18 SETTEMBRE 1998
SENTENZA N° 660/98 DEL TAR ABRUZZO, SEZIONE STACCATA DI PESCARA
composto dai signori:
Dott. Luigi Magliulo, Presidente
Dott. Michele Eliantonio, Consigliere, relatore
Dott. Giuseppe Carinci, Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 305/95, proposto dalla società a responsabilità limitata Reteotto, in persona dell’Amministratore unico sig. Franco Mammarella, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso MARCHESE, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara, via dei Marrucini, 11;
contro
il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila presso cui per legge domicilia;
per l’annullamento
della nota 9 febbraio 1995, n. DCRS/8/907432, con la quale la Direzione Centrale Servizi Radiotelevisivi del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ha chiesto alla società ricorrente il pagamento del canone di concessione per la radiodiffusione televisiva per l’anno 1994; nonchè degli atti prodromici, conseguenziali e comunque connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni;
Vista l’ordinanza collegiale 21 settembre 1995, n. 398, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato limitatamente al pagamento del canone per l’anno 1994;
Vista la memoria prodotta dalla Amministrazione resistente a sostegno delle proprie ragioni;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Data per letta alla pubblica udienza dell’11 giugno 1998 la relazione del consigliere Michele ELIANTONIO e uditi, altresì, l’avv. Gabriele SILVETTI – su delega dell’avv. Tommaso MARCHESE – per la parte ricorrente e gli avv.ti dello Stato Mario Antonio SCINO e Paolo TROIANO per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 marzo 1994 – registrato alla Corte dei Conti il 5 dicembre 1994 – è stato assentito alla società ricorrente atto concessorio all’esercizio della radiodiffusione televisiva a carattere commerciale in ambito locale. All’art. 7 di tale decreto è stato in particolare determinato in £. 80 milioni l’importo del canone annuo, mentre al successivo secondo comma è stato testualmente previsto che “il canone dovuto per l’anno 1994 è determinato in proporzione al periodo intercorrente tra la data del presente decreto ed il 31 dicembre 1994”.
Con nota del 9 febbraio 1995 il Ministero nel comunicare all’interessata tale decreto, ha chiesto il pagamento dei canoni relativi all’anno 1994, quantificati in £.93.520.000.
Con il ricorso in esame tale società è insorta dinanzi questo Tribunale avverso detta nota, nonché avverso tutti ali atti prodromici, conseguenziali e comunque connessi, deducendo le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per contraddittorietà di motivazione. Violazione dell’art. 22 della L. 6 agosto 1990, n. 223, e del D.M. del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni pubblicato sulla G.U. n. 92 del 21 aprile 1994. Eccesso di potere per contrasto con le graduatorie delle domande di concessione per i bacini di utenza di Puglia, Molise e Marche.
La ricorrente era stata informata di essere stata abilitata all’esercizio della radiodiffusione televisiva solo per l’Abruzzo, mentre il canone concessorio è stato determinato con riferimento a quattro bacini di utenza.
2) Violazione dell’art. 19, 1 comma, della L. 6 agosto 1990. n. 223 Il Ministero non avrebbe potuto assentire una concessione per quattro bacini di utenza.
3) Violazione degli artt. 16 e segg. della L. 6 agosto 1990, n. 223 dell’art. 6 della L. 27 ottobre 1993, n. 422, e di ogni altra norma e principio in materia di operatività ed efficacia delle concessioni.
Non poteva essere richiesto il pagamento del canone per l’anno 1994 atteso che il decreto di concessione di cui all’art. 16 della L. 6 agosto 1990, n. 223, comunicato solo nel 1995, è un atto recettizio, in quanto comporta la nascita di diritti ed obblighi la cui osserva presuppone la conoscenza del provvedimento. In particolare, l’art. 12, III comma, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 255, impone al titolare della concessione di presentare al Garante per l’editoria apposita istanza di iscrizione nel registro nazionale delle imprese, mentre l’art. 6 del D.L. 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazione nella L. 27 ottobre 1993, n. 422, non consente i trasferimenti degli impianti dopo il rilascio della concessione stessa; tali obblighi, ovviamente, non possono essere rispettati se non si è a conoscenza del fatto di essere titolari della concessione. Ugualmente tutte le posizioni giuridiche soggettive attive possono essere fatte valere solo se conosciute.
4) Violazione dell’art. 3, XI comma, della L. 6 agosto 1990, n. 223.
L’emittente non aveva la capacità tecnica di raggiungere il 70% del territorio dei bacini di utenza delle regioni Marche, Puglia e Molise, per cui il Ministero non avrebbe potuto richiedere un canone commisurato anche alla copertura di tali bacini.
Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni si è costituito in giudizio a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila, che con memoria depositata il 28 maggio 1998, dopo aver eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della controversia così come proposta, ha diffusamente confutato il fondamento delle doglianze dedotte con il gravame.
Alla pubblica udienza dell’11 giugno 1998 la causa è stata trattenuta a decisione.
DIRITTO
I. – Con il ricorso in esame la società ricorrente – nell’impugnare la predetta nota, con la quale la Direzione Centrale Servizi Radiotelevisivi del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni aveva richiesto il pagamento del canone di concessione per la radiodiffusione televisiva per l’anno 1994, unitamente, per la parte che qui interessa, al presupposto decreto di concessione – da un lato contesta la misura del canone così come determinato nell’atto concessorio e dall’altro si lamenta del fatto che – essendo l’atto di concessione un provvedimento recettizio – l’Amministrazione non avrebbe potuto richiedere il canone relativo ad un periodo antecedente la comunicazione dell’intervenuto rilascio della concessione.
2. – In via pregiudiziale il Collegio deve farsi carico di esaminare – così come eccepito dall’Amministrazione resistente – se questo Tribunale possa o meno conoscere della controversia nei termini in cui è stata proposta.
Invero, in base al primo comma dell’art. 5 della L. 6 dicembre 1971. n. 1034, sono devoluti alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro i provvedimenti relativi ai rapporti di concessione, mentre il secondo comma dello stesso articolo fa salva la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria “per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”.
Ad avviso dell’Amministrazione resistente questo Tribunale non potrebbe conoscere la questione proposta, che – avendo ad oggetto la misura del canone di concessione richiesto – dovrebbe essere risolta dall’Autorità giudiziaria ordinaria.
Il Collegio ritiene che tale eccezione sia priva di pregio.
Deve in merito rilevarsi che il Giudice della giurisdizione, interpretando tale normativa, ha già autorevolmente avuto modo di chiarire che la giurisdizione del giudice ordinario, fatta salva dal predetto II comma dell’art. 5 della legge n. 1034 del 1971, è limitata alle sole controversie in cui si discuta esclusivamente di indennità, canoni ed altri corrispettivi discendenti dai rapporti di concessione, e non si estende anche alle controversie implicanti pregiudizialmente la soluzione di questioni relative alla portata e al contenuto della concessione ovvero agli obblighi e ai diritti che ne derivano (Cass. civ., sez. un., 3 dicembre 1991, n. 12966); in particolare, detto giudice ha precisato – sia pur in tema di canoni di concessione di beni del demanio marittimo – che ove le controversie relative alla misura dei canoni abbiano ad oggetto l’esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione concedente in ordine all’importo del canone concessorio richiesto tali controversie spettano anch’esse alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto coinvolgono posizioni giuridiche aventi la consistenza dell’interesse legittimo (Cass. civ., sez. un., 6 maggio 1994, n. 4389).
Ed il Giudice amministrativo, adeguandosi a tali indicazioni, ha già precisato che nella materia delle indennità dei canoni di concessione spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie concernenti interessi legittimi nelle fattispecie in cui la determinazione provvedimentale sia espressione di discrezionalità amministrativa o di comparazione degli interessi coinvolti (Cons. St., VI, 29 dicembre 1993, n. 1066, ed, in applicazione di tale principio Cons. St., V, 3 ottobre 1997, n. 1103, e 14 novembre 1997, n. 1302); per cui è stata ripetutamente riconosciuta l’attribuzione alla giurisdizione amministrativa delle controversie riguardanti interessi legittimi connessi al corretto esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione di determinare i canoni di concessioni amministrative (cfr., in particolare, T.A.R. Lombardia, sede Milano, II, 9 gennaio 1995, n. 26, T.A.R. Campania, sede Napoli, I, 27 gennaio 1995, n. 29, T.A.R. Marche, 19 maggio 1997, n. 360, e T.A.R. Lazio, III, 14 novembre 1997, n. 2723).
Ciò posto, deve rilevarsi che nel caso di specie la parte ricorrente con i predetti motivi di gravame contesta proprio il corretto esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione di determinazione della decorrenza e della misura del canone della concessione amministrativa in questione.
Ritiene, pertanto, la Sezione che spetti al giudice amministrativo la cognizione di tale controversia, così come proposta.
3. – Così risolta tale questione pregiudiziale, può utilmente passarsi all’esame del merito del gravame.
Le questioni dedotte – come sopra esposto – sono nella sostanza due:
a) da un lato è stata contestata la richiesta di pagamento del canone per l’anno 1994, atteso che l’atto concessione – da qualificarsi secondo la ricorrente quale atto ricettizio – era stata comunicato alla parte interessata solo nel 1995 (terzo motivo);
b) dall’altro è stata contestata la misura del canone che avrebbe fatto erroneamente riferimento a quattro bacini di utenza (primo, secondo e quarto motivo).
La prima di tali richieste – ad avviso della Sezione – è priva di pregio.
Con tale doglianza, dedotta con il terzo motivo di gravame, la ricorrente si è lamentata nella sostanza del fatto che – essendo l’atto di concessione un provvedimento recettizio – l’Amministrazione non avrebbe potuto richiedere il canone relativo al 1994, cioè relativamente ad un periodo antecedente la comunicazione dell’intervenuto rilascio della concessione.
A sostegno della censura l’interessata ha dedotto che il provvedimento concessorio, nella parte in cui determina il canone dovuto, assume le caratteristiche proprie degli atti recettizi, comprensivi di tutti i provvedimenti che impongono a carico del destinatario un obbligo positivo o negativo, oppure estinguono o limitano poteri, facoltà o diritti (atti restrittivi delle facoltà dei soggetti) e negli atti recettizi, la comunicazione costituirebbe vero e proprio “requisito di obbligatorietà”, condizionando l’esplicazione degli effetti giuridici del provvedimento nella sfera soggettiva del destinatario.
La tesi, pur muovendo da premesse sostanzialmente corrette – come già ha avuto modo di chiarire il Consiglio di Stato in sede consultiva (II, 24 aprile 1997, n. 1537/96, e 9 aprile 1997, n. 1417/96) – non può essere condivisa in relazione alle conseguenze che la ricorrente ritiene di collegarvi.
Anzitutto, non risulta esatta la qualificazione dell’atto impugnato erroneamente inquadrato nella categoria dei provvedimenti costitutivi di situazioni giuridiche sfavorevoli al destinatario.
L’atto gravato rientra, invece, nel genus nelle concessioni traslative, essendo destinato ad attribuire all’interessato una nuova posizione di vantaggio, costituita, nel caso in esame, dalla facoltà di utilizzare in modo esclusivo determinate frequenze elettromagnetiche per la trasmissione radiotelevisiva in ambito locale.
Ora, lo stesso orientamento dottrinario richiamato dalla ricorrente (in sintonia, peraltro, con un incontrastato indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato, V, 11 luglio 1980 n. 695, 28 aprile 1981 n. 141, 30 settembre 1983 n. 413 e 2 luglio 1993 n. 770) ha chiarito che i provvedimenti concessori, proprio in considerazione della loro attitudine ad ampliare la sfera giuridica dei destinatari, non hanno carattere recettizio.
E’ noto, infatti, che ali atti amministrativi, per regola generale, non sono atti recettizi, salvo che ciò non sia desumibile o dalla legge o dalla natura dell’atto, ipotesi che ricorre quando, per il raggiungimento del fine essenziale dell’atto, sia necessaria la collaborazione del destinatario (Cons. St., VI, 12 maggio 1994, n. 772) ed è recettizio l’atto amministrativo che per il raggiungimento dello scopo al quale è preordinato richiede la collaborazione del destinatario (Cons. St., VI., 15 aprile 1996, n. 558), l’atto cioè il cui risultato pratico non può essere realizzato dall’autorità emanante in via diretta ed autonoma, ma solo in via mediata attraverso l’attività dei destinatari, della cui collaborazione l’autorità stessa deve necessariamente avvalersi (Cons. giust. amm. Reg. Sic., 31 ottobre 1995, n. 317).
In particolare, è stato precisato che rientrano nella categoria dei provvedimenti recettizi quegli atti che, creando obblighi in capo ai destinatari e richiedendo quindi la loro collaborazione, necessariamente implicano per la loro efficacia la conoscenza da parte dei destinatari, mentre non rientrano nella categoria, di regola, quegli atti che sono idonei a produrre direttamente gli effetti nella sfera giuridica del destinatario a prescindere dalla conoscenza che ne abbia quest’ultimo, e primi fra tutti gli atti costitutivi, che modificano le posizioni soggettive dei destinatari costitutivi e producono tali effetti nella sfera giuridica dei destinatari indipendentemente dalla conoscenza che questi abbiano dell’atto stesso.
Così, in particolare, è già stato ripetutamente precisato che i provvedimenti concessori non hanno di certo natura di atti recettizi, in quanto esplicano i loro effetti fin dal momento dell’adozione della relativa determinazione autoritativa e della loro esternazione in forma scritta e non già da quello della loro notifica all’interessato (così da ultimo Cons. St., V, 2 luglio 1993, n. 770, e, IV, 2 luglio 1993, n. 671).
Il Collegio non ignora, peraltro, che altri Tribunali (T.A.R. Puglia, sede Bari, II, 29 febbraio 1996, n. 6-4, e T.A.R. Toscana, I, 11 marzo 1997, n. 45 e 14 novembre 1997, n. 518) hanno diversamente risolto la questione, ritenendo che il provvedimento di concessione per l’esercizio della radiodiffusione in ambito locale abbia carattere recettizio per contenere detto atto concessorio specifiche prescrizioni in ordine all’obbligo di esercizio dell’attività di radiodiffusione.
Ad avviso della Sezione non sembra, però, coerente distinguere all’interno del provvedimento concessorio quelle singole statuizioni impositive di obblighi a carico dei beneficiari, attesa l’inscindibile unitarietà dell’atto.
In particolare, la scissione fra disposizioni favorevoli e statuizioni sfavorevoli non sembra prospettabile in relazione all’obbligo di pagamento del canone, trattandosi di un dovere che trova il proprio fondamento nell’acquisto della nuova posizione di vantaggio del titolare della concessione.
Pertanto, una volta stabilita la decorrenza iniziale della posizione giuridica del concessionario, la misura dell’obbligo corrispettivo concernente il pagamento del canone va determinata in funzione dello stesso arco temporale.
E questa conclusione è coerente con la regola secondo cui chi utilizza un bene pubblico e/o esercita un’attività subordinata a concessione è tenuto a sopportare i costi e a pagare il dovuto corrispettivo; né risulta leso il principio dell’affidamento del privato, ove si consideri che la corresponsione del canone si fonda, in definitiva, sulla richiesta di concessione presentata dal soggetto interessato, pienamente edotto dagli oneri correlati all’accoglimento dell’istanza.
Mentre resta fermo che la comunicazione del provvedimento potrebbe assumere rilievo sul piano della responsabilità del destinatario dell’atto. In questo senso, si potrebbe affermare, fra l’altro, che fino a quando il concessionario non acquisisce la conoscenza dell’atto, non è ipotizzabile alcun inadempimento rilevante sul piano della responsabilità civile (con conseguente responsabilità ex art. 1224 cod. Civ.) o dalla eventuale decadenza dalla concessione.
Ma nel caso di specie, l’amministrazione si è limitata a richiedere il pagamento dei canoni per l’anno 1994, senza pretendere alcun pagamento aggiuntivo.
Va, inoltre, osservato che già nei giorni successivi all’emanazione dell’atto di concessione l’Amministrazione nella relazione versata in giudizio ha riferito di aver provveduto a notiziarne la destinataria rendendola edotta della necessità di pagamento del relativo canone. Ed in virtù di detta notizia, già di per sé sufficiente a rendere edotta la ricorrente dell’atto di concessione, ancorché lo stesso non fosse stato ancora registrato, la società ha proseguito nell’esercizio dell’emittente televisiva nel corso dell’anno 1994.
Né ha pregio la tesi della ricorrente, secondo cui la attività di emissione nel corso del 1994 sarebbe avvenuta non in virtù dell’atto di concessione, bensì in virtù di autorizzazione ex lege, risultante da una pluralità di provvedimenti normativi succedutisi nel tempo, che hanno consentito la prosecuzione dell’attività di emissione radiotelevisiva fino al rilascio della concessione (art. 32 L. 6 agosto 1990 n. 223; art. 2 D.L. 27 agosto 1993 n. 223, convertito nella L. 27 ottobre 1993 n. 422; decreti legge nn. 421/1994, 520/1994, 606/1994, 728/l994, 59/1995 e 137/1995; la serie dei decreti legge non convertiti è proseguita con quelli nn. 254/1995, 356/1995, 443/1995, 545/1995, 80/1996, 216/1996, 334/1996, 442/1996 e 544/1996; mentre con l’art. 1, IV comma, della L. 23 dicembre 1996, n. 650, sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi in base al D.L. n. 443 del 1995 e successive reiterazioni, compreso il D.L. n. 544 del 1996; con l’art. 1 comma 5 della medesima legge n. 650 del 1995 sono stati poi fatti salvi gli effetti dei decreti legge sopra indicati dal n. 421 del 1994 al n. 356 del 1995, i quali costituiscono tutti reiterazione del D.L. n. 129 del 1994).
E, invero – come è già stato autorevolmente precisato con il predetto parere del Consiglio di Stato, II, 24 aprile 1997, n. 1537/96 – alla data in cui fu emesso l’atto di concessione a favore dell’odierna ricorrente (marzo 1994) era scaduto il termine del 28 febbraio 1994 fissato dall’art. 2 D.L. n. 323 del 1993 per la prosecuzione ex lege dell’attività di emissione radiotelevisiva, e non era ancora iniziata la serie di decreti legge che hanno prorogato ulteriormente il termine del 28 febbraio 1994; il primo decreto legge della serie è infatti quello n. 421 del 30 giugno 1994 ed è perciò innegabile che l’attività di emissione radiotelevisiva della ricorrente odierna poté proseguire non già in virtù di autorizzazioni ex lege ma in base all’atto di concessione emesso dall’amministrazione.
Né, infine, appare rilevante in merito la considerazione che l’art. 3, XX comma, della L. 31 luglio 1997, n. 249, recante la “istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, ha testualmente previsto che “i canoni di concessione relativi all’emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte del destinatario. Ove la concessione venga ricevuta nel corso dell’anno il canone è dovuto in proporzione ai mesi intercorrenti con la fine dell’anno stesso”.
E’ noto, infatti, che la legittimità di un atto va valutata con riferimento alla legislazione vigente alla data della sua adozione, che nel caso di specie va individuata – come sopra esposto – nella L. 6 agosto 1990, n. 223, e nel D.L. 27 agosto 1993 n. 223. convertito nella L. 27 ottobre 1993, n. 422. Né sembra, infine, che al predetto XX comma dell’art. 3 della L. 31 luglio 1997, n. 249, in assenza di una specifica previsione in tal senso, possa attribuirsi carattere retroattivo.
L’impugnativa dedotta con il terzo motivo avverso la richiesta di pagamento del canone relativo all’anno 1994 appare, pertanto, priva di pregio.
4. – Appaiono, al contrario, fondate le doglianze dedotte con il primo, il secondo ed il quarto motivo – che possono esaminarsi congiuntamente – con le quali è stata contestata la misura del canone fissato dall’Amministrazione nell’atto concessorio (80 milioni), che avrebbe fatto erroneamente riferimento a quattro bacini di utenza.
Invero, nel mentre a norma dell’art. 22, 1 comma, lett. b), della L. 6 agosto 1990, n. 223, il canone per la radiodiffusione televisiva in ambito locale è pari a 20 milioni annui, in base alla lettera d) della stessa norma il canone per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale è pari a 20 milioni annui per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal piano di assegnazione. Nel caso di specie l’Amministrazione ha fissato il canone in misura quadrupla poiché l’emittente in questione trasmetteva i propri programmi in quattro regioni, cioè in quattro bacini di utenza.
Ora deve al riguardo osservarsi che – come è già stato chiarito con il predetto parere del Consiglio di Stato n. 1537/96 – la norma predetta ha previsto il criterio del numero dei bacini di utenza esclusivamente per le concessioni in ambito nazionale, definito in base all’art. 3 della stessa legge come “rete che assicuri la diffusione in almeno il sessanta per cento del territorio nazionale”, mentre per le concessioni in ambito locale è prevista la corresponsione di un canone in misura fissa.
Inoltre, il D.L. 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni nella L. 27 ottobre 1993, n. 422, nel ridisciplinare la materia in via transitoria, ha stabilito all’art. 6-bis, III comma, che fino al 31 dicembre 1994 le emittenti televisive in ambito locale versino “il canone di concessione -determinato al sensi dell’art. 22 della L 6 agosto 1990, n. 223”.
In definitiva, secondo quanto già autorevolmente chiarito, tale norma stabilisce in modo chiaro che per concessioni delle emittenti televisive in ambito locale – come quella ora all’esame – per il periodo intercorrente tra la data di rilascio della concessione ed il 31 dicembre 1994 il canone è determinato in misura fissa in lire venti milioni, senza attribuire alcun rilievo al numero dei bacini di utenza interessati dalle trasmissioni.
Il ricorso appare, in definitiva, fondato nella parte in cui è volto a contestare la predetta determinazione del canone per l’anno 1994.
In parziale accoglimento del gravame vanno, pertanto, annullati l’impugnata nota 9 febbraio 1995 della Direzione Centrale Servizi Radiotelevisivi del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, nonché il presupposto decreto ministeriale di concessione nella parte in cui è stato determinato il canone di concessione per la radiodiffusione televisiva per l’anno 1994; mentre restano ovviamente salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione di rideterminazione del canone.
Sussistono, per concludere, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie parzialmente e nel termini di cui in motivazione il ricorso specificato in epigrafe e per l’effetto annulla, in parte qua, l’impugnata della nota 9 febbraio 1995, n. DCRS/8/907432, della Direzione Centrale Servizi Radiotelevisivi del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, nonché il presupposto decreto ministeriale di concessione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.