2 APRILE 1987
SENTENZA N° 3179/87 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE
(Omissis). – Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia la violazione degli art. 21 e 41 cost. e dell’art. 2082 c.c., in relazione ai principi di legittimità costituzionale enunciati nelle decisioni n. 202 del 1976 e n. 148 del 1981 della Corte costituzionale ed alle disposizioni di carattere generale emanate dall’amministrazione delle poste nel periodo transitorio in cui opera l’emittenza privata.
Premesso di avere adito il giudice facendo valere il diritto di esercitare l’impresa televisiva senza subire turbative e che tale diritto comporta la facoltà di utilizzare, senza previa assegnazione amministrativa, le bande di frequenza disponibili per la radio diffusione, che su scala locale sono sufficienti ad assicurare il concorso di altri operatori, essendo da escludere il pericolo di monopoli od oligopoli, la ricorrente sostiene che, ai fini della tutela invocata, non è necessario che la suddetta facoltà sia configurabile come un diritto esclusivo sulla frequenza effettivamente utilizzata e che, essendo sufficiente la disponibilità di frequenze su scala locale, deve considerarsi professionalmente scorretta e lesiva la utilizzazione di una frequenza già usata nell’area di servizio di un impianto preesistente, in condizioni tecnico-operative tali da determinare interferenze pregiudizievoli.
La ricorrente aggiunge che le controversie devolute al giudice amministrativo sono quelle nelle quali si invochi – nei confronti della p.a. – la tutela di un interesse leso da un atto amministrativo illegittimo, ma che le liti tra emittenti private in materia di concorrenza sleale sono sempre devolute alla cognizione del giudice ordinario; e che, fino alla definizione dei piani definitivi di assegnazione delle frequenze, le utilizzazioni in atto ad opera di privati sono legittime, con il solo limite (che non rileva nella presente controversia) della compatibilità con le assegnazioni di frequenza alle reti dei servizi pubblici.
Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione del principio generale della prevenzione quale criterio di risoluzione del conflitto tra usi concorrenti ed incompatibili, nonché il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Premesso che il principio della prevenzione è alla base di tutte le norme che risolvono situazioni di conflitto tra diritti facenti capo a soggetti diversi e in particolare delle norme in tema di concorrenza, senza attribuire al presente una posizione di supremazia e senza privilegiare imprese di potenzialità economica soverchiante, la ricorrente deduce che il pericolo di concentrazioni, se dimostra l’urgenza di un intervento legislativo, non può condurre al diniego di tutela giurisdizionale, che accentuerebbe tale pericolo.
Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, sotto il profilo del difetto di motivazione, per non avere considerato che scopo dell’azione proposta non è di proteggere in assoluto l’uso esclusivo di un canale, ma di accertare la prevalenza tra due utilizzazioni concorrenti ed incompatibili e di proteggere, quindi, la funzionalità dell’impianto di trasmissione.
Con il quarto motivo, denunziando la violazione degli art. 2043 e 2598 c.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere affermato l’indifferenza dell’ordinamento difronte al conflitto tra due imprese televisive, in contrasto con la funzione integrativa dell’azione concorrenziale, incidente in una sfera diversa da quella in cui è assicurata la protezione delle privative industriali.
Infine, con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 24 e 136 cost., dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 112 c.p.c., nonché il difetto di motivazione su un punto decisivo, censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che, in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge, l’ordinamento giuridico, anche in mancanza di un immediato intervento legislativo, non contiene lacune, essendo dotato di una forza di espansione tale da consentire al giudice di individuare la regola di diritto applicabile al caso concreto. In conseguenza, essendo certa la rilevanza giuridica dell’emittenza privata e non potendo rimanere irrilevante un conflitto tra due imprese radiotelevisive che si ostacolino danneggiando le rispettive programmazioni in cui si realizzano i risultati dell’attività svolta, la risoluzione di tale conflitto – tra imprese operanti nei limiti della liberalizzazione delineata dalla sent. n. 202 del 1976 della Corte costituzionale in un regime provvisorio di piena legittimità – è doverosa e non arbitraria, come ritenuto dalla corte d’appello di Brescia.
Le censure prospettate con i cinque motivi formulati dalla ricorrente – che, per connessione, devono essere esaminati unitariamente – sono alla base di controversie esaminate dalle Sezioni unite di questa Corte e decise con le sent. n. 6339 e 6342 del 3 dicembre 1984.
In tali decisioni si è posta in risalto la diversità della posizione che il privato, esercente un impianto televisivo via etere in ambito locale senza autorizzazione, assume nelle controversie con la RAI-TV e con l’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni da quella che lo stesso fa valere nelle controversie con altro privato, anch’egli esercente senza autorizzazione l’attività di teletrasmissione, interferendo nell’uso della banda di frequenza utilizzata dal primo.
Mentre, con riguardo alle controversie tra il privato e la RAI-TV e l’amministrazione suddetta, le Sezioni unite si sono poste il problema di giurisdizione e lo hanno risolto nel senso che tali controversie sono riservate alla cognizione del giudice amministrativo (ciò in base alla considerazione della necessità dell’autorizzazione amministrativa, di contenuto concessorio, affermata dalla Corte costituzionale con le sent. n. 226 del 1974 e n. 202 del 1978; del carattere vincolato nell’an ma discrezionale nel quomodo di tale autorizzazione ed al rilievo che l’esercizio di fatto dell’impianto da parte del privato attribuisce al relativo interesse un carattere differenziato e ne consente la qualificazione come interesse legittimo); occupandosi invece delle controversie tra privati, esercenti entrambi senza autorizzazione un’attività di teletrasmissione con la utilizzazione da parte dell’uno di una banda di frequenza in cui interferisce l’attività dell’altro (controversie per le quali si profila un problema di concreta tutela della posizione soggettiva più che un’autentica questione di giurisdizione), hanno ritenuto che l’interesse del soggetto che eserciti un impianto televisivo meriti tutela nei confronti di altro che interferisca nell’uso della stessa banda, e che la utilizzazione di questa, da parte del primo, sia in concreto giuridicamente tutelabile sul piano sia possessorio che petitorio.
A tali conclusioni, suffragate dalla disciplina transitoria introdotta dai provvedimenti normativi succedutisi a partire dal d.l. 20 ottobre 1984 n. 694, secondo cui sino all’approvazione della nuova disciplina in materia è consentita la prosecuzione dell’attività delle singole emittenti radiotelevisive private secondo la tipologia in atto e con l’impianto già in funzione (fermo il divieto di determinare situazioni d’incompatibilità coli i pubblici servizi), le Sezioni unite sono pervenute in base alle seguenti considerazioni.
La tutela possessoria non può avere come oggetto direttamente le frequenze, pur se esse possono qualificarsi energie e comprendersi tra i beni di cui all’art. 814 c.c., poiché nonostante gli sforzi compiuti per una estensione dei concetti tradizionali (possesso, proprietà, occupazione…) di beni immateriali ed alle energie in particolare, esse non rappresentano res obiettivamente isolabili e, per la loro astrattezza, non possono essere oggetto di possesso indipendentemente dagli apparecchi, che le captano e le utilizzano, e dagli impianti da cui promanano e da cui si irradiano, ai quali sono inscindibilmente collegate; e, mancando anche una incorporazione materiale, naturale o artificiale, necessaria a produrre la trasformazione della natura giuridica dei bene ed a conferire una ben precisa regolamentazione in corrispondenza della tutela possessoria, sarebbe difficile individuare una tutela petitoria da sussumersi nello schema della proprietà.
Il possesso delle onde televisive in una certa e determinata frequenza può, invece, ricevere tutela come aspetto della più articolata situazione di possesso della emittente televisiva, intesa come complesso di apparecchiature, facente parte di una vera e propria azienda di diffusione di programmi televisivi.
Il possesso delle energie (onde elettromagnetiche) costituisce – cioè – un tutt’uno con il possesso dei supporti che la emanano, ma nel contenuto della tutela entrano necessariamente a far parte integrante altri beni, oltre le apparecchiature staticamente intese, e cioè la modalità di esplicazione della diffusione, ossia la trasmissione nella determinata banda di frequenza, quindi l’intera emittente televisiva come impresa di diffusione facente capo ad una vera e propria azienda.
Accanto a una tutela possessoria, per i suddetti profili non può nemmeno negarsi una tutela dell’impresa televisiva, utilizzatrice del canale e della banda di frequenza di fatto e con preuso di essa rispetto ad altri, sotto l’aspetto concorrenziale, non potendosi negare la possibilità di qualificare come atti di concorrenza sleale quelli compiuti da un altro imprenditore con la consapevolezza della loro scorrettezza e dannosità e cioè con l’animus nocendi, e la possibilità per l’imprenditore leso di ottenere la cessazione di tali atti e anche il risarcimento dei danni, nella sussistenza del dolo o della colpa del concorrente.
Come le Sezioni unite hanno posto in risalto, non può, quindi, negarsi all’imprenditore la tutela del diritto di esercitare un’impresa televisiva, assistito dal preuso del canale o della banda di frequenza nell’ambito di esercizio dei più ampio diritto d’iniziativa economica costituzionalmente riconosciuto: tutela certamente estensibile ad altri beni, come l’avviamento, l’organizzazione aziendale e la possibilità di guadagno.
Sarà, poi, compito del merito compiere gli approfondimenti necessari in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame e, in particolare, accertare se in concreto l’atto denunciato costituisca effettivamente illecito concorrenziale, ai sensi dell’art. 2598 c.c.
In base ai suesposti principi, cui questa sezione ritiene di dover prestare adesione, il ricorso proposto dalla soc. Delta dev’essere, in questi limiti, accolto, con assorbimento di ogni altra deduzione svolta a sostegno del ricorso medesimo.
In conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla corte d’appello di Milano, la quale riesaminerà la controversia uniformandosi al principio, secondo cui l’interesse del soggetto che eserciti un impianto televisivo via etere in ambito locale senza autorizzazione della p.a. è tutelabile, sia in sede possessoria sia in sede petitoria, nei confronti di altro soggetto privato, pur esso privo di autorizzazione, che interferisca nell’uso della banda di frequenza utilizzata dal primo, il quale potrà esercitare l’azione fondata sull’art. 2598 n. 3 c.c., salvo l’accertamento, devoluto al giudice del merito, se l’atto denunciato costituisca effettivamente illecito concorrenziale. (Omissis)