18 LUGLIO 1996
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE III CIVILE
Il G.D.
sciogliendo la riserva di cui all’udienza del 4.7.1996,
letto il ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. in data 14.6.1996 da Radio Simpatia S.n.c. di Giuseppina Miniscalco nei confronti di Italia Radio Soc. Coop. a r.l. ed esaminati gli atti;
ritenuto, pregiudizialmente, che la resistente trasmette sulla frequenza 91.450 MHZ a seguito di concessione rilasciata dalla P.A., nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, in data 28.2.1994;
che, pertanto, la eventuale lesione di interessi della ricorrente non può che essere fatta valere dinanzi alla Autorità Giudiziaria Amministrativa;
che la sentenza del 21.1.1994 n. 549 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, richiamata dalla istante non appare al riguardo conferente, atteso che concerne l’ipotesi di interferenze fra stazioni radiotelevisive prive di autorizzazione della competente Autorità;
che ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate, fra le parti, le spese della presente procedura
P.Q.M.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione e compensa integralmente tra le parti le spese della procedura.
Si comunioni.