19 LUGLIO 1985
ORDINANZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI PESCARA
Il Pretore
Letto il ricorso che precede,
ritenuto che il provvedimento ex art. 700 c.p.c.con il quale si ordina a XX di cessare le interferenze sulla frequenza già utilizzata dalla “WB” può ben essere adempiuto spostando le trasmissioni della “WZ” su frequenze lontane da quelle utilizzate dall’altra emittente;
che in tal senso si era espresso lo stesso originario ricorrente, a condizione che la frequenza fosse variata di almeno 300 KHz
P.Q.M.
autorizza XX a riprendere le trasmissioni dell’emittente “ WZ” purchè su frequenze lontane di almeno 300KHz dai 98,500 MHz ed a tale scopo dispone la rimozione dei sigilli apposti agli impianti della emittente “WZ”.
Pescara 19.7.85
Il Pretore