20 GIUGNO 1991
ORDINANZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI VENEZIA, SEZIONE DISTACCATA DI MESTRE
IL PRETORE
sciogliendo la riserva che precede;
letti gli atti e documenti di causa;
ritenuto che con la recente L. 223/90 è stata concessa l’autorizzazione alle emittenti radiofoniche private a proseguire nell’esercizio degli impianti che fossero già in funzione alla data di entrata in vigore della legge;
che tale autorizzazione amministrativa è stata concessa indistintamente a tutte le emittenti – previo adempimento delle prescrizioni amministrative – senza differenziazione relativamente al preuso della frequenza;
rilevato che, allo stato attuale della legislazione, è divenuta inammissibile la tutela d’urgenza avanti al giudice ordinaria per la circostanza che la inibitoria d’uso non può più essere concessa a carico di una emittente radiofonica munita di autorizzazione amministrativa: infatti l’ordine di disattivazione dell’impianto o di spostamento delle trasmissioni su diversa frequenza comporterebbe la revoca e/o l’annullamento dell’atto amministrativo autorizzativo che il giudice ordinario non ha competenza a decidere;
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione e compensa tra le parti le spese di causa.
Si comunichi alle parti.