20 OTTOBRE 1988
DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ.V
Diritto – Il ricorso è fondato, in quanto l’antenna in questione non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche, le quali si riferiscono ad opere infisse al suolo o di sistemazione a scopo edificatorio del suolo stesso, e non necessita di autorizzazione o concessione edilizia più di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti di tutte le case. Inconferente, per estraneità dell’oggetto, è anche il richiamo all’art. 1 del regolamento del comune di Bolzano, il quale sottopone a “permesso edilizio” la collocazione di insegne, tabelle, cartelli, lumi, cartelloni ed oggetti a qualunque scopo esposti ed affissi all’esterno, elettrodotti e linee visibili. Non può, poi, prendersi in considerazione, perché esulante dalla motivazione del provvedimento impugnato, il richiamo effettuato dal comune resistente alla normativa provinciale sulla tutela del paesaggio e concernente la facoltà del sindaco di inibire lavori che possono pregiudicare monumenti naturali, giardini e parchi e di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti per la difesa del paesaggio da pregiudizi imminenti ed irreparabili.
Va, per contro, osservato che l’autorizzazione all’istallazione di stazioni radioelettriche ad uso privato – e della relativa antenna – compete all’amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alla quale l’art. 397, d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 riserva il potere di dettare, con decreto del Ministro, le norme tecniche relative cosicché anche per questo verso risulta infondata la pretesa del comune di sindacare in via di autorizzazione le dimensioni dell’antenna; così come rientra nelle competenze dell’autorità giudiziaria ordinaria di dirimere le controversie tra privati – in base a segnalazione dei quali è stato emanato il provvedimento impugnato – originate dalla istallazione dei suddetti impianti.