19 OTTOBRE 1981
SENTENZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI FIRENZE – SEZIONE PENALE
Contro
1) XX – Omissis –
2) YY – Omissis –
3) ZZ – Omissis –
il primo: libero presente
gli altri: contumaci
IMPUTATI
tutti e tre:
a) del reato p. e p. dagli artt. 81 – 110 C.P. e 171 comma 1 lett. B) legge 22/4/1941 n. 633 per avere, nella loro qualità di responsabili della società emittente “KK”, diffuso a mezzo radio opere musicali di autori vari senza averne il diritto.
In Scandicci: XX dal 16/3/78 e YY dal 10/11/78.
Solo XX
b) del reato p. e p. dagli artt. 81 C.P. e 171 comma 1 lett. B legge 22/4/1941 n. 633 per avere, nella sua qualità di responsabile della società emittente “WW”, diffuso a mezzo radio opere musicali di autori vari senza averne il diritto.
In Scandicci, sino al 26 gennaio 1979.
Con la rediciva per XX (art. 99 C.P.).
Con decreto penale del 31 ottobre 1979 del Pretore di Firenze venivano condannati a una multa XX e YY per aver diffuso, quali responsabili di “KK” opere musicali di autori vari senza averne diritto. E, con altro decreto penale di pari data, venivano condannati a una multa, per gli stessi motivi, anche MM, NN e XX quali responsabili di “WW”.
A seguito di opposizione presentata da YY e da XX si giungeva all’udienza conclusiva del 7 ottobre 1981.
E’ emerso che XX aveva fatto alla SIAE un’offerta reale, non accettata. Il testimone PP funzionario della SIAE affermava che, per una questione di principio, non vengono accettate le offerte non precedute dall’autorizzazione che la SIAE considera sua facoltà rilasciare per le radiotrasmissioni musicali.
Si deve osservare che ai sensi dell’art. 61 legge 22 aprile 1941 n. 633 il diritto d’autore, per quanto concerne i dischi musicali, comprende i seguenti casi: 1) registrazione del pezzo musicale su disco; 2) riproduzione, noleggio e vendita dei dischi; 3) esecuzione in pubblico e radiodiffusione dei dischi. Ma, per l’ultimo comma del medesimo art. 61, la materia è regolata dagli articoli 51 e seguenti, che costituiscono un sistema derogatorio alla normativa generale, il quale si concreta nel sottrarre la radiodiffusione alla legge penale. Tale normativa speciale prevede la possibilità di radiodiffusione di opere musicali senza il consenso dell’autore, essendo tale consenso necessario solo per le registrazioni su disco, talchè l’esonero dall’autorizzazione preventiva per la radiodiffusione viene esteso anche ai dischi musicali. Ciò deriva dal fatto che il legislatore ha voluto creare una posizione di favore per la radio di Stato, prevedendo anche, per eventuali controversie, un apposito tentativo di conciliazione nell’ambito del diritto civile (art. 56 leg. cit.). Il senso della norma è che il consenso dell’autore è richiesto solo per la registrazione del disco, al fine di controllarne la qualitá, ma non per la successiva radiodiffusione che è cosa diversa, e che si può anche tradurre in pubblicità inducendo il pubblico a comprare i dischi, cosicchè gli autori e gli editori ne traggono addirittura un vantaggio.
Si configura quindi un vero e proprio diritto a favore degli esercenti radio di radiodiffondere pezzi musicali già eseguiti e già immessi in vendita con il consenso dell’autore (salvo restando il pagamento dei diritti di autore). Infatti occorre distinguere i concetti di diffusione e radiodiffusione, non dovendo considerarli sempre uniti come nell’art. 16 leg. cit., ma distinti come ad esempio nell’art. 80. E tale distinzione sussiste anche nell’art. 171 lettera “b” leg. cit. che ha per oggetto solo la rappresentazione, esecuzione e recitazione dell’opera e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico. Quest’ultima fattispecie è prevista espressamente ed è tassativa, e ne deriva che rimangono sottratte alla legge penale le altre ipotesi di radiodiffusione, rimanendo all’autore una tutela meramente civilistica. Tale è lo spirito della legge che prevale anche su incongruenze o contraddizioni insite nella legge stessa.
E, dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 202/1976 tale disciplina deve intendersi estesa anche alle emittenti locali.
Pertanto il Pretore ritiene che la radiodiffusione di musica da dischi è penalmente irrilevante e ritiene quindi di giustizia assolvere XX e ZZ dalle imputazioni ai capi a) e b) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e quindi revoca il decreto penale emesso a carico di YY per il reato di cui al capo a), e revocare altresì i decreti penali emessi a carico di MM e NN per il reato di cui al capo b).
E, a causa della complessità della materia e delle sentenze discordanti, ritiene di rigettare l’istanza della difesa degli imputati di condannare la SIAE alle spese ed al risarcimento dei danni.
P.Q.M.
il Pretore, letto l’art. 479 c.p.p. assolve XX e ZZ dalle imputazioni loro rispettivamente ascritte ai capi a) e b) della rubrica perché in entrambe le ipotesi “il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
Revoca il decreto penale emesso a carico di YY per il reato di cui al capo a) della rubrica e revoca, altresì, i decreti penali emessi a carico di MM e NN per il reato di cui al capo b) della rubrica e ciò visto l’art. 510 ultimo comma c.p.p.
Rigetta l’istanza della difesa degli imputati di condannare la SIAE alle spese ed al risarcimento dei danni.