19 FEBBRAIO 1991
ORDINANZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI PADOVA
Il Pretore,
sciogliendo la riserva che precede; letti gli atti ed esaminate le difese svolte dalle parti;
considerato che le disposizioni contenute nella L. 223/1990, autorizzando la continuazione dell’attività delle emittenti radiofoniche, già in funzione prima dell’entrata in vigore dello stesso testo legislativo, riconoscono un diritto soggettivo alle stesse emittenti, aventi ad oggetto l’utilizzazione della frequenza già in atto;
rilevato che la nuova normativa pone sullo stesso piano le emittenti già in funzione, senza alcun rilievo per il c.d. “diritto di preuso” salvo i prescritti adempimenti amministrativi;
considerato che entrambe le parti hanno adempiuto le prescrizioni amministrative, acquisendo il diritto a continuare l’attività;
considerato che, in tale contesto, la soluzione delle questioni collegate alla presenza di disturbi, interferenze, limitazioni e simili, è rimessa soltanto alla decisione dell’Autorità amministrativa, poiché condiziona la relativa autorizzazione;
…… omissis ………
ritenuto pertanto che, nei rapporti tra emittenti, sul piano della tutela giurisdizionale ordinaria, è possibile solo l’azione risarcitoria, esclusa, in ogni caso, la tutela cautelare, dal momento che la disattivazione dell’impianto equivarrebbe alla revoca dell’esistente autorizzazione;
ritenuto in definitiva, che non sussistono le condizioni previste dall’art. 700 c.p.c.,
respinge
il ricorso; compensa interamente tra le parti le opere di giudizio;
sono quelle di C.T.U. a carico delle stesse parti in ragione della metà.
Padova, lì 18/2/1991