20 giugno 1991 Ordinanza della Pretura Circondariale di Venezia Sez. dist. di Mestre

20 GIUGNO 1991

ORDINANZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI VENEZIA, SEZIONE DISTACCATA DI MESTRE

IL PRETORE

sciogliendo la riserva che precede;

letti gli atti e documenti di causa;

ritenuto che con la recente L. 223/90 è stata concessa l’autorizzazione alle emittenti radiofoniche private a proseguire nell’esercizio degli impianti che fossero già in funzione alla data di entrata in vigore della legge;

che tale autorizzazione amministrativa è stata concessa indistintamente a tutte le emittenti – previo adempimento delle prescrizioni amministrative – senza differenziazione relativamente al preuso della frequenza;

rilevato che, allo stato attuale della legislazione, è divenuta inammissibile la tutela d’urgenza avanti al giudice ordinaria per la circostanza che la inibitoria d’uso non può più essere concessa a carico di una emittente radiofonica munita di autorizzazione amministrativa: infatti l’ordine di disattivazione dell’impianto o di spostamento delle trasmissioni su diversa frequenza comporterebbe la revoca e/o l’annullamento dell’atto amministrativo autorizzativo che il giudice ordinario non ha competenza a decidere;

P.Q.M.

Dichiara il difetto di giurisdizione e compensa tra le parti le spese di causa.

Si comunichi alle parti.