO: appello contro sentenza del Pretore di Roma in materia di canone concessorio.

I procuratori delle parti così concludevano:

PARTE APPELLANTE: “Piaccia all’on.le Tribunale di Roma adito (in funzione di giudice di appello) contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza n. 5784/96 emessa dal Pretore di Roma. dr.ssa Eleonora Lombardi in data 4/10 – 11/10/96 inter partes, accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che gli appellanti non sono tenuti a corrispondere all’amministrazione gli importi richiesti a titolo di canoni di concessione. Il tutto con ogni conseguenziale provvedimento e con vittoria di spese ed onorari di lite del doppio grado di giudizio”.

PARTE APPELLATA: “Piaccia all’ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l’appello delle intestate emittenti e confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.

– SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –

Con atto notificato in data 3/7/97, le società emittenti indicate in epigrafe hanno proposto appello avverso la sentenza n. 5784 emessa dal Pretore di Roma in data 4/10 – 11/10/96, con la quale è stata respinta la domanda dalle medesime formulata nei confronti del Ministero delle Comunicazioni, intesa a far dichiarare non dovute le somme pretese dall’amministrazione a titolo di canoni di concessione radio televisiva per il periodo intercorrente tra la data di emissione del relativo decreto e il 31/12/94, nonché tra l’1/1/95 e la comunicazione del medesimo provvedimento.

Hanno in particolare ribadito quanto già sostenuto in prime cure sulla natura ricettizia del provvedimento concessorio e sulla sua inefficacia prima della formale comunicazione all’interessato, deducendo che l’obbligo di pagamento del canone poteva sorgere solo dopo l’acquisizione dello status di concessionario e solo dopo la comunicazione del decreto. Illegittima era quindi la richiesta formulata al riguardo dal Ministero, che si riferiva a periodo anteriore a quello indicato.

Il Ministero si è costituito in giudizio, opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto.

Ha sostenuto che il provvedimento concessorio aveva natura non ricettizia, deducendo la sua piena efficacia dal momento della stia formazione ed aggiungendo e che nessuna valenza poteva avere sull ‘obbligatorietà del canone la comunicazione all’interessato. Dovevano essere quindi corrisposte le somme richieste a tale titolo per gli anni 1994 e 1995.

Su tali basi, alla udienza collegiale del 30/1/98, la causa è stata trattenuta in decisione.

– MOTIVI DELLA DECISIONE –

Ritiene il Tribunale che l’appello formulato in questa sede dalle emittenti indicate in epigrafe avverso la sentenza del Pretore di Roma n. 5784 del 4/10 – 11/10/96 sia fondato e debba quindi essere accolto.

Come esattamente hanno rilevato gli appellanti, l’art. 3, comma 20 della legge 31/7/97, n. 249 (Istituzione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), entrata in vigore nel corso del presente procedimento, testualmente dispone che i canoni di concessione relativi alla emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte dell’interessato. Ove la concessione venga ricevuta nel corso dell’anno, il canone è dovuto in proporzione ai mesi intercorrenti con la fine dell’anno stesso.

Sulla base di tale nuova normativa, non sembra che vi sia ormai alcun dubbio sul fatto che i canoni concessori debbano essere corrisposti dal momento della ricezione materiale del decreto da parte degli interessati.

D’altra parte, merita osservare (ripetendo quanto si legge nella sentenza n. 2036 del 1997, emessa dalla Pretura di Roma in causa Telealto Tammaro c/ Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni) che il canone in questione si inserisce nel contesto della concessione-contratto relativa all’esercizio della radiodiffusione privata, quale corrispettivo dell’uso privato di un bene pubblico demaniale.

L’obbligo di corresponsione perciò non può che decorrere dalla ricezione del decreto concessorio, cioè dalla comunicazione dell’atto perfezionativo del relativo procedimento.

E ciò, sia perchè il decreto stesso, in quanto modificativo di una relazione tra privato e bene pubblico e costitutivo di un rapporto di tipo obbligatorio tra la pubblica amministrazione ed il privato, è atto tipicamente ricettizio, che dunque non produce effetto se non dalla comunicazione e ricezione da parte del destinatario, sia perché il canone di concessione, essendo il corrispettivo di una prestazione della pubblica amministrazione e comunque dell’uso di un bene pubblico, non può che coesistere con l’effettivo utilizzo, venendo ad alterarsi l’equilibrio contrattuale tra le due che il soggetto privato si vedrebbe prestazione pur in assenza della “utilitas” negozialmente pattuita.

Né in senso contrario ha rilevanza il fatto che il decreto preveda l’obbligo di corrispondere il canone sin dalla data di emissione dell’atto, cioè dalla firma del decreto, poiché in ogni caso si tratta di una determinazione illegittima che va disapplicata in sede giurisdizionale.

Né può opporsi, infine, che il decreto di concessione vada ad inserirsi in un preesistente contesto pre-concessione, oggetto di sanatoria mediante regolamentazione ministeriale, in quanto l’atto di concessione vale comunque “ex nunc”, ed il relativo canone attiene solo ed esclusivamente ad utilizzazioni dell’etere effettuate in periodi successivi alla concessione.

Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene dunque che le somme richieste dall’amministrazione per il periodo precedente a quello indicato non siano dovute.

L’appello presentato al riguardo dagli istanti risulta quindi fondato.

L’opinabilità dei temi in discussione e le contrastanti indicazioni desumibili dalla normativa di settore e dalla giurisprudenza rendono di giustizia la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell’art. 92, 2° comma c.p.c.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, pronunziando sull’appello proposto dagli istanti indicati in epigrafe nei confronti del Ministero delle Comunicazioni, così decide:

a) in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara che gli istanti non sono tenuti a corrispondere a controparte le somme richieste a titolo di canoni concessori per il periodo anteriore alla ricezione dell’atto da parte degli interessati (somme meglio indicate in dettaglio in atto introduttivo);

b) dichiara interamente compensate le spese di lite.