20 luglio 1998 Ordinanza n. 2291/98 del Tribunale di Padova

20 LUGLIO 1998

ORDINANZA N° 2291 DEL TRIBUNALE DI PADOVA

Il G.I.

sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza che precede:

rilevato che le domande di merito proposte da parti attrici in atto di citazione – cui è strumentale il richiesto provvedimento d’urgenza – hanno per oggetto – tra l’altro – l’accertamento del diritto di esse attrici di irradiare le proprie trasmissioni sulle frequenze 107.400 MHz, per l’impianto di Radio Maria sito a Muggia, 107.550 MHz per l’impianto di Radio Campagnola sito a Rubbietto, 107.300 MHz per l’impianto di Radio Radicale sito a Caneva, con conseguente condanna della resistente a cessare ogni turbativa adottando tutti gli accorgimenti tecnici ritenuti necessari fino alla disattivazione dell’impianto interferente;

rilevato che pacificamente solo la resistente è titolare di concessione ministeriale avente per oggetto l’esercizio dell’impianto di radiodiffusione sonora operante sulla frequenza 107.400 MHz, essendo essa subentrata con atto di cessione di ramo d’azienda del 12.2.1998 nella posizione della Editoriale L.T.1. S.a.s. (art. 1, comma 13, L. 650/96);

rilevato che il provvedimento rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale F.V.G. – in data 14.2.1998 a Radio Maria, avente ad oggetto la richiesta modifica da parte della società attrice di dismissione dell’impianto trasmittente ubicato in località Chiampote di Muggia operante sulla frequenza 107.300 MHz è contestuale variazione della frequenza di diffusione dell’ulteriore impianto ubicato nella stessa località da 107.000 MHz a 107.400 MHz, provvedimento che, come emerge dall’esame dello stesso (cfr. doc. 11 di parte attrice), va qualificato come autorizzazione provvisoria a carattere sperimentale per l’attuazione delle modifiche in oggetto, avente validità di giorni 120, sottoposto a verifica da parte dell’Ispettorato Territoriale e condizionato alla mancata insorgenza di situazioni di incompatibilità con altre emittenti, è stato successivamente sospeso con provvedimento dello stesso Ispettorato 21.2.1998, proprio per la segnalazione di interferenza da parte della resistente, è conseguentemente è stato ordinato a Radio Maria il ripristino delle condizioni radioelettriche esercitate precedentemente alla suddetta autorizzazione sperimentale provvisoria (cfr. doc. 4 di parte convenuta);

ritenuto che la posizione soggettiva del privato privo di autorizzazione o concessione amministrativa – come è nel caso di specie per parti attrici sulla frequenza 107.400 – di insorgere avverso provvedimenti amministrativi a lui pregiudizievoli non è di diritto soggettivo, bensì di mero interesse legittimo, atteso il potere discrezionale esistente in materia in capo alla P.A. (cfr. Cass., n. 11172/95; Cass. n. 4219/96; Cass. n. 10919/95; Tribunale Ancona 5.9.1995; Tribunale Roma 16.7.1996);

ritenuto pertanto che appare fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’A.G.O. sollevata dalla resistente, anche tenuto conto che l’accoglimento delle conclusioni di cui all’atto di citazione si tradurrebbe nella revoca o modifica del provvedimento amministrativo di concessione a radiotrasmettere il che non è consentito al giudice ordinario;

rilevato che del resto gran parte della giurisprudenza prodotta da parte attrice a fondamento della sussistenza della giurisdizione del giudice adito fa leva sull’inciso “ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali” di cui al secondo comma dell’art. 32 legge n. 223/90, disposizione questa che non viene in considerazione direttamente nella fattispecie in quanto si riferisce al mero arco temporale previsto nella disposizione stessa, là ove per converso la competenza esclusiva del Ministero delle Comunicazioni in materia di modifiche operative, tecniche strutturali degli impianti di radiodiffusione per l’ottimazione e razionalizzazione della gestione dello spettro radio ecc… sembra essere stata affermata dall’art. 6 legge 422/93 (in vigore all’epoca dei fatti in contestazione) e da ultimo dall’art. 1, comma 5, della legge n. 122/98;

ritenuto pertanto che il ricorso ex art. 700 c.p.c. deve essere dichiarato inammissibile;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalle società attrici ex art. 669 quater c.p.c. per difetto di giurisdizione dell’A.G.O..