18 luglio 1984 Sentenza n. 331/81 della Pretura Circondariale di Ventimiglia

18 LUGLIO 1984

SENTENZA N.331/81 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI VENTIMIGLIA

 

Nel procedimento penale

CONTRO

XX ……. omissis ……..

LIBERO – PRESENTE

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall’art. 171 comma 1° lett. b) Legge 22/4/1941 n° 633 e 81 cpv. C.P. perché nella qualità di responsabile della società emittente “WB” con sede in KK diffondeva a mezzo radio opere musicali di vari autori senza averne il diritto.

In Ventimiglia dal 1977 al 22/5/1983

FATTO E DIRITTO

XX è stato tratto all’odierno giudizio per rispondere del reato in rubrica ascrittogli.

Al dibattimento si costituiva ritualmente in giudizio quale parte civile la SIAE e si presentava l’imputato XX, il quale, assistito dal difensore di fiducia, rendeva rituale interrogatorio.

Escusso il teste BB e datasi lettura degli atti processuali, il difensore di parte civile, il P.M. e il difensore dell’imputato concludevano come in atti.

Va preliminarmente evidenziato che questo Pretore ritiene – alla stregua della costante giurisprudenza della Suprema Corte e della gran parte dei giudizi di merito, che la diffusione da parte di una emittente radiofonica, senza il consenso dell’autore o di chi per esso di opere musicali riprodotte su disco integra il reato di cui alla lettera b) dell’art.171 della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n°633.

Ciò posto, trattandosi di delitto, occorre accertare la sussistenza sia dell’elemento materiale che di quello psicologico del delitto in questione.

In altre parole non basterà accertare che una determinata emittente abbia trasmesso brani musicali protetti dalla SIAE, ma bisognerà altresì attentamente indagare sulla coscienza e volontà dell’agente non potendosi semplicisticamente ritenere che il dolo sia “in re ipsa”.

Occorre cioè non soltanto acquisire la prova, a posteriori, che determinati brani musicali trasmessi sono oggetto di protezione SIAE, ma altresì la prova certa che al momento dell’emissione l’agente aveva la piena coscienza e volontà di trasmettere composizioni musicali facenti parte del repertorio italiano o straniero tutelato dalla SIAE.

Invero è incontestabile che la rappresentanza (diretta o indiretta che sia) da parte della SIAE dei singoli autori, per la tutela dei diritti di utilizzazione economica delle loro opere non deriva ex lege alla SIAE ma deriva da manifestazioni di volontà degli interessati che liberamente conferiscono la detta rappresentanza iscrivendosi alla SIAE e conferendole espresso mandato.

E’ altresì incontestabile che una parte delle opere musicali sono diventate di libero utilizzo qualora l’autore sia scomparso da 50 anni.

Tale stato di fatto è d’altro canto tenuto presente dalla stessa SIAE nelle condizioni contrattuali che vengono sottoposte alle singole emittenti in cui è espressamente previsto che, qualora la musica utilizzata dall’emittente nell’arco di un mese di programmazione sia composta per almeno il 40% della durata effettiva di composizioni di pubblico dominio il compenso derivante dagli accordi contrattuali deve essere ridotto nella misura del 40%.

E’ pertanto evidente che se la SIAE non rende di pubblico dominio l’elenco degli autori e delle composizioni protette

ed anzi non fornisce alcun riscontro ad esplicite richieste in tal senso degli interessati (V. sentenza del Pretore di Rimini 24 ottobre ’81 … omissis ……. Foro it.82,II, 71 e richiesta 9.4.84 dello stesso odierno imputato)difetta integralmente nell’agente la consapevolezza e la volontà di commettere il reato.

Né e sufficiente ad integrare l’elemento psicologico del reato in questione, una semplice e presunta ” notorietà ” del fatto che quasi tutta la produzione musicale di autori recenti è tutelata dalla SIAE.

Neppure è sufficiente ad integrare il dolo l’apposizione del timbro SIAE sui dischi che vengono diffusi a mezzo radio perché, come emerge dalle dichiarazioni del teste BB l’apposizione del timbro non può essere univocamente valutata come prova certa della protezione di tutte le opere musicali contenute nel disco stesso.

Pertanto essendo incorso XX, per fatto e colpa della SIAE in un errore di fatto su un elemento essenziale della fattispecie costitutiva del reato lo stesso, quanto meno per i fatti successivi al 30.08.81 deve essere prosciolto perché il fatto non costituisce reato per mancanza di dolo.

Quanto ai comportamenti precedenti, in ordine ai quali non è stata acquisita prova certa delle modalità di trasmissione e di eventuale pubblicità del repertorio tutelato, va applicata l’amnistia di cui al D.P.R. 18.12.81 n°744

P.Q.M.

Il Pretore

Visti gli artt. 479 C.P.P., 1 e segg. D L 18.12.81 n°744

Dichiara

n.d.p. nei confronti di XX quanto al reato commesso dal 1977 al 30.8.81 per essere lo stesso estinto per amnistia;

assolve

XX dal residuo reato contestato perché il fatto non costituisce reato per mancanza di dolo.

Ventimiglia 3.7.84

Il Pretore