21 OTTOBRE 1999 ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE N° 34 “Ricorso per conflitto di attribuzione della provincia autonoma di Trento” Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro-tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 6915 dell’8 ottobre 1999 (all. 1), rappresentata e difesa – come da procura speciale del 12 ottobre 1999 (rep. n. 23786) rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, ufficiale rogante della provincia stessa (all. 2) – dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv. Manzi, via Confalonieri, 5; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato, in relazione al territorio della ricorrente provincia, di approvare con delibera dell'”Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” del 14 luglio 1999, n. 105, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1999 (all. 3), la “Integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva”, senza intesa con la provincia e senza motivazione stilla necessità di provvedere unilateralmente, e per il conseguente annullamento della delibera stessa, nella parte in cui essa in tali condizioni approva l’integrazione del piano di assegnazione delle frequenze relativo al territorio della provincia autonoma di Trento, per violazione: – dell’art. 2, dell’art, 4, dell’art. 8, nn. 4, 5 e 6, dell’art, 16 e dell’art. 102 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; – delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento all’art. 10, ultimo comma, d,P.R. 1° novembre 1972, n. 691; – del principio di leale cooperazione; – dell’art. 2, comma 6, legge n. 249 del 1997 e dell’art. 1, comma 3, legge n. 122 del 1998. FATTO E DIRITTO La presente impugnazione fa seguito al ricorso con il quale la ricorrente provincia ha impugnato la delibera della stessa “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” del 30 ottobre 1998, n. 68, recante quel “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva”, che con la deliberazione n. 105 del 1999 viene ora integrato. Sia consentito, stante la stretta connessione tra i due ricorsi, di rinviare a quanto premesso in fatto nel ricorso avverso la deliberazione n. 68 del 1998 per quanto riguarda il richiamo delle potestà statutarie, come precisate dalle norme di attuazione, che fondano la competenza provinciale nella materia in questione. Conviene invece qui di nuovo espressamente ricordare che in particolare in relazione al “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva” sono riconosciute alla provincia autonoma di Trento alcune specifiche garanzie di livello costituzionale, sulla base e sulla scorta della giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale. In effetti, con la sentenza 24 gennaio 1991, n. 21, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nella parte in cui esso non prevedeva l’intesa fra lo Stato e le province autonome di Bolzano e di Trento relativamente alla localizzazione degli impianti di cui al comma 7 dello stesso art. 3. A seguito di tale decisione, la necessità dell’intesa è stata poi ribadita dall’art. 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997, che ne ha evidenziato un ulteriore fondamento costituzionale nella esigenza “di tutelare le minoranze linguistiche”. La disciplina dell’intesa è stata infine sviluppata e precisata dall’art. 1, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122, secondo il quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni “promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell’intesa”. La stessa Autorità ha inoltre il potere di adottare il piano nazionale di assegnazione delle frequenze “anche in assenza dell’intesa … con le province autonome di Trento e Bolzano…, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano”; ma essa deve comunque indicare “i motivi e le ragioni di interesse nazionale che hanno determinato la necessità di decidere unilateralmente”. Si noti che la stessa Corte costituzionale aveva precisato, nella sentenza n. 21 del 1991, che, “di fronte ai preminenti interessi alla sollecita approvazione e realizzazione del piano ed allo sfruttamento ottimale delle radiofrequenze”, l’intesa da essa dichiarata costituzionalmente necessaria non poteva “essere concepita in senso “forte”, e cioè nel senso che il mancato raggiungimento di essa sia di ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento”. La legge n. 122 del 1998 ha dunque chiarito quello che già pacificamente discendeva dal principio costituzionale di leale cooperazione (v. sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1993 e n. 116 del 1994), cioè che, qualora non si raggiunga l’intesa, l’Autorità deve motivare sulle ragioni di interesse nazionale che rendono necessario procedere in assenza dell’intesa. Nel ricorso avverso la deliberazione della “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” del 30 ottobre 1998, n. 68, approvativa dell’originario “Piano delle frequenze”, la provincia autonoma di Trento ha fatto valere un vizio ed una lesione delle proprie prerogative costituzionali consistenti nel fatto che tale autorità, per senza negare, in linea di principio, la necessità dell’intesa, ed anzi pur espressamente dichiarando nelle premesse della deliberazione “maturate le necessarie intese … con le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249”, aveva tuttavia nei fatti provveduto quando tali intese non erano – almeno per quanto riguarda la provincia autonoma di Trento – maturate affatto, ma si erano al contrario appena definiti i punti di contrasto, e da parte provinciale si erano richiesti nuovi contatti al fine di superarli. Né d’altronde, mancando la consapevolezza di procedere senza l’intesa, vi era alcuna motivazione su eventuali – ancorché difficilmente prospettabili – esigenze di interesse nazionale che rendessero necessarie il non accoglimento delle istanze prospettate dalla provincia. Ora, anche la delibera “integrativa” n. 105 del 1999 è affetta dallo stesso vizio. In effetti nelle premesse della deliberazione, pur senza parlare esplicitamente di “intese” intercorse, si ritiene tra l’altro “che i siti considerati nella pianificazione individuati nel rispetto delle procedure stabilite dall’art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come integrato dall’art. 1, commi 2 e 3, della legge 1998, n. 122, a salvaguardia delle competenze e delle prerogative delle regioni e delle province autonome, soddisfano le esigenze sia della radiodiffusione analogica sia della radiodiffusione con tecnica digitale”. In definitiva, a quel che si legge, anche in questa occasione l’”Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” ha ritenuto che si fosse raggiunta l’intesa con la provincia autonoma di Trento: ma come ciò possa essere accaduto rimane un mistero, dato che alla provincia ciò non risulta affatto, ed anzi risulta chiaramente il contrario. In particolare, nessuna intesa quanto alla integrazione del Piano delle frequenze risulta alla provincia intercorsa sino alla deliberazione dell'”Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” del 14 luglio. Per vero, non risulta alla provincia autonoma di Trento che sino a quella data alcuna comunicazione sull’argomento sia ad essa pervenuta. Soltanto in data 30 luglio dalla segreteria del Sottosegretario di Stato on. Vita perveniva informalmente – persino senza una lettera di accompagnamento – via fax l’elenco dei siti relativi al territorio provinciale. Sulla base di tali informali notizie il 3 agosto 1999 aveva luogo nella provincia autonoma di Trento una apposita riunione del “Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi” (cui la legge provinciale 11 novembre 1993, n. 35, attribuisce fra l’altro il compito di dare parere alla Giunta provinciale “sullo schema del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione”), nella quale veniva espressa “una valutazione sostanzialmente negativa in quanto le ipotesi formulate – le quali, è bene ricordarlo, servono da base tecnica per l’istruttoria relativa al rilascio delle licenze alle emittenti locali – finiscono per pregiudicare le potenzialità del sistema radiotelevisivo provinciale” (all. 4). Di seguito, con nota del 13 agosto 1999, n. 3319 di prot. (all. 5), il Presidente della provincia autonoma di Trento comunicava il parere negativo al Ministro delle comunicazioni ed al Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, chiedendo loro “un confronto, al fine di chiarire i punti problematici emersi e addivenire ad una soluzione soddisfacente”. Nessuna risposta è mai pervenuta alla nota della provincia. In compenso, nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre è stata pubblicata la deliberazione integrativa del Piano delle frequenze, qui impugnata. Nel merito, la cosiddetta integrazione risulta del tutto insoddisfacente. Ben lungi dal completare ed estendere la rete di localizzazioni di primo livello previste in sede di Piano (si ricorda che nella provincia di Trento erano state riconosciute 17 localizzazioni contro le 123 costituenti il fabbisogno secondo i servizi tecnici della provincia autonoma), essa si limita a prevedere nuove frequenze e modalità di trasmissione per le stesse posizioni: completamente eludendo i compiti di una pianificazione di secondo livello, ed in ogni modo lasciando completamente frustrate le attese della comunità provinciale. Lesiva nel contenuto, è sul piano del mancato rispetto delle garanzie statutarie stabilite per la ricorrente provincia che la deliberazione del 14 luglio si rivela anch’essa (come la precedente) palesemente illegittima. Basti osservare che tali garanzie si ridurrebbero a zero se, per poterle considerare soddisfatte, fosse sufficiente dichiarare nelle premesse dell’atto, senza alcuna corrispondenza con la realtà, che esso sono state soddisfatte. Anche per l’integrazione, come per il Piano ora integrato, va sottolineato che l’avere erroneamente ritenuta raggiunta una intesa che non era stata raggiunta si traduce in una lesione delle prerogative costituzionali della provincia. Infatti, come sopra esposto, le garanzie costituzionali della provincia in relazione al “Piano delle frequenze” si traducono – nell’ambito del principio di leale cooperazione – nel duplice istituto della previa intesa (forma principale della cooperazione), o in alternativa della adeguata motivazione sulle ragioni di interesse nazionale che impongono una determinazione difforme da quella richiesta dalla provincia e sulla quale la provincia stessa sarebbe evidentemente disponibile a dare l’intesa. L’adeguata motivazione è anch’essa, non meno dell’intesa, una garanzia costituzionale data alla provincia di Trento. Essa ha infatti la funzione di documentare le ragioni per le quali gli interessi rappresentati dalla provincia debbono cedere di fronte a preminenti interessi nazionale i rappresentati dallo Stato, e prima ancora di documentare la circostanza che il mancato raggiungimento dell’intesa è dovuto a tali ragioni attinenti agli interessi nazionali, e non ad altre. Dando per acquisita una intesa in realtà inesistente l’Autorità statale non ha invece neppure preso in considerazione il problema dell’esistenza e della consistenza di tali ragioni, e ha dunque di conseguenza violato gli interessi e le garanzie costituzionalmente tutelate della provincia autonoma di Trento. P. Q. M. Chiede all’ecc.ma Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato di approvare con delibera dell'”Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” del 14 luglio 1999, n.105, la “Integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva”, in relazione al territorio della ricorrente provincia, senza intesa con la provincia e senza motivazione sulla necessità di provvedere unilateralmente, e conseguentemente annullare la delibera stessa, nella parte in cui essa in tali condizioni approva l’Integrazione del piano di assegnazione delle frequenze relativo al territorio della provincia autonoma di Trento per violazione dei principi e norme costituzionali e legislative citate in epigrafe, nei termini sopra illustrati. Padova – Roma, addì 13 ottobre 1999 Avv. Prof. Giandomenico Falcon – Avv. Luigi Manzi |