18 giugno 1982 Sentenza n.69/82 della Pretura Circondariale di Trento, Sez. Dist. di Tione

18 GIUGNO 1982

SENTENZA N° 69/82 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI TIONE

 

Nel procedimento penale

CONTRO:

XX – omissis –

IMPUTATA:

del delitto di cui agli artt. 1 C.P. e 171 lett. b) del 22/4/1941 n. 663 per avere, quale titolare responsabile dell’emittente radiofonica WW diffuso con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso composizioni musicali altrui senza munirsi del consenso degli autori o, per essi, della S.I.A.E. e senza corrispondere i relativi compensi.

In Fiavé, su denuncia del novembre 1981.

In esito all’odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., il difensore ed in presenza dell’imputata, che per prima ed ultima ebbe la parola, si osserva:

IN FATTO E IN DIRITTO

XX era rinviata a giudizio per i fatti indicati in rubrica. All’odierno dibattimento l’imputata ammetteva del fatto. Successivamente le parti concludevano da verbale. Questo Pretore ritiene di dovere aderire alla tesi difensiva, pur non condivisa da altri giudici di merito, per la quale il fatto contestato non è preveduto dalla legge come reato. L’art. 171 lett. b), infatti, punisce chi “rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde… un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale”. Il termine “diffonde”, ad avviso di questo giudice, non può essere interpretato come a sé stante, in modo da concretizzare la responsabilità di chi comunque diffonda opere altrui o composizioni musicali. Se così fosse il legislatore avrebbe senz’alto detto “rappresenta, esegue, recita o diffonde in pubblico…”, sì da fare chiaramente intendere che anche la semplice diffusione in pubblico costituisce reato. L’avere invece usato l’espressione più sopra riferita non può che significare la volontà del legislatore di sanzionare il comportamento di chi rappresenta o esegue o recita opere altrui in pubblici, o di chi rappresenta o esegue o recita opere altrui in privato provvedendo però a diffondere in pubblico. Detta interpretazione, del resto, appare confermata dal riferimento specifico, contenuto al comma successivo, la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico che viene ricompresa nella nozione di “esecuzione-rappresentazione” cosa che sarebbe priva di significato se il concetto di “diffusione” di cui al comma precedente dovesse essere attribuito un significato più ampio di quello riferito.

Ulteriore conforto, poi, viene dall’interpretazione storica della norma, dato che l’art. 10 L. n. 1950/1925, ultimo comma, equiparava i fatti di diffusione a mezzo radiotelefono a quelli di esecuzione pubblica, sicché nell’art. 62 lett. b) (identico all’attuale art. 171) dopo “in pubblico” non era riportata (in quanto superflua) l’espressione “o diffonde” oggi impiegata proprio perché l’art. 15 della legge 633/41 ha riprodotto il testo del vecchio art. 10 previa soppressione del riferito ultimo comma.

P.Q.M.

Visto l’art. 479 C.P.P. assolve l’imputata in quanto non punibile perché il fatto a lei ascritto non è preveduto dalla legge come reato.

 

Tione, lì 3 giugno 1982