20 novembre 1993 Ordinanza del Tribunale di Napoli

20 Novembre 1993
Ordinanza del Tribunale di Napoli

Ritenuto che nessun dubbio può sussistere che le medesime sono state riconosciute aventi titolo al rilascio della concessione per la diffusione televisiva nazionale con decreto del Ministro Poste e Telecomunicazioni 13 agosto 1992 prot. 0058012 e quindi legittimate, attualmente, ad irradiare  i propri programmi in tutto il territorio  nazionale;

che inoltre  la ricorrente Prima TV spa (Telepiu’ 1) è titolare esclusiva  di sfruttamento  di alcuni films e che la ricorrente Europa TV spa è titolare, in forza di scrittura del 22 luglio 1993 con la Lega nazionale giuoco calcio, dei diritti esclusivi di ripresa e di utilizzazione  televisiva  di tutte le partite   posticipate  del campionato di calcio serie A e anticipate del campionato di serie B;

che, in base alla inequivoca documentazione  prodotta dalle ricorrenti (cfr. tra l’altro cassette riproducenti trasmissioni televisive e articoli comparsi su quotidiani aventi diffusione locale  e nazionale), sembra certo che la emittente  napoletana “Telemiracoli” abbia trasmesso  ripetutamente programmi trasmessi in forma codificata  per i quali le ricorrenti  vantano diritto di esclusiva violando palesemente tale diritto;

che tali violazioni sono tutelate  dalla l. 630/41 tenuto conto  che la l. 422/93 (art. 11 punto 1 bis) ha espressamente  richiamato l’art. 171 bis della legge del 1941, introdotto con d. leg. 29 dicembre 1992 n. 518 onde indubbia appare l’applicabilità degli art. 156 ss. 1. n. 633 del 1941 che consentono  l’emissione di provvedimenti  cautelari in ordine alle violazioni  del tipo di quelle lamentate dalle ricorrenti;

che competente  all’emissione di tali provvedimenti  è senz’altro   il tribunale in funzione di giudice unico in virtu’ dell’art. 669 quaterdecies cpc che dispone una disciplina unitaria di tutti i provvedimenti  cautelari anche previsti  al di fuori del codice di procedura civile;

che pertanto  può accogliersi la domanda  delle ricorrenti   tesa all’inibizione  delle trasmissioni per le quali sussiste il diritto di esclusiva   così come individuati nella guida ai programmi di Telepiu’, il cui numero di novembre 1993 è stato prodotto in atti.

Per questi motivi, inibisce alla emittente  napoletana Telemiracoli la rappresentazione di tutti i programmi codificati per i quali vige il diritto di esclusiva  delle società ricorrenti mediante la disattivazione degli impianti idonei a captare illegalmente tali programmi.