19 DICEMBRE 1987
ORDINANZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI ANCONA, SEZIONE DISTACCATA DI OSIMO
Il Pretore,
letto il ricorso che precede;
richiamata la propria ordinanza in data 23.10.1987 che integralmente si riporta:
ritenuto in diritto:
che, aderendo ad un costante insegnamento della CASSAZIONE, seguito dalla quasi totalità dei Giudici di merito (Cass. 27.2.1984 n. 1323, Foro It. 1984, 1°, 1277), Giudice competente è quello del luogo ove trovasi l’emittente danneggiante, la dove la stessa ha i propri studi, dove i programmi vengono elaborati e quindi irradiati nelle varie zone, mentre non può assumere rilievo i luoghi ove sono istallati i ripetitori necessari per la più ampia diffusione dei programmi, né quello ove si producono gli effetti dannosi, né quello di residenza del soggetto che agisce per la tutela del diritto, né quello della sede legale della Società convenuta, per cui competente è questo Pretore in quanto la convenuta Radio Kobra ha gli studi in Castelfidardo;
– che aderendo ad una costante giurisprudenza, va affermato il diritto soggettivo alla libertà della iniziativa privata nel settore delle trasmissioni radiofoniche tutelabile ai sensi dell’art. 700 C.P.C.;
– che si ha violazione di tale diritto allorché una emittente disturbi le trasmissioni di chi ha, per primo, organizzato la propria attività d’impresa mediante l’uso, in ambito locale di una determinata frequenza;
– che il danno subito dall’emittente danneggiata riveste il carattere dell’imminenza e dell’irreparabilità posto che una radio le cui trasmissioni sono disturbate o addirittura cancellate perde ascoltatori e conseguentemente introiti pubblicitari e le perdite e i mancati guadagni sono a posteriori di difficile se non di impossibile esatta quantificazione;
ritenuto in fatto:
– che la ricorrente irradia le proprie trasmissioni alla frequenza di 97,100 Mhz da un impianto sito in Santa Maria Nuova a far data dal 1978 che raggiunge i territori di Falconara, Jesi, Vallesina e zone collinarie adiacenti (circostanza pacifica);
– che in epoca successiva, 1986, la convenuta ha posto in funzione a Cingoli un ripetitore, operante sulla frequenza di 97,000 Mhz, che irradia le trasmissioni nello stesso ambito territoriale servito dall’impianto della ricorrente (circostanza pacifica);
– che la vicinanza delle due frequenze, 97,100 e 97,150 Mhz, non può generare interferenza e disturbi in quanto due emittenti operanti nello stesso ambito territoriale dovrebbero avere una differenza di frequenza di almeno 300 Mhz;
– che la ricorrente avendo il preuso, nell’ambito territoriale della Vallesina, della frequenza di 97,1.00 Mhz, ha il diritto soggettivo a continuare le sue trasmissioni senza subire alcun disturbo dalla convenuta nello stesso ambito territoriale e nelle frequenze che vanno da 96,800 a 97.400 Mhz;
– ritenuto che la domanda riconvenzionale proposta da Radio Kobra è infondata dal momento che, irradiando le proprie trasmissioni alla frequenza di 97,150 Mhz dal 1985, non può aver alcun diritto collegato al pre uso considerato che la ricorrente ha una anzianità di irradiazione molto superiore;
letta la perizia giurata di Catania Marco nella quale si dichiara che Radio Kobra irradia le proprie trasmissioni dal ripetitore di Cingoli sulla frequenza di 97,200 Mhz;
P.Q.M.
ORDINA a RADIO KOBRA s.r.l. di Castelfidardo di cessare immediatamente l’irradiazione delle trasmissioni dal ripetitore di Cingoli nella frequenza da 96,800 a 97,400 Mhz;
FISSA
per la comparizione delle parti innanzi a sé l’udienza del 19 gennaio 1988 disponendo la notifica del ricorso e del presente decreto entro il 10.01.1988.
Osimo, lì 19.12.1987
IL PRETORE