20 Novembre 1993
Ordinanza del Tribunale di Napoli
Ritenuto che nessun dubbio può sussistere che le medesime sono state riconosciute aventi titolo al rilascio della concessione per la diffusione televisiva nazionale con decreto del Ministro Poste e Telecomunicazioni 13 agosto 1992 prot. 0058012 e quindi legittimate, attualmente, ad irradiare i propri programmi in tutto il territorio nazionale;
che inoltre la ricorrente Prima TV spa (Telepiu’ 1) è titolare esclusiva di sfruttamento di alcuni films e che la ricorrente Europa TV spa è titolare, in forza di scrittura del 22 luglio 1993 con la Lega nazionale giuoco calcio, dei diritti esclusivi di ripresa e di utilizzazione televisiva di tutte le partite posticipate del campionato di calcio serie A e anticipate del campionato di serie B;
che, in base alla inequivoca documentazione prodotta dalle ricorrenti (cfr. tra l’altro cassette riproducenti trasmissioni televisive e articoli comparsi su quotidiani aventi diffusione locale e nazionale), sembra certo che la emittente napoletana “Telemiracoli” abbia trasmesso ripetutamente programmi trasmessi in forma codificata per i quali le ricorrenti vantano diritto di esclusiva violando palesemente tale diritto;
che tali violazioni sono tutelate dalla l. 630/41 tenuto conto che la l. 422/93 (art. 11 punto 1 bis) ha espressamente richiamato l’art. 171 bis della legge del 1941, introdotto con d. leg. 29 dicembre 1992 n. 518 onde indubbia appare l’applicabilità degli art. 156 ss. 1. n. 633 del 1941 che consentono l’emissione di provvedimenti cautelari in ordine alle violazioni del tipo di quelle lamentate dalle ricorrenti;
che competente all’emissione di tali provvedimenti è senz’altro il tribunale in funzione di giudice unico in virtu’ dell’art. 669 quaterdecies cpc che dispone una disciplina unitaria di tutti i provvedimenti cautelari anche previsti al di fuori del codice di procedura civile;
che pertanto può accogliersi la domanda delle ricorrenti tesa all’inibizione delle trasmissioni per le quali sussiste il diritto di esclusiva così come individuati nella guida ai programmi di Telepiu’, il cui numero di novembre 1993 è stato prodotto in atti.
Per questi motivi, inibisce alla emittente napoletana Telemiracoli la rappresentazione di tutti i programmi codificati per i quali vige il diritto di esclusiva delle società ricorrenti mediante la disattivazione degli impianti idonei a captare illegalmente tali programmi.